Art. 195 ter Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n.416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma. In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo' autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 Cessazione di testata giornalistica Vai alla versione vigente. Vai allo storico delle versioni. Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del comma 1 o 2 del successivo art. 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu' vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle piu' vantaggiose, purche` il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testatae' ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di venditae' determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma. In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo' autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al comma 2, hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni gia' praticate con il precedente editore. Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente comma 2, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni. Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'art. 6 hanno facolta' di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali gia' praticate con il precedente editore. Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non e' regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti,e' determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al comma 4.»