Art. 53 
 
   Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale 
 
  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Nei casi di cui al  comma  4,  il  soggetto  responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. ((In caso di mancata pronuncia nei termini  da
parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  che
si pronuncia entro e  non  oltre  i  quindici  giorni  successivi  su
segnalazione  del  proponente  o  dell'autorita'   competente.))   Il
proponente,  trenta   giorni   prima   dell'avvio   delle   attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, alla regione,  al  comune,  alla  provincia  e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la  data
di inizio delle operazioni. Qualora  l'indagine  preliminare  accerti
l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di  contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica  la  procedura  di  cui
agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC  non
sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con  apposita  autocertificazione,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia  di  protezione
ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle
attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento,
ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della
provincia competente ((da concludere nel termine  di  novanta  giorni
dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi  i  quali
il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.)) 
    4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo  242,  il
responsabile  della  potenziale  contaminazione  o   altro   soggetto
interessato al  riutilizzo  e  alla  valorizzazione  dell'area,  puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare  gli  esiti  del  processo  di  caratterizzazione  del  sito
eseguito nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'allegato  2  del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di  rischio  sito
specifica  e  dell'applicazione  a  scala  pilota,  in  campo,  delle
tecnologie di bonifica  ritenute  idonee.  Qualora  gli  esiti  della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino  che  la  concentrazione
dei  contaminanti  presenti  nel  sito  e'  superiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al  primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta  giorni,
l'analisi di rischio  con  il  procedimento  di  cui  al  comma  4  e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del  progetto
operativo  di  cui  all'articolo  242,  comma  7.  Sulla  base  delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  puo'  motivatamente  chiedere  la  revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta  il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui  al
comma 6. Il potere  di  espropriare  e'  attribuito  al  comune  sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di  impatto  ambientale
ai sensi della normativa vigente, il  procedimento  e'  sospeso  fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente  ai  sensi
della parte seconda del presente decreto.  Qualora  il  progetto  sia
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza
regionale, i titoli abilitativi per la  realizzazione  e  l'esercizio
degli impianti e  delle  attrezzature  necessari  all'attuazione  del
progetto operativo sono ricompresi nel  provvedimento  autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis. 
    ((4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario  effettuare  un'analisi  di
rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un
rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali  secondo  le
specifiche destinazioni d'uso. Le  garanzie  finanziarie  di  cui  al
comma  7  dell'articolo  242  sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica».)) 
  2. Le disposizioni di cui al comma  4-ter,  dell'articolo  252  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da  presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data. 
  ((2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione  del
sito» sono inserite le seguenti:  «,  inteso  nelle  diverse  matrici
ambientali  compresi  i  corpi  idrici  superficiali  e  i   relativi
sedimenti,»; 
    b) al comma 4, le parole:  «puo'  avvalersi  anche  dell'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (APAT),  delle
Agenzie regionali  per  la  protezione  dell'ambiente  delle  regioni
interessate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «si   avvale   per
l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente (SNPA)». 
  2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, le parole: «ai sensi dell'articolo 250» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5»  e  dopo
le parole: «L'onere reale viene iscritto» sono inserite le  seguenti:
«nei  registri  immobiliari  tenuti  dagli  uffici  dell'Agenzia  del
territorio». 
  2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che  la
transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185  del
codice di procedura civile,» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «in sede amministrativa».)) 
  3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al secondo periodo, dopo le parole «Dette somme sono finalizzate»  e'
inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono
definiti i criteri e le modalita'  di  trasferimento  alle  autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.». 
  ((3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale  ai  sensi
della  normativa  vigente  l'area  interessata  dalla   presenza   di
discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel  sito
dell'Area vasta di Giugliano (Napoli).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
provvede alla perimetrazione della predetta area. 
    9-ter. In caso di compravendita  di  aree  ubicate  nei  siti  di
interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  su  istanza  congiunta  degli  interessati,
autorizza  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  la
volturazione dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6».))