Art. 195 ter 
 
     Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 
 
  1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n.416, dopo il  quarto
comma sono aggiunti i seguenti: 
  «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel  caso
di  sentenza  dichiarativa  di  fallimento   dell'editore,   la   cui
pubblicazione nel registro delle imprese ha valore  di  comunicazione
ai sensi e per gli effetti del primo comma. 
  In caso  di  fallimento  dell'editore,  al  fine  di  garantire  la
continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per  la
sua migliore  liquidazione  concorsuale,  il  giudice  delegato  puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei  creditori
e previa  acquisizione  di  una  perizia  sull'ammontare  del  canone
offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui  al
secondo comma di un contratto di affitto di  azienda  o  di  ramo  di
azienda per un periodo non superiore a sei  mesi.  In  tale  caso  si
applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4,  5  e  6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle  imprese  editrici  e
          provvidenze per l'editoria), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 5 Cessazione di testata giornalistica 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione  di
          un giornale quotidiano o settimanale deve  darne  immediata
          comunicazione   al   servizio    dell'editoria    e    alle
          rappresentanze sindacali aziendali. 
              Nel  caso  di  cessazione  della  pubblicazione  di  un
          giornale quotidiano o settimanale la  cui  testata  sia  di
          proprieta' dell'editore,  la  cooperativa  o  il  consorzio
          costituiti a norma del comma 1 o 2 del successivo  art.  6,
          se  intendono  acquistare   la   testata   stessa,   devono
          comunicare   l'offerta   all'editore    e    al    servizio
          dell'editoria entro trenta giorni  dalla  comunicazione  di
          cui al comma precedente. 
              Qualora   entro   il   medesimo   termine   all'editore
          pervengano altre offerte  di  acquisto  a  condizioni  piu'
          vantaggiose,  esse  sono  comunicate  dall'editore,   entro
          cinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  stesso,   ai
          rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio  di
          cui al  comma  precedente.  Qualora  la  cooperativa  o  il
          consorzio non adeguino entro  quindici  giorni  la  propria
          offerta, su  questa  prevalgono  quelle  piu'  vantaggiose,
          purche` il contratto definitivo sia stipulato entro novanta
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 
              Al di fuori della ipotesi di cui al  comma  precedente,
          la testatae' ceduta alla cooperativa  o  al  consorzio.  In
          difetto di accordo, il prezzo di venditae'  determinato  da
          un collegio arbitrale  composto  da  due  membri  designati
          dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo  o,
          in  difetto,  nominato   dal   presidente   del   tribunale
          competente per territorio. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche nel  caso  di  sentenza  dichiarativa  di  fallimento
          dell'editore,  la  cui  pubblicazione  nel  registro  delle
          imprese ha valore di  comunicazione  ai  sensi  e  per  gli
          effetti del primo comma. 
              In  caso  di  fallimento  dell'editore,  al   fine   di
          garantire   la   continuita'    delle    pubblicazioni    e
          dell'attivita'   dell'impresa   per   la    sua    migliore
          liquidazione  concorsuale,   il   giudice   delegato   puo'
          autorizzare, previo parere del curatore e del comitato  dei
          creditori   e   previa   acquisizione   di   una    perizia
          sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione  con  la
          cooperativa o il consorzio di cui al secondo  comma  di  un
          contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un
          periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano
          le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4,  5  e  6,
          del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di  cui
          al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
              Nel caso  in  cui  la  cessazione  della  pubblicazione
          riguardi  un  giornale  quotidiano  o  settimanale  la  cui
          testata  sia  di  proprieta'   di   un   soggetto   diverso
          dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al comma
          2, hanno facolta' di subentrare nel contratto  di  cessione
          in uso della testata alle stesse condizioni gia'  praticate
          con il precedente editore. 
              Nel  caso  di  sospensione  della   pubblicazione   del
          giornale protratta per oltre un mese, e salvo  il  caso  in
          cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di  piani
          di  ristrutturazione,  il   Garante,   su   istanza   della
          cooperativa o del consorzio di cui al precedente  comma  2,
          provvede  a  diffidare  l'editore  assegnando  un   congruo
          termine per la ripresa della pubblicazione.  Ove  l'editore
          non  ottemperi  alla  diffida  nel  termine  stabilito,  la
          cooperativa o il consorzio possono  acquistare  la  testata
          secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in
          cui l'editore sia proprietario della  testata  stessa.  Nel
          caso in cui l'editore non sia proprietario  della  testata,
          la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di  subentrare
          nel contratto di cessione in uso  della  testata  medesima,
          alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che  ha
          sospeso le pubblicazioni. 
              Nei casi  di  acquisto  della  testata,  ai  sensi  dei
          precedenti commi, la cooperativa  o  il  consorzio  di  cui
          all'art. 6 hanno facolta' di  avvalersi  degli  immobili  e
          degli  impianti  adibiti   alla   testata   alle   medesime
          condizioni contrattuali gia' praticate  con  il  precedente
          editore. 
              Se l'uso dei  suddetti  immobili  ed  impianti  non  e'
          regolato da contratto o se questo scade prima  di  un  anno
          dalla  data  dell'acquisto,  deve  essere  consentita  alla
          cooperativa o al consorzio la  loro  utilizzazione  per  la
          durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di
          accordo  tra  le  parti,e'  determinato  da   un   collegio
          arbitrale composto nei modi di cui al comma 4.»