Art. 55 
 
      Semplificazione in materia di zone economiche ambientali 
 
  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) al comma 3,(( il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  d'intesa  con  i  presidenti
delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,
nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso  di  comprovata  esperienza  in  campo  ambientale  nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta  giorni  dalla  ricezione
della proposta, i  presidenti  delle  regioni  interessate  esprimono
l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il  suddetto  termine
senza che sia raggiunta  l'intesa  con  i  presidenti  delle  regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare,  sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia, che si pronunciano  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,
provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i  nomi  compresi
nella terna» e)) dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
«L'avvio della procedura di nomina e' reso  noto  nel  sito  internet
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato((, sessanta
giorni prima della scadenza del  Presidente  in  carica)).  Non  puo'
essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia'  ricoperto  tale
carica per  due  mandati,  anche  non  consecutivi.  Alla  nomina  di
Presidente di Ente parco si  applica  la  disciplina  in  materia  di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; 
  ((1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e  direzione
delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della
parita' di genere»;)) 
      2) al comma 11, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo  mediante  le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.»; 
      1) dopo il comma 11,  e'  inserito  il  seguente:  «11-bis.  La
gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore
del parco, che esercita  le  funzioni  di  cui  all'articolo  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed  assicura  l'attuazione
dei  programmi  ed  il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  dal
Presidente e dal Consiglio  direttivo,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione  dei  connessi
atti anche a rilevanza esterna.»; 
      2) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis.  Per  la
realizzazione di piani,  programmi  e  progetti,  ferma  restando  la
possibilita' di ricorrere a  procedure  di  affidamento  di  evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi  della  societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In
caso di inosservanza dei termini di cui  al  periodo  precedente,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina  di
un  commissario  ad  acta,  proveniente  dai  ruoli   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede  entro  tre
mesi.»; 
      2) al comma 6,  dopo  le  parole  «e'  approvato  dal  Ministro
dell'ambiente» sono  aggiunte  le  seguenti  «su  proposta  dell'Ente
parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con  le  regioni  e  le
province autonome interessate» sono inserite  le  seguenti:  «che  si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa  si  intende
acquisita»; 
    c) all'articolo 12: 
      1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono
aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo e' soppresso. 
      2) al comma 4: 
        2.1. al primo periodo le parole «adottato e'  depositato  per
quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco  e'  depositato  per
sessanta giorni»; 
        2.2. al  secondo  periodo,  le  parole  «Entro  i  successivi
quaranta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Entro   tale
termine»; 
        2.3. al terzo periodo la parola  «centoventi»  e'  sostituita
dalla seguente: «sessanta», nonche' le parole «emana il provvedimento
d'approvazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «approva  il  piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso  in  sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente  dall'Ente  parco  nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito  e'  acquisito  il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo»; 
        2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente «Qualora il
piano  non  sia   definitivamente   approvato   entro   dodici   mesi
dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso  e'  approvato,  in  via
sostitutiva  e  previa  diffida  ad  adempiere,  entro  i  successivi
centoventi giorni con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  qualora  non  sia
vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi  dell'articolo  143
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il  piano  non  sia  stato
adeguato  ai   sensi   dell'articolo   156   del   medesimo   decreto
legislativo.». 
    d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art.13-bis (Interventi nelle zone di  promozione  economica  e
sociale). - 1. In presenza di piano del parco e  di  regolamento  del
parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite  dai
comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo  12,  comma  2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei  siti  Natura
2000, sono autorizzati direttamente  dagli  enti  locali  competenti,
salvo che l'intervento non  comporti  una  variante  degli  strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il  direttore  del  parco  annulla  il  provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»; 
    e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati  gia'  affidati  a  soggetti  terzi,  ad  eccezione  di  quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in  concessione  gratuita  all'Ente  parco  ai  fini   della   tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta,  se  da  esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero  di  durata  inferiore
((se richiesta dallo  stesso  Ente  parco,  fatta  salva  l'eventuale
estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo  14,
comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296)). L'Ente  parco  provvede  alla
gestione  dei  beni  demaniali  con  le   risorse   disponibili   ((a
legislazione vigente)). 
      1-ter. La  concessione  di  cui  al  comma  1-bis  puo'  essere
rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego  da  parte
del soggetto competente. 
      1-quater. L'Ente parco puo' concedere ((i beni demaniali di cui
al comma  1-bis,  dietro  il  pagamento))  di  un  corrispettivo.  La
concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la
titolarita'  di  tali  beni,  che  rimangono  in  capo  al   soggetto
concedente.». 
  2. In  sede  di  prima  applicazione,  ai  soggetti  gia'  iscritti
all'albo di  idonei  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma  11,  ultimo  periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal  presente  articolo,
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  353,
le parole «dal Ministro» sono  sostituite  con  le  seguenti:  «dalla
direzione generale competente in materia del Ministero». 
  ((3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  nelle   aree   marine
protette,» e le parole: «alle micro, piccole e  medie  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle micro e piccole imprese»; 
    b) al comma 3, le parole: «avere  sede  legale  e  operativa  nei
comuni aventi  almeno  il  45  per  cento  della  propria  superficie
compreso all'interno di una  ZEA»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno
di un'area marina protetta». 
  3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, le parole: «micro, piccole e  medie  imprese  con  sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il  45  per  cento  della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «micro  e  piccole  imprese  con   sede   operativa
all'interno di una ZEA».))