Art. 195 ter
Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416
1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n.416, dopo il quarto
comma sono aggiunti i seguenti:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso
di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui
pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione
ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la
continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la
sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori
e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone
offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al
secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di
azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si
applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 5
agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 Cessazione di testata giornalistica
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Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di
un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata
comunicazione al servizio dell'editoria e alle
rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di cessazione della pubblicazione di un
giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di
proprieta' dell'editore, la cooperativa o il consorzio
costituiti a norma del comma 1 o 2 del successivo art. 6,
se intendono acquistare la testata stessa, devono
comunicare l'offerta all'editore e al servizio
dell'editoria entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui al comma precedente.
Qualora entro il medesimo termine all'editore
pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu'
vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro
cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai
rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di
cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il
consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria
offerta, su questa prevalgono quelle piu' vantaggiose,
purche` il contratto definitivo sia stipulato entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente,
la testatae' ceduta alla cooperativa o al consorzio. In
difetto di accordo, il prezzo di venditae' determinato da
un collegio arbitrale composto da due membri designati
dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o,
in difetto, nominato dal presidente del tribunale
competente per territorio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento
dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle
imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli
effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di
garantire la continuita' delle pubblicazioni e
dell'attivita' dell'impresa per la sua migliore
liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei
creditori e previa acquisizione di una perizia
sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la
cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un
contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un
periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano
le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione
riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui
testata sia di proprieta' di un soggetto diverso
dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al comma
2, hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione
in uso della testata alle stesse condizioni gia' praticate
con il precedente editore.
Nel caso di sospensione della pubblicazione del
giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in
cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani
di ristrutturazione, il Garante, su istanza della
cooperativa o del consorzio di cui al precedente comma 2,
provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo
termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore
non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la
cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata
secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in
cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel
caso in cui l'editore non sia proprietario della testata,
la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di subentrare
nel contratto di cessione in uso della testata medesima,
alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che ha
sospeso le pubblicazioni.
Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei
precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui
all'art. 6 hanno facolta' di avvalersi degli immobili e
degli impianti adibiti alla testata alle medesime
condizioni contrattuali gia' praticate con il precedente
editore.
Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non e'
regolato da contratto o se questo scade prima di un anno
dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla
cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la
durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di
accordo tra le parti,e' determinato da un collegio
arbitrale composto nei modi di cui al comma 4.»