((Art. 55 - bis 
 
         Semplificazioni per interventi su impianti sportivi 
 
  1. All'articolo  62  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di prevenire il  consumo  di  suolo  e  di  rendere
maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere
competizioni agonistiche di livello  professionistico,  nonche'  allo
scopo di garantire  l'adeguamento  di  tali  impianti  agli  standard
internazionali di  sicurezza,  salute  e  incolumita'  pubbliche,  il
soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo'
procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13,  136  e  140  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di
interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto  dei  soli
specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di  cui  sia
strettamente necessaria a fini testimoniali  la  conservazione  o  la
riproduzione  anche  in  forme  e  dimensioni   diverse   da   quella
originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora  presenti,  e'
rimessa al Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche
distaccata  dal  nuovo  impianto  sportivo,  mediante  interventi  di
ristrutturazione  o  sostituzione  edilizia   volti   alla   migliore
fruibilita'  dell'impianto  medesimo.  Il  provvedimento  di  cui  al
periodo precedente e' adottato entro il  termine  di  novanta  giorni
dalla richiesta del proprietario o del  concessionario  dell'impianto
sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta  giorni  per
l'acquisizione di documenti che non  siano  gia'  in  possesso  della
sovrintendenza territorialmente  competente  e  che  siano  necessari
all'istruttoria. Decorso tale termine senza che  il  Ministero  abbia
completato la verifica, il vincolo di  tutela  artistica,  storica  e
culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e  cessano  gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia'
adottate. 
  1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al  comma  1-bis,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  tiene
conto  che  l'esigenza   di   preservare   il   valore   testimoniale
dell'impianto e' recessiva  rispetto  all'esigenza  di  garantire  la
funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della  sicurezza,  della
salute e della incolumita' pubbliche, nonche'  dell'adeguamento  agli
standard internazionali e della sostenibilita'  economico-finanziaria
dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche  ai  fini
delle  valutazioni  di  impatto  ambientale   e   di   compatibilita'
paesaggistica dell'intervento».))