((Art. 50 - bis 
 
Accelerazione  dei   processi   amministrativi   per   le   attivita'
                          infrastrutturali 
 
  1.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
dopo la lettera m-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  «m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli  articoli  52-bis  e
seguenti del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  per  le  infrastrutture  lineari
energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti  e  le
reti di trasporto di  fluidi  termici,  ivi  inclusi  le  opere,  gli
impianti e i servizi accessori connessi  o  funzionali  all'esercizio
degli  stessi,  i  gasdotti  e  gli  oleodotti   necessari   per   la
coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli
atti  riferiti  a  tali  infrastrutture  inerenti  alla   valutazione
ambientale strategica, alla  verifica  di  assoggettabilita'  e  alla
valutazione di impatto ambientale  e  a  tutti  i  provvedimenti,  di
competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che  definiscono
l'intesa Stato-regione».))