Art. 54 
 
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
                            idrogeologico 
 
  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116,  e'  aggiunto  in  fine  il   seguente   periodo:   «L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario,  procede  a  convocare  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri  in  sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.»; 
  2. Ai fini della predisposizione del Piano  di  interventi  per  la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a  valere  sulle  risorse  di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere  a  finanziamento
sono definiti, fino al  31  dicembre  2020,  per  liste  regionali  e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere  on  line,  sulla
base dei fabbisogni e delle proposte ((delle regioni e delle province
autonome interessate)), con il contributo  e  la  partecipazione  dei
commissari  per  l'emergenza,  dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3  e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. 
  ((2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole:  «sono  sottoposti»  sono  inserite  le
seguenti:  «alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla   valutazione
ambientale  strategica  (VAS),  di  cui  all'articolo   12,   qualora
definiscano  il  quadro  di  riferimento  per  la  realizzazione  dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda  del
presente decreto, oppure  possano  comportare  un  qualsiasi  impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli  classificati  come
siti di  importanza  comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica».)) 
  3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. ((Nelle more  dell'adozione  dei  piani  e  dei  relativi
stralci, di cui agli articoli 65 e  67,  comma  1,  ovvero  dei  loro
aggiornamenti)),    le    modifiche    della    perimetrazione    e/o
classificazione delle  aree  a  pericolosita'  e  rischio  dei  piani
stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati  dalle  soppresse
Autorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
derivanti  dalla  realizzazione  di  interventi  collaudati  per   la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di  dissesto
idrogeologico o da approfondimenti puntuali del  quadro  conoscitivo,
sono  approvate  ((con   proprio   atto   dal   Segretario   generale
dell'Autorita' di bacino  distrettuale)),  d'intesa  con  la  Regione
territorialmente  competente  e  previo   parere   della   Conferenza
Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono  parte
integrante degli aggiornamenti dei  Piani  di  cui  all'articolo  67,
comma 1. 
    4-ter. Gli aggiornamenti di piano di  cui  al  comma  4-bis  sono
effettuati nel rispetto delle procedure  di  partecipazione  previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di  bacino  vigenti  nel
territorio distrettuale e, comunque,  garantendo  adeguate  forme  di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.  Nelle  more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento,  ((il  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale puo' adottare))  sulla
base del parere della Conferenza Operativa,  misure  di  salvaguardia
che  sono  immediatamente  vincolanti  e  restano  in   vigore   sino
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano  di  cui  al   comma
4-bis.». 
  ((3-bis.  Per  le  occupazioni  d'urgenza  e   per   le   eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi di competenza dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto idrogeologico, una volta emesso il  decreto  di  occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si  provvede  alla
redazione dello stato di consistenza e del  verbale  d'immissione  in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di  due  rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati.))