Art. 195 bis
Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei
diritti, puo' ordinare ai fornitori di servizi della societa'
dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente,
risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del
diritto d'autore e dei diritti connessi.
2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Se l'inottemperanza
riguarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue
funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica
della contestazione».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione:
«Art. 8 Sanzioni e mezzi di ricorso
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1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi
di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli
obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano
tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle
sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le
sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a
garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano
stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo
territorio possano intentare un'azione per danni e/o
chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il
sequestro del materiale all'origine della violazione,
nonche' delle attrezzature, prodotti o componenti di cui
all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei
diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei
confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati
da terzi per violare un diritto d'autore o diritti
connessi.»
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 della
direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di
proprieta' intellettuale:
«Art. 3 Obbligo generale
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1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure
e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto
dei diritti di proprieta' intellettuale di cui alla
presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di
ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o
costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi
ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono
effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in
modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio
legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.»
«Art. 9 Misure provvisorie e cautelari
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1. Gli Stati membri assicurano che le competenti
autorita' giudiziarie possano, su richiesta dell'attore:
a) emettere nei confronti del presunto autore della
violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire
qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta'
intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e,
imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria
suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla
legislazione nazionale, il proseguimento di asserite
violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla
costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il
risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria
puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro
un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi
per violare un diritto di proprieta' intellettuale;
ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono
utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un
diritto connesso sono contemplate dalla direttiva
2001/29/CE;
b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti
sospettati di pregiudicare un diritto di proprieta'
intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione
nei circuiti commerciali.
2. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale
gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa
faccia valere l'esistenza di circostanze atte a
pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorita'
giudiziaria competente possa disporre il sequestro
conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore
della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari
e di altri averi. A tal fine la competente autorita' puo'
disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie,
finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle
pertinenti informazioni.
3. L'autorita' giudiziaria ha facolta', con riguardo
alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere
all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova
ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un
sufficiente grado di certezza che il medesimo e' il
titolare del diritto e che una violazione di tale diritto e
in atto o imminente.
4. Gli Stati membri assicurano che le misure di cui ai
paragrafi 1 e 2 possano, ove opportuno, essere adottate
inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo
potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del
diritto. In tal caso le parti ne vengono informate, senza
indugio, al piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure.
Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel
corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso,
allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo
la notificazione delle misure, se queste vadano modificate,
revocate o confermate.
5. Gli Stati membri assicurano che le misure
provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o
cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del
convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito
dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un
periodo ragionevole che sara' determinato dall'autorita'
giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione
dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale
determinazione, entro un periodo che non deve superare 20
giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi
rappresentino un periodo piu' lungo.
6. Le competenti autorita' giudiziarie possono
subordinare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla
costituzione da parte del richiedente di una cauzione
adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad
assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal
convenuto, quale previsto al paragrafo 7.
7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o
decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o
qualora successivamente si constati che non vi e' stata
violazione o minaccia di violazione di un diritto di
proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria ha la
facolta' di ordinare all'attore, su richiesta del
convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato
risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure
in questione.»
- Si riporta il testo del comma 31 dell'articolo 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi della telecomunicazione e radiotelevisivo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1. - 30. Omissis
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini
impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni
di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'.
Omissis.»