Art. 50 
 
 
Razionalizzazione  delle  procedure   di   valutazione   dell'impatto
                             ambientale 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1: 
      1) alla lettera  g),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento  di  VIA   il
proponente  presenta  il  progetto  di  fattibilita'  come   definito
dall'articolo 23, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito
dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed
in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti
dello studio di impatto ambientale ai sensi  dell'allegato  IV  della
direttiva 2011/92/UE;»; 
      2) alla lettera i) le parole «gli elaborati  progettuali»  sono
sostituite dalle seguenti: «i progetti»; 
      3) alla lettera o-quater), dopo le parole «che definisce»  sono
inserite le  seguenti:  «le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
successive fasi di sviluppo progettuale  delle  opere  per  garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare  gli
impatti  ambientali  significativi  e  negativi  o  incrementare   le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le  parole  «nell'ambito
del Piano regolatore portuale» sono  inserite  le  seguenti:  «o  del
Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili
dal Piano regolatore portuale», sono inserite  le  seguenti:  «o  dal
Piano di sviluppo aeroportuale»; al secondo periodo, dopo  le  parole
«Qualora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti:  «,
il Piano di sviluppo aeroportuale»; 
      2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'esito
della valutazione  preliminare  e  la  documentazione  trasmessa  dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'  competente
sul proprio sito internet istituzionale.»; 
      3) al comma 12, dopo le  parole  «pianificazione  territoriale»
sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e dopo  le  parole  «della
destinazione  dei  suoli  conseguenti»  sono  inserite  le  seguenti:
«all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'»; 
    c) all'articolo 7-bis: 
      1) dopo il comma 2 sono  inseriti  i  seguenti:  «2-bis.  Entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
del  Ministro  dello   sviluppo   economico,   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  Bolzano,  individua,  con  uno  piu'  decreti,
successivamente aggiornati, ove necessario, con  cadenza  semestrale,
le tipologie di progetti e le opere necessarie per  l'attuazione  del
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima  (PNIEC),  nonche'
le aree non idonee alla  realizzazione  di  tali  progetti  o  opere,
tenendo  conto  delle  caratteristiche   del   territorio,   sociali,
industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree
sia a terra che a mare  caratterizzate  dalla  presenza  di  siti  di
interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe,  con  particolare
riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti  pianificazioni,
da sottoporre a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA  in  sede
statale ai sensi del comma 2. »; 
  2-ter. L'individuazione delle aree  di  cui  al  comma  2-bis  deve
avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti  climatici,  nonche'  delle  esigenze   di   tutela   del
patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree   agricole   e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e  del  suolo,
tenuto conto  dei  suoli  degradati  le  cui  funzioni  ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 
  2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui  al  comma  2-bis
occorre privilegiare,  ove  possibile,  l'utilizzo  di  superfici  di
strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»; 
      2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA»
sono sostituite dalle seguenti:  «Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA»; 
      3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza  di  situazioni  che  diano
origine a un conflitto di interessi e  provvedono  a  segnalare  ogni
situazione  di   conflitto,   anche   potenziale,   alle   competenti
autorita'.»; 
      4)  dopo  il  comma  8  e'  inserito   il   seguente:   «8-bis.
Limitatamente  agli  interventi  necessari  per  il  superamento   di
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in
caso di inerzia regionale per i progetti  sottoposti  a  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o a VIA  ai  sensi  del  comma  3,  lo  Stato
esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della  legge  24
dicembre 2012 n. 234.»; 
    d) all'articolo 8: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale  di  competenza
statale dei progetti  individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  e'
istituita  la  Commissione  Tecnica  PNIEC,  posta  alle   dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e formata da  un  numero  massimo  di  venti  unita',  in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del  diploma  di
laurea, con almeno cinque anni  di  esperienza  professionale  e  con
competenze  adeguate  alla  valutazione  tecnica  ed  ambientale  dei
predetti progetti, individuate in base  all'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il  personale  di  ruolo  del
CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS,  secondo
le modalita' di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo.  I  componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte  della
Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri  e'  garantito  il  rispetto  dell'equilibrio  di  genere.   I
componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti  della  Commissione
Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono  rinnovabili  per
una sola  volta.  Ai  commissari  spetta  una  indennita'  aggiuntiva
definita con le modalita'  di  cui  al  comma  5,  esclusivamente  in
ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per  lo  svolgimento
delle istruttorie tecniche la  Commissione  puo'  avvalersi,  tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale  a  rete  per  la
protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n.  132,
e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera  con  le
modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo 21,  dall'articolo
23,  dall'articolo  24,  dai  commi  1,  2-bis,  3,  4,  5,  6  e   7
dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.»; 
      2) al comma 4, dopo le parole «della Commissione» sono aggiunte
le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»; 
      3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tecnica di  verifica
dell'impatto  ambientale»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   della
Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole  «ciascun  membro  della
Commissione» sono inserite le seguenti: «e della Commissione  tecnica
PNIEC»; 
    e) all'articolo 9: 
      1) al  comma  4  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:
«L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento  di
informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle  restrizioni
vigenti nello Stato membro in cui il progetto e' proposto.» 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del  pubblico,  mediante
il proprio sito  internet  istituzionale,  le  informazioni  pratiche
sull'accesso   alle   procedure   di   ricorso    amministrativo    e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  7
agosto 1990 n. 241, in ogni  atto  notificato  al  destinatario  sono
indicati  l'autorita'  cui  e'  possibile  ricorrere  e  il  relativo
termine.». 
    f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 19 (Modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  di
verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1.  Il  proponente  trasmette
all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in  formato
elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto  nell'allegato
IV-bis  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  nonche'  copia
dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 
      2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare
ambientale,  l'autorita'  competente  verifica   la   completezza   e
l'adeguatezza  della  documentazione  e,  qualora  necessario,   puo'
richiedere  per  una  sola  volta  chiarimenti  e   integrazioni   al
proponente. In tal caso,  il  proponente  provvede  a  trasmettere  i
chiarimenti e le integrazioni  richiesti,  inderogabilmente  entro  i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente  non  trasmetta  la
documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la  domanda  si
intende respinta ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere all'archiviazione. 
      3. Contestualmente alla  ricezione  della  documentazione,  ove
ritenuta  completa,  ovvero  dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni
richiesti ai sensi del comma 2,  l'autorita'  competente  provvede  a
pubblicare  lo  studio  preliminare   nel   proprio   sito   internet
istituzionale, con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela  della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso  del  pubblico  all'informazione  ambientale.
Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a
tutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territoriali
potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito internet. 
      4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla  comunicazione
di cui al comma 3 e dall'avvenuta  pubblicazione  sul  sito  internet
della  relativa  documentazione,  chiunque   abbia   interesse   puo'
presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente in merito
allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 
      5. L'autorita'  competente,  sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica se il progetto ha  possibili  ulteriori  impatti  ambientali
significativi. 
      6. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' a VIA entro i successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4.  In  casi  eccezionali,
relativi  alla  natura,  alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per
una sola volta e per un periodo non  superiore  a  venti  giorni,  il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica;  in  tal  caso,
l'autorita'  competente  comunica  tempestivamente  per  iscritto  al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro  la
quale  e'  prevista  l'adozione  del   provvedimento.   La   presente
comunicazione   e',   altresi',   pubblicata   nel   sito    internet
istituzionale dell'autorita' competente. 
      7.   Qualora   l'autorita'   competente   stabilisca   di   non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica  i  motivi
principali alla base della mancata richiesta di tale  valutazione  in
relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V  alla  parte
seconda,  e,  ove  richiesto  dal  proponente,  tenendo  conto  delle
eventuali osservazioni del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le
condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire  quelli  che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali  significativi
e negativi. 
      8. Qualora l'autorita' competente stabilisca  che  il  progetto
debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. 
      9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato
IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 
      10. Il provvedimento di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese  le  motivazioni,  e'  pubblicato  integralmente  nel   sito
internet istituzionale dell'autorita' competente. 
      11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,  qualora
la  competente  Commissione  di  cui  all'articolo  8  non   si   sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta  giorni,
provvede al rilascio del  provvedimento  entro  i  successivi  trenta
giorni. 
      12. Tutta la documentazione afferente al procedimento,  nonche'
i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte,  le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'  competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»; 
    g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 20 (Consultazione preventiva). - 1. Il proponente  ha  la
facolta' di richiedere,  prima  di  presentare  il  progetto  di  cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  una  fase  di  confronto  con
l'autorita' competente al fine di definire la portata e il livello di
dettaglio  delle  informazioni  necessarie  da  considerare  per   la
redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale.  A  tal  fine,  il
proponente  trasmette,  in  formato  elettronico,  una  proposta   di
elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa  dal
proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio
parere.»; 
    h) all'articolo 21: 
      1) al comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  «gli  elaborati
progettuali» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  progetto  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)»; 
      2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1»,
sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque giorni  dalla  relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1», e dopo  la  parola
«comunica» e' inserita la seguente: «contestualmente»; 
      3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»; 
    i) all'articolo 23: 
      1)  al  comma  1,  lettera  a),  le   parole   «gli   elaborati
progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»; 
      2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; 
      3) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  contestualmente
alla pubblicazione  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,  la
Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  avvia  la  propria
attivita' istruttoria.»; 
    l) all'articolo 24: 
        1) al comma 3, le  parole  «trenta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quindici giorni»; 
        2) al comma 4, primo  periodo,  le  parole  «entro  i  trenta
giorni successivi» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  i  venti
giorni  successivi»,  le  parole  «ulteriori  trenta   giorni»   sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti  giorni»  e,  al  secondo
periodo,  le  parole  «centottanta  giorni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «sessanta giorni»; 
        3) al comma 5: 
        3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente  ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  per
il  pubblico,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «procede   alla
pubblicazione  delle   integrazioni   sul   proprio   sito   internet
istituzionale e»; 
        3.2. (Soppresso); 
        3.3. all'ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni successivi»; 
      4) il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Tutta  la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i  risultati  delle
consultazioni   svolte,   qualsiasi   informazione    raccolta,    le
osservazioni e i pareri comunque espressi,  compresi  quelli  di  cui
agli articoli 20 e  32,  sono  tempestivamente  resi  disponibili  al
pubblico interessato mediante pubblicazione,  a  cura  dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.»; 
    m) all'articolo 25: 
      1) al comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole  «Nel  caso  di
progetti di competenza statale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» dopo il
terzo periodo e' inserito il seguente: «Decorsi inutilmente i termini
di cui al periodo precedente senza che la Commissione  competente  di
cui all'articolo 8 si  sia  espressa,  il  direttore  generale  della
competente Direzione Generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA  acquisito  entro  il  termine  di
trenta  giorni,  trasmette  il  provvedimento  di  VIA  al   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la
conseguente adozione.», nonche' al quarto periodo le parole «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e  le  parole
«trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici  giorni»  e
al quinto periodo dopo le parole «Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo» sono aggiunte le seguenti: «nonche'  qualora
sia inutilmente  decorso  il  termine  complessivo  di  duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di VIA»; 
      2) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  i
progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  la  Commissione  di
cui all'articolo 8, comma 2-bis,  si  esprime  entro  il  termine  di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di  cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.  Nei
successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  adotta  il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e per il turismo entro il termine di quindici  giorni.  Nel  caso  di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di  VIA  e'  adottato
entro il termine di cui all'articolo 32,  comma  5-bis.  In  caso  di
inerzia nella conclusione del procedimento, il  titolare  del  potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge  7  agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora  la  competente  commissione  di  cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro  il
termine di trenta giorni,  provvede  al  rilascio  del  provvedimento
entro i successivi trenta giorni.»; 
      3) al comma 4, dopo la lettera a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) le linee di indirizzo da seguire  nelle  successive  fasi  di
sviluppo progettuale delle  opere  per  garantire  l'applicazione  di
criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;»; 
    n) all'articolo 27: 
      1)  al  comma  4,  primo  periodo,  la  parola  «quindici»   e'
sostituita dalla seguente: «dieci»; 
      2) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  «6.  Entro  cinque
giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in  caso
di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241  che  opera
secondo quanto disposto  dal  comma  8.  Contestualmente  l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e),  di  cui  e'  data  comunque  informazione   nell'albo   pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate.  Tale   forma   di   pubblicita'   tiene   luogo   delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241  del  1990.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   suddetta
documentazione, e per la  durata  di  sessanta  giorni,  il  pubblico
interessato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazione
di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove  necessaria  e
l'autorizzazione  integrata  ambientale  nonche'  gli  altri   titoli
autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.»; 
      3)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Entro  i
successivi quindici giorni l'autorita' competente  puo'  chiedere  al
proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso  un  termine
perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  novanta  giorni.  Qualora
entro  il  termine  stabilito   il   proponente   non   depositi   la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita'  competente  procede  immediatamente  alla  pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e  dispone,  entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione  integrativa,  che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un  nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2,  del  presente  decreto,  da  pubblicare  a  cura  della  medesima
autorita' competente sul proprio sito  internet  e  di  cui  e'  data
comunque   informazione   nell'albo   pretorio   informatico    delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazione
alle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alla
documentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  6  per   l'ulteriore
consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.»; 
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Fatto  salvo  il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il  caso
di  consultazioni  transfrontaliere,  al   fine   di   acquisire   il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel  termine
di cui al primo periodo  del  comma  6,  una  conferenza  di  servizi
decisoria che opera in modalita' simultanea secondo quanto  stabilito
dall'articolo  14-ter  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla
conferenza partecipano  il  proponente  e  tutte  le  amministrazioni
competenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  del
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti  dal
proponente. Per i progetti di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,
alla conferenza partecipano in ogni caso il  direttore  generale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un
suo delegato e il direttore generale del Ministero per i  beni  e  le
attivita'  culturali  e  per  il  turismo  o  un  suo  delegato.   La
conferenza,  nell'ambito   della   propria   attivita',   prende   in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede  di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude  i  propri  lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La  determinazione  motivata  di
conclusione  della  conferenza  di  servizi,   che   costituisce   il
provvedimento  unico  in  materia  ambientale,   reca   l'indicazione
espressa del provvedimento di  VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
abilitativi compresi nel  provvedimento  unico.  Fatto  salvo  quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis,  comma  2-bis,  la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e'  assunta  sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  ai  sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.»; 
    o) all'articolo 27-bis: 
      1)  al  comma  2,  le  parole  «Entro  quindici  giorni»   sono
sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»; 
  2) al comma 4, ultimo periodo, le parole:  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; 
  2-bis) al comma 7, terzo periodo, le  parole:  «centoventi  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
    p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono  aggiunte  in
fine le seguenti parole: «, che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri: 
      a) designazione dei componenti dell'Osservatorio  da  parte  di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati  nel  decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale; 
      b) nomina  dei  due  terzi  dei  rappresentanti  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  tra  soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa  competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni; 
      c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita'  e
conflitto di interessi; 
      d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a  quattro  anni,
non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori; 
      e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando
un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio»; 
  p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Il proponente, entro i termini di  validita'  disposti  dal
provvedimento di verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  o  di  VIA,
trasmette all'autorita' competente la documentazione  riguardante  il
collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni  circa  la  conformita'
delle  opere  rispetto  al  progetto  depositato  e  alle  condizioni
ambientali    prescritte.    La    documentazione    e'    pubblicata
tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente»; 
  p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: «ovvero» e' sostituita
dalle seguenti: «o, in alternativa»; 
  q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le parole: «di
petrolio,  prodotti  chimici,   prodotti   petroliferi   e   prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000  m3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  petrolio  con  capacita'  complessiva
superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici,  prodotti  petroliferi  e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a  200.000
tonnellate» 
    r) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, dopo le parole «nell'ambito delle fasi  previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e  III-bis,  provvede»  sono
inserite le seguenti: «quanto prima e comunque  contestualmente  alla
informativa  resa  al  pubblico  interessato»  e,  dopo   le   parole
«concernente il piano, programma, progetto o impianto» sono  aggiunte
le seguenti: «e delle informazioni sulla natura della  decisione  che
puo' essere adottata»; 
      2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:  «5-quater.  In
caso di progetti proposti da altri Stati  membri  che  possono  avere
effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente  rese  disponibili  alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano  che
entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
giorni redige il  proprio  parere  e  lo  trasmette  unitamente  alle
osservazioni  ricevute  all'autorita'  competente  nell'altro   Stato
membro.». 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  n.  152  del
2006,  come  modificato  dal  presente  articolo,   gli   osservatori
ambientali  gia'  costituiti  sono  rinnovati  nel   rispetto   delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  3. Le disposizioni introdotte dal presente  articolo  si  applicano
alle istanze presentate a partire dal  trentesimo  giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per
il turismo e con il Ministero della salute, sono  recepite  le  norme
tecniche  per  la  redazione  degli  studi  di  impatto   ambientale,
elaborate  dal  Sistema  nazionale   a   rete   per   la   protezione
dell'ambiente, finalizzata  allo  svolgimento  della  valutazione  di
impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti  degli  studi
di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
per  il  tramite  della  Scuola  di  specializzazione  in  discipline
ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, assicura,  mediante  appositi  protocolli  d'intesa  con
l'autorita' competente,  il  supporto  scientifico  e  la  formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con particolare riferimento a  quello  operante
presso la direzione generale competente in materia di  valutazioni  e
autorizzazioni ambientali. A tal  fine,  nonche'  per  assicurare  il
funzionamento della suddetta Scuola,  il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  riconosce  all'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  un  contributo
pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro  700.000  a  decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro
300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3  della  legge  1°
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  degli  articoli  5,  6,
          7-bis, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 27, 27-bis, 28, 32 e  102  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  recante
          Norme in materia ambientale, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 5  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) valutazione ambientale di piani e  programmi,  nel
          seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:
          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
          al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo
          svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',
          l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di
          consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,
          del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,
          l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla
          decisione ed il monitoraggio; 
                b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito  VIA:
          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
          al Titolo III della parte  seconda  del  presente  decreto,
          l'elaborazione e la presentazione  dello  studio  d'impatto
          ambientale da parte del proponente,  lo  svolgimento  delle
          consultazioni,  la  valutazione  dello   studio   d'impatto
          ambientale,  delle  eventuali  informazioni   supplementari
          fornite dal proponente e degli esiti  delle  consultazioni,
          l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli  impatti
          ambientali del progetto, l'integrazione  del  provvedimento
          di VIA nel provvedimento di approvazione  o  autorizzazione
          del progetto; 
                b-bis) valutazione di impatto sanitario,  di  seguito
          VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base  delle
          linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
          che si avvale dell'Istituto superiore di sanita',  al  fine
          di stimare gli impatti complessivi,  diretti  e  indiretti,
          che  la  realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto  puo'
          procurare sulla salute della popolazione; 
                b-ter)  valutazione  d'incidenza:   procedimento   di
          carattere preventivo  al  quale  e'  necessario  sottoporre
          qualsiasi  piano  o  progetto  che  possa  avere  incidenze
          significative su un sito o su un'area  geografica  proposta
          come  sito  della  rete  Natura   2000,   singolarmente   o
          congiuntamente ad altri piani e  progetti  e  tenuto  conto
          degli obiettivi di conservazione del sito stesso; 
                c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti
          e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto,
          sui seguenti fattori: 
                  popolazione e salute umana; 
                  biodiversita',  con  particolare  attenzione   alle
          specie e agli habitat protetti in  virtu'  della  direttiva
          92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 
                  territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
                  beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
                  interazione tra i fattori sopra elencati. 
              Negli  impatti   ambientali   rientrano   gli   effetti
          derivanti dalla vulnerabilita' del progetto  a  rischio  di
          gravi  incidenti  o  calamita'   pertinenti   il   progetto
          medesimo; 
                d) patrimonio  culturale:  l'insieme  costituito  dai
          beni culturali e dai beni paesaggistici in  conformita'  al
          disposto  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                e) piani e programmi: gli  atti  e  provvedimenti  di
          pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,
          compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,
          nonche' le loro modifiche: 
                  1) che sono elaborati e/o adottati da  un'autorita'
          a livello nazionale, regionale o locale oppure  predisposti
          da  un'autorita'  per  essere   approvati,   mediante   una
          procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 
                  2) che sono previsti da  disposizioni  legislative,
          regolamentari o amministrative; 
                f) rapporto ambientale: il documento del piano o  del
          programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui
          all'art. 13; 
                g)  progetto:   la   realizzazione   di   lavori   di
          costruzione o  di  altri  impianti  od  opere  e  di  altri
          interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
          quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
          Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente
          presenta  il  progetto  di   fattibilita'   come   definito
          dall'art. 23, commi 5  e  6,  del  decreto  legislativo  18
          aprile  2016,  n.  50,  o,  ove  disponibile,  il  progetto
          definitivo come definito dall'art. 23, comma 7, del decreto
          legislativo n. 50  del  2016,  ed  in  ogni  caso  tale  da
          consentire la  compiuta  valutazione  dei  contenuti  dello
          studio di impatto  ambientale  ai  sensi  dell'allegato  IV
          della direttiva 2011/92/UE; 
                g-bis) studio preliminare  ambientale:  documento  da
          presentare per l'avvio  del  procedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA, contenente le  informazioni  sulle
          caratteristiche del progetto e sui suoi  probabili  effetti
          significativi sull'ambiente, redatto  in  conformita'  alle
          indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla   parte
          seconda del presente decreto; 
                h); 
                i)  studio  di  impatto  ambientale:  documento   che
          integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto
          in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 22 e  alle
          indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte  seconda
          del presente decreto; 
                i-bis)  sostanze:  gli  elementi   chimici   e   loro
          composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi
          geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del
          3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
                i-ter)   inquinamento:   l'introduzione   diretta   o
          indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,
          vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti
          fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che
          potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'
          dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni
          materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
          dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 
                i-quater) installazione: unita'  tecnica  permanente,
          in  cui  sono  svolte  una  o   piu'   attivita'   elencate
          all'allegato VIII alla  Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra
          attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con  le
          attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire  sulle
          emissioni e sull'inquinamento.  E'  considerata  accessoria
          l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta  da
          diverso gestore; 
                i-quinquies)   installazione   esistente:   ai   fini
          dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
          installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte  le
          autorizzazioni ambientali  necessarie  all'esercizio  o  il
          provvedimento positivo di compatibilita' ambientale  o  per
          la quale, a tale  data,  sono  state  presentate  richieste
          complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie
          per il suo  esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
          funzione  entro  il  6  gennaio  2014.   Le   installazioni
          esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
          in esse non si svolgono  attivita'  gia'  ricomprese  nelle
          categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte  Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  introdotto
          dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
                i-sexies) nuova installazione: una installazione  che
          non ricade nella definizione di installazione esistente; 
                i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
          da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o
          infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,
          agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua
          ovvero nel suolo; 
                i-octies)  valori  limite  di  emissione:  la   massa
          espressa in rapporto a determinati parametri specifici,  la
          concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non
          possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I
          valori limite di emissione possono essere fissati anche per
          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,
          indicate nell'allegato X.  I  valori  limite  di  emissione
          delle sostanze si applicano,  tranne  i  casi  diversamente
          previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni  dell'impianto;  nella  loro  determinazione  non
          devono essere considerate eventuali diluizioni. Per  quanto
          concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di  una
          stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
          nella  determinazione  dei  valori  limite   di   emissione
          dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello
          equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e
          di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
          fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto; 
                i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di
          requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che
          sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o
          in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella
          normativa vigente in materia ambientale; 
                l) modifica: la variazione di  un  piano,  programma,
          impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli
          impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro
          caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro
          potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; 
                l-bis) modifica sostanziale di un progetto,  opera  o
          di un impianto: la variazione delle caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e significativi sull'ambiente  o  sulla  salute  umana.  In
          particolare,    con     riferimento     alla     disciplina
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  per   ciascuna
          attivita' per la quale l'allegato  VIII  indica  valori  di
          soglia, e' sostanziale una modifica  all'installazione  che
          dia  luogo  ad  un  incremento  del  valore  di  una  delle
          grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
          della soglia stessa; 
                l-ter) migliori tecniche disponibili (best  available
          techniques - BAT): la piu' efficiente e  avanzata  fase  di
          sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
          indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  a
          costituire, in linea di massima, la base dei valori  limite
          di emissione e delle  altre  condizioni  di  autorizzazione
          intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
          ridurre  in  modo  generale  le   emissioni   e   l'impatto
          sull'ambiente  nel  suo  complesso.  Nel   determinare   le
          migliori tecniche  disponibili,  occorre  tenere  conto  in
          particolare degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si
          intende per: 
                  1) tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le
          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,
          esercizio e chiusura dell'impianto; 
                  2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
          che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
          e tecnicamente idonee  nell'ambito  del  relativo  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
                  3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
          un elevato livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
          complesso; 
                l-ter.1)  'documento  di  riferimento  sulle  BAT'  o
          'BREF': documento pubblicato dalla Commissione  europea  ai
          sensi  dell'art.   13,   paragrafo   6,   della   direttiva
          2010/75/UE; 
                l-ter.2)  'conclusioni  sulle  BAT':   un   documento
          adottato secondo quanto specificato all'art. 13,  paragrafo
          5, della direttiva 2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le
          parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle  migliori
          tecniche disponibili, la loro descrizione, le  informazioni
          per valutarne  l'applicabilita',  i  livelli  di  emissione
          associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,    il
          monitoraggio associato, i livelli di consumo  associati  e,
          se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
                l-ter.4)  'livelli  di   emissione   associati   alle
          migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL':  intervalli  di
          livelli di emissione ottenuti in  condizioni  di  esercizio
          normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o  una
          combinazione  di  migliori   tecniche   disponibili,   come
          indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi  come  media
          in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
          di riferimento specifiche; 
                l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica  innovativa
          per   un'attivita'   industriale   che,    se    sviluppata
          commercialmente,  potrebbe  assicurare  un   piu'   elevato
          livello di protezione dell'ambiente  nel  suo  complesso  o
          almeno lo stesso  livello  di  protezione  dell'ambiente  e
          maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori  tecniche
          disponibili esistenti; 
                m)  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA   di   un
          progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare,  ove
          previsto,  se  un  progetto  determina  potenziali  impatti
          ambientali significativi e negativi e  deve  essere  quindi
          sottoposto al procedimento di VIA secondo  le  disposizioni
          di cui al Titolo  III  della  parte  seconda  del  presente
          decreto; 
                m-bis) verifica di assoggettabilita' di  un  piano  o
          programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
          previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,
          possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono
          essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le
          disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso
          livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
                m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
          con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la
          fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'
          competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
          delle consultazioni; 
                n) provvedimento di verifica di  assoggettabilita'  a
          VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio  e  vincolante
          dell'autorita' competente che conclude il  procedimento  di
          verifica di assoggettabilita' a VIA; 
                o) provvedimento di VIA: il  provvedimento  motivato,
          obbligatorio  e  vincolante,  che  esprime  la  conclusione
          dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali
          significativi e negativi del progetto, adottato sulla  base
          dell'istruttoria svolta, degli  esiti  delle  consultazioni
          pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere; 
                o-bis)  autorizzazione   integrata   ambientale:   il
          provvedimento   che   autorizza    l'esercizio    di    una
          installazione rientrante fra  quelle  di  cui  all'art.  4,
          comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a  determinate
          condizioni che devono  garantire  che  l'installazione  sia
          conforme ai requisiti di cui  al  Titolo  III-bis  ai  fini
          dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al
          perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera c).  Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'
          valere per una o piu' installazioni o  parti  di  esse  che
          siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal  medesimo
          gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
          siano  gestite   da   gestori   differenti,   le   relative
          autorizzazioni  integrate  ambientali  sono  opportunamente
          coordinate a livello istruttorio; 
                o-ter) condizione  ambientale  del  provvedimento  di
          verifica   di   assoggettabilita'   a   VIA:   prescrizione
          vincolante, se  richiesta  dal  proponente,  relativa  alle
          caratteristiche del progetto ovvero  alle  misure  previste
          per evitare o prevenire impatti ambientali significativi  e
          negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo
          di verifica di assoggettabilita' a VIA; 
                o-quater) condizione ambientale del provvedimento  di
          VIA: prescrizione  vincolante  eventualmente  associata  al
          provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da
          seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle
          opere per garantire l'applicazione  di  criteri  ambientali
          atti  a  contenere  e  limitare  gli   impatti   ambientali
          significativi e  negativi  o  incrementare  le  prestazioni
          ambientali  del  progetto,  nonche'  i  requisiti  per   la
          realizzazione del progetto  o  l'esercizio  delle  relative
          attivita',  ovvero  le   misure   previste   per   evitare,
          prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli  impatti
          ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,
          le misure di monitoraggio; 
                o-quinquies)  autorizzazione:  il  provvedimento  che
          abilita il proponente a realizzare il progetto; 
                p) autorita' competente: la pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita'  a   VIA,   l'elaborazione   del   parere
          motivato, nel caso di valutazione di piani e  programmi,  e
          l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso  di  progetti
          ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
          o  del  provvedimento  comunque  denominato  che  autorizza
          l'esercizio; 
                q) autorita' procedente: la pubblica  amministrazione
          che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni
          del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto
          che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto
          pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che
          recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
              r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato  che
          elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle
          disposizioni del presente decreto; 
                  r-bis)  gestore:   qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalita' o  in
          parte, l'installazione o l'impianto oppure che  dispone  di
          un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
          medesimi; 
                  s) soggetti competenti in  materia  ambientale:  le
          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le
          loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo
          ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti
          sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o
          progetti; 
                t)   consultazione:   l'insieme   delle   forme    di
          informazione  e  partecipazione,   anche   diretta,   delle
          amministrazioni, del pubblico e  del  pubblico  interessato
          nella raccolta dei dati  e  nella  valutazione  dei  piani,
          programmi e progetti; 
                u) pubblico: una o piu' persone fisiche o  giuridiche
          nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
                v) pubblico interessato: il pubblico  che  subisce  o
          puo' subire gli  effetti  delle  procedure  decisionali  in
          materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
          ai fini della presente definizione  le  organizzazioni  non
          governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e
          che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
          vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono considerate come aventi interesse; 
                v-bis) relazione di riferimento:  informazioni  sullo
          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con
          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose
          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto
          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della
          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni
          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi
          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne
          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della
          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo
          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e
          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose
          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione
          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra
          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente
          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22,  paragrafo
          2, della direttiva 2010/75/UE; 
                v-ter) acque  sotterranee:  acque  sotterranee  quali
          definite all'art. 74, comma 1, lettera l); 
                v-quater) suolo: lo strato  piu'  superficiale  della
          crosta terrestre situato tra il  substrato  roccioso  e  la
          superficie. Il suolo e' costituito da componenti  minerali,
          materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai  soli
          fini dell'applicazione della Parte Terza,  l'accezione  del
          termine comprende,  oltre  al  suolo  come  precedentemente
          definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
          le opere infrastrutturali; 
                v-quinquies) ispezione ambientale: tutte  le  azioni,
          ivi compresi visite in loco, controllo  delle  emissioni  e
          controlli  delle  relazioni  interne  e  dei  documenti  di
          follow-up,  verifica  dell'autocontrollo,  controllo  delle
          tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
          dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente  o
          per suo  conto  al  fine  di  verificare  e  promuovere  il
          rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte  delle
          installazioni, nonche', se del caso,  monitorare  l'impatto
          ambientale di queste ultime; 
                v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'art.
          2, comma 2, lettera a), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; 
                v-septies)    combustibile:     qualsiasi     materia
          combustibile  solida,  liquida  o  gassosa,  che  la  norma
          ammette possa  essere  combusta  per  utilizzare  l'energia
          liberata dal processo; 
                v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
          come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
          n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          16 dicembre 2008,  pericolose  ai  sensi  dell'art.  3  del
          medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si  applica
          la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee). 
              1-bis. Ai fini del  della  presente  Parte  Seconda  si
          applicano  inoltre   le   definizioni   di   'impianto   di
          incenerimento   dei   rifiuti'   e    di    'impianto    di
          coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere  b)  e  c)
          del comma 1 dell'art. 237-ter.». 
              «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione
          ambientale strategica riguarda i piani e  i  programmi  che
          possono avere impatti  significativi  sull'ambiente  e  sul
          patrimonio culturale. 
              2. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
                a) che sono elaborati per la valutazione  e  gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei  progetti  elencati  negli  allegati  II,
          II-bis, III e IV del presente decreto; 
                b) per  i  quali,  in  considerazione  dei  possibili
          impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
          come zone di protezione speciale per la conservazione degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Per i piani e i programmi di  cui  al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'art.  12  e  tenuto  conto  del  diverso   livello   di
          sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 
              3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i  programmi,
          diversi da quelli di cui al comma  2,  che  definiscono  il
          quadro di riferimento per  l'autorizzazione  dei  progetti,
          producano impatti significativi sull'ambiente. 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
          Piano di sviluppo  aeroportuale,  gia'  sottoposti  ad  una
          valutazione ambientale strategica, e che rientrano  tra  le
          categorie per  le  quali  e'  prevista  la  Valutazione  di
          impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti  gli
          elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili  dal
          Piano  regolatore  portuale  o  dal   Piano   di   sviluppo
          aeroportuale. Qualora  il  Piano  regolatore  Portuale,  il
          Piano  di  sviluppo  aeroportuale  ovvero   le   rispettive
          varianti abbiano contenuti  tali  da  essere  sottoposti  a
          valutazione di  impatto  ambientale  nella  loro  interezza
          secondo  le  norme   comunitarie,   tale   valutazione   e'
          effettuata secondo le modalita' e  le  competenze  previste
          dalla Parte Seconda del presente decreto  ed  e'  integrata
          dalla valutazione ambientale strategica per  gli  eventuali
          contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con  un
          unico provvedimento. 
              4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione  del
          presente decreto: 
                a) i piani e i programmi destinati  esclusivamente  a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni; 
                b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
                c) i piani di protezione civile in caso  di  pericolo
          per l'incolumita' pubblica; 
                c-bis) i piani  di  gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati; 
                c-ter) i piani, i  programmi  e  i  provvedimenti  di
          difesa fitosanitaria adottati  dal  Servizio  fitosanitario
          nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie  di
          emergenza . 
              5. La valutazione d'impatto ambientale  si  applica  ai
          progetti che possono avere impatti ambientali significativi
          e negativi, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c). 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
          per: 
                a) i progetti elencati nell'allegato  II  alla  parte
          seconda del presente decreto, che servono esclusivamente  o
          essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
                b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati
          nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del
          presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa
          produrre impatti ambientali significativi  e  negativi,  ad
          eccezione  delle  modifiche  o  estensioni  che   risultino
          conformi  agli  eventuali  valori  limite   stabiliti   nei
          medesimi allegati II e III; 
                c) i  progetti  elencati  nell'allegato  II-bis  alla
          parte seconda del presente  decreto,  in  applicazione  dei
          criteri e delle soglie definiti dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  84
          dell'11 aprile 2015; 
                d) i progetti elencati nell'allegato  IV  alla  parte
          seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
          delle   soglie   definiti   dal   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  84
          dell'11 aprile 2015. 
              7. La VIA e' effettuata per: 
                a) i progetti di cui agli  allegati  II  e  III  alla
          parte seconda del presente decreto; 
                b) i progetti di cui agli allegati II-bis e  IV  alla
          parte seconda del presente decreto,  relativi  ad  opere  o
          interventi di  nuova  realizzazione,  che  ricadono,  anche
          parzialmente, all'interno di aree  naturali  protette  come
          definite dalla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  ovvero
          all'interno di siti della rete Natura 2000; 
                c) i progetti elencati nell'allegato  II  alla  parte
          seconda del presente decreto, che servono esclusivamente  o
          essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni, qualora, all'esito dello svolgimento  della  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'  competente  valuti
          che possano produrre impatti ambientali significativi; 
                d) le modifiche o estensioni  dei  progetti  elencati
          negli allegati II e III che comportano il superamento degli
          eventuali valori limite ivi stabiliti; 
                e) le modifiche o estensioni  dei  progetti  elencati
          nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del
          presente  decreto,  qualora,  all'esito  dello  svolgimento
          della verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'
          competente valuti che possano produrre  impatti  ambientali
          significativi e negativi; 
                f) i progetti di cui agli allegati II-bis e  IV  alla
          parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
          svolgimento della verifica di assoggettabilita' a  VIA,  in
          applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie  definiti  dal
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,  l'autorita'
          competente valuti che possano produrre  impatti  ambientali
          significativi e negativi. 
              8. 
              9. Per le modifiche, le estensioni  o  gli  adeguamenti
          tecnici  finalizzati  a  migliorare  il  rendimento  e   le
          prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
          II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto, fatta eccezione per le modifiche o  estensioni  di
          cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
          presunta   assenza   di   potenziali   impatti   ambientali
          significativi e negativi,  ha  la  facolta'  di  richiedere
          all'autorita' competente,  trasmettendo  adeguati  elementi
          informativi  tramite  apposite  liste  di  controllo,   una
          valutazione preliminare al fine di individuare  l'eventuale
          procedura da avviare. L'autorita' competente, entro  trenta
          giorni dalla presentazione della richiesta  di  valutazione
          preliminare, comunica al proponente l'esito  delle  proprie
          valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
          adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  a  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, a  VIA,  ovvero  non  rientrano
          nelle categorie di cui  ai  commi  6  o  7.  L'esito  della
          valutazione preliminare e la documentazione  trasmessa  dal
          proponente sono tempestivamente  pubblicati  dall'autorita'
          competente sul proprio sito internet istituzionale. 
              10. Per i progetti o parti  di  progetti  aventi  quale
          unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
          quali  unico  obiettivo  la  risposta  alle  emergenze  che
          riguardano la protezione civile, il Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
          con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di
          applicazione delle norme di cui al titolo III  della  parte
          seconda del presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale
          applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. 
              11.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  32,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare puo', in casi eccezionali, previo parere del  Ministro
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
          esentare in tutto o in parte un  progetto  specifico  dalle
          disposizioni di cui al titolo III della parte  seconda  del
          presente   decreto,   qualora   l'applicazione   di    tali
          disposizioni  incida  negativamente  sulla  finalita'   del
          progetto, a condizione che siano rispettati  gli  obiettivi
          della  normativa  nazionale  ed  europea  in   materia   di
          valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
                a)  esamina  se  sia  opportuna  un'altra  forma   di
          valutazione; 
                b) mette a disposizione  del  pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
                c) informa la Commissione europea, prima del rilascio
          dell'autorizzazione,   dei    motivi    che    giustificano
          l'esenzione  accordata  fornendo  tutte   le   informazioni
          acquisite. 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
          della destinazione dei suoli  conseguenti  all'approvazione
          dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
              13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
          per: 
                a) le installazioni che  svolgono  attivita'  di  cui
          all'Allegato VIII alla Parte Seconda; 
                b) le modifiche sostanziali  degli  impianti  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. 
              14. Per le attivita' di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
          13,  anche  qualora  costituiscano  solo  una  parte  delle
          attivita'   svolte   nell'installazione,   l'autorizzazione
          integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
          29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione  alla
          realizzazione o alla modifica, come disciplinato  dall'art.
          208. 
              15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del
          comma  13,  nonche'  per  le  loro  modifiche  sostanziali,
          l'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel
          rispetto della disciplina di cui al presente decreto e  dei
          termini di cui all'art. 29-quater, comma 10. 
              16.  L'autorita'   competente,   nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
                a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure   di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili; 
                b) non si devono verificare fenomeni di  inquinamento
          significativi; 
                c) e' prevenuta la produzione dei  rifiuti,  a  norma
          della parte quarta del presente decreto; i rifiuti  la  cui
          produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
          conformemente  alla  parte  quarta  del  presente  decreto,
          riutilizzati,  riciclati,  ricuperati  o,  ove   cio'   sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile,  sono  smaltiti
          evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
                d) l'energia deve essere utilizzata in modo  efficace
          ed efficiente; 
                e) devono  essere  prese  le  misure  necessarie  per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
                f)  deve  essere   evitato   qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita'  e  il  sito  stesso  deve  essere   ripristinato
          conformemente a quanto previsto all'art.  29-sexies,  comma
          9-quinquies. 
              17. Ai fini di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali
          sono  vietate  le  attivita'  di  ricerca,  di  prospezione
          nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
          mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio
          1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
          mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo
          l'intero  perimetro  costiero  nazionale  e  dal  perimetro
          esterno delle suddette aree marine e costiere  protette.  I
          titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per  la
          durata di vita utile del  giacimento,  nel  rispetto  degli
          standard di sicurezza e di  salvaguardia  ambientale.  Sono
          sempre assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate
          all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
          impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni
          finali di ripristino  ambientale.  Dall'entrata  in  vigore
          delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato  il
          comma 81 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.  A
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, i titolari delle concessioni di  coltivazione
          in mare sono tenuti a corrispondere annualmente  l'aliquota
          di prodotto  di  cui  all'art.  19,  comma  1  del  decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
          per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare  unico  o
          contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare  le
          somme    corrispondenti    al    valore     dell'incremento
          dell'aliquota  ad  apposito   capitolo   dell'entrata   del
          bilancio dello Stato, per essere  interamente  riassegnate,
          in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
          di  previsione  ,  rispettivamente,  del  Ministero   dello
          sviluppo economico, per lo svolgimento delle  attivita'  di
          vigilanza e  controllo  della  sicurezza  anche  ambientale
          degli impianti di ricerca e coltivazione  in  mare,  e  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, per assicurare il pieno svolgimento delle  azioni  di
          monitoraggio, ivi compresi gli  adempimenti  connessi  alle
          valutazioni ambientali in ambito costiero e  marino,  anche
          mediante   l'impiego   dell'Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  delle  Agenzie
          regionali per l'ambiente e  delle  strutture  tecniche  dei
          corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e  di
          contrasto dell'inquinamento marino.». 
              «Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica
          di  assoggettabilita'  a  VIA).  -  1.   La   verifica   di
          assoggettabilita' a VIA e  la  VIA  vengono  effettuate  ai
          diversi livelli istituzionali, tenendo conto  dell'esigenza
          di razionalizzare i procedimenti  ed  evitare  duplicazioni
          nelle valutazioni. 
              2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti  di
          cui  all'allegato  II  alla  parte  seconda  del   presente
          decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita'  a
          VIA in sede statale i progetti di cui  all'allegato  II-bis
          alla parte seconda del presente decreto. 
              2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          individua,   con   uno   piu'   decreti,    successivamente
          aggiornati, ove  necessario,  con  cadenza  semestrale,  le
          tipologie  di  progetti   e   le   opere   necessarie   per
          l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia  e
          il  Clima  (PNIEC),  nonche'  le  aree  non   idonee   alla
          realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
          caratteristiche  del  territorio,   sociali,   industriali,
          urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche  e  delle  aree
          sia a terra che a mare  caratterizzate  dalla  presenza  di
          siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe,
          con particolare  riferimento  all'assetto  idrogeologico  e
          alle vigenti pianificazioni, da sottoporre  a  verifica  di
          assoggettabilita' o a VIA in  sede  statale  ai  sensi  del
          comma 2. 
              2-ter. L'individuazione delle  aree  di  cui  al  comma
          2-bis  deve  avvenire  nel  rispetto  delle   esigenze   di
          mitigazione  degli  effetti  dei   cambiamenti   climatici,
          nonche' delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e
          del paesaggio,  delle  aree  agricole  e  forestali,  della
          qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del  suolo,  tenuto
          conto dei suoli degradati  le  cui  funzioni  ecosistemiche
          risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 
              2-quater. Per la realizzazione delle opere  di  cui  al
          comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo
          di  superfici   di   strutture   edificate,   comprese   le
          piattaforme petrolifere in disuso. 
              3. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2-bis,  sono
          sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cui
          all'allegato III alla parte seconda del  presente  decreto.
          Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita'  a  VIA  in
          sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte
          seconda del presente decreto. 
              4.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che esercita le proprie competenze in  collaborazione
          con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
          turismo  per   le   attivita'   istruttorie   relative   al
          procedimento  di  VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita'  a  VIA   e'   adottato   dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          provvedimento di VIA e'  adottato  nelle  forme  e  con  le
          modalita' di cui all'art. 25, comma 2, e all'art. 27, comma
          8. 
              5. In sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la
          pubblica amministrazione con compiti di tutela,  protezione
          e  valorizzazione   ambientale   individuata   secondo   le
          disposizioni  delle  leggi  regionali  o   delle   Province
          autonome. 
              6. Qualora nei procedimenti di VIA  o  di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con
          l'autorita'  proponente  di  un  progetto,   le   autorita'
          medesime provvedono  a  separare  in  maniera  appropriata,
          nell'ambito della propria organizzazione  delle  competenze
          amministrative,  le  funzioni  confliggenti  in   relazione
          all'assolvimento  dei  compiti   derivanti   dal   presente
          decreto. Le autorita' competenti  evitano  l'insorgenza  di
          situazioni che diano origine a un conflitto di interessi  e
          provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto,  anche
          potenziale, alle competenti autorita'. 
              7. Qualora un progetto sia  sottoposto  a  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          assicurano che le procedure  siano  svolte  in  conformita'
          agli articoli da 19 a 26 e da  27-bis  a  29  del  presente
          decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale  si
          svolge con le modalita' di cui all'art. 27-bis. 
              8. Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  disciplinano  con  proprie  leggi  o   regolamenti
          l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni
          amministrative  ad  esse  attribuite  in  materia  di  VIA,
          nonche' l'eventuale conferimento  di  tali  funzioni  o  di
          compiti   specifici   agli    altri    enti    territoriali
          sub-regionali. La potesta' normativa  di  cui  al  presente
          comma  e'  esercitata  in  conformita'  alla   legislazione
          europea e nel rispetto  di  quanto  previsto  nel  presente
          decreto,  fatto  salvo  il  potere  di   stabilire   regole
          particolari  ed  ulteriori  per  la   semplificazione   dei
          procedimenti, per  le  modalita'  della  consultazione  del
          pubblico e di  tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente
          interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
          autorizzazioni di competenza regionale  e  locale,  nonche'
          per la destinazione alle  finalita'  di  cui  all'art.  29,
          comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso  non  sono
          derogabili i termini procedimentali  massimi  di  cui  agli
          articoli 19 e 27-bis. 
              8-bis. Limitatamente agli interventi necessari  per  il
          superamento  di  sentenze  di  condanna  della   Corte   di
          Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale
          per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
          VIA o a VIA ai sensi del  comma  3,  lo  Stato  esercita  i
          poteri sostitutivi  di  cui  all'art.  41  della  legge  24
          dicembre 2012 n. 234. 
              9. A decorrere dal 31  dicembre  2017,  e  con  cadenza
          biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati  e
          i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e  di
          VIA, fornendo: 
                a) il numero di progetti di cui agli allegati  III  e
          IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale; 
                b) la  ripartizione  delle  valutazioni  dell'impatto
          ambientale secondo le categorie dei progetti  di  cui  agli
          allegati III e IV; 
                c) il numero  di  progetti  di  cui  all'allegato  IV
          sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA; 
                d) la durata media  delle  procedure  di  valutazione
          dell'impatto ambientale; 
                e)  stime  generali  dei  costi  medi  diretti  delle
          valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli
          effetti sulle piccole e medie imprese. 
              10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare informa la  Commissione  europea  circa  lo  stato  di
          attuazione  della  direttiva  2014/52/UE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,  che  modifica
          la  direttiva  2011/92/UE  concernente  la  valutazione  di
          impatto  ambientale  di  determinati  progetti  pubblici  e
          privati.». 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale   -   VIA   e   VAS).   -   1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e  il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale. 
              2. I commissari di cui  al  comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'am-biente di cui alla legge 28 giugno 2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, si applica
          quanto previsto dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e,  per  il  personale  in  regime  di
          diritto   pubblico,   quanto   stabilito   dai   rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          individuati dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis,  e'  istituita
          la  Commissione  Tecnica  PNIEC,  posta   alle   dipendenze
          funzionali del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, e formata da un  numero  massimo  di
          venti  unita',  in  possesso  di  laurea  specialistica   o
          magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno  cinque
          anni di esperienza professionale e con competenze  adeguate
          alla  valutazione  tecnica  ed  ambientale   dei   predetti
          progetti, individuate in base all'art. 17, comma 14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
          CNR,  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
          dell'ambiente di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,
          dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al  comma
          2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione
          Tecnica PNIEC non possono far parte  della  Commissione  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo.  Nella  nomina  dei
          membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di  genere.
          I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono  nominati
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui all'art. 7-bis,  comma
          2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano
          in carica quattro anni e  sono  rinnovabili  per  una  sola
          volta.  Ai  commissari  spetta  una  indennita'  aggiuntiva
          definita con le modalita' di cui al comma 5, esclusivamente
          in ragione dei compiti istruttori effettivamente  svolti  e
          solo a seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento
          finale. Per lo svolgimento delle  istruttorie  tecniche  la
          Commissione puo'  avvalersi,  tramite  appositi  protocolli
          d'intesa, del Sistema nazionale a rete  per  la  protezione
          dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e
          degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione  opera
          con le  modalita'  previste  dall'art.  20,  dall'art.  21,
          dall'art. 23, dall'art. 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5,  6
          e 7 dell'art. 25, e dall'art. 27, del presente decreto. 
              3. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro  della  salute,
          sono stabilite  per  i  profili  di  rispettiva  competenza
          l'articolazione,   l'organizzazione,   le   modalita'    di
          funzionamento  e  la   disciplina   delle   situazioni   di
          inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
          anche potenziale  della  Commissione  e  della  Commissione
          tecnica PNIEC. 
              5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della Commissione tecnica PNIEC, comprensivi  dei  compensi
          per i relativi componenti, in misura  complessivamente  non
          superiore all'ammontare delle tariffe di  cui  all'art.  33
          del presente  decreto,  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato nell'anno precedente,  senza  che  ne  derivino
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I  compensi
          sono stabiliti proporzionalmente  alle  responsabilita'  di
          ciascun  membro  della  Commissione  e  della   Commissione
          tecnica  PNIEC  e  in  ragione   dei   compiti   istruttori
          effettivamente  svolti,  fermo  restando  che   gli   oneri
          relativi  al   trattamento   economico   fondamentale   del
          personale  di  cui   al   comma   3   restano   in   carico
          all'amministrazione di appartenenza. 
              6. Resta in ogni caso fermo, per i  commissari,  quanto
          stabilito dall'art. 6-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, e dal decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39.  In
          caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
          legislativo n. 39  del  2013,  fermo  restando  ogni  altro
          profilo  di  responsabilita',  il  componente  responsabile
          decade    dall'incarico    con    effetto    dalla     data
          dell'accertamento.   Per   gli   iscritti    agli    ordini
          professionali la violazione viene segnalata  dall'autorita'
          competente. 
              7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle
          Regioni e alle Province Autonome, queste ultime  assicurano
          che l'autorita' competente disponga di adeguate  competenze
          tecnico-scientifiche  o,  se  necessario,  si  avvalga   di
          adeguate figure di comprovata professionalita',  competenza
          ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
          II e III della presente parte.». 
              «Art.  9  (Norme  procedurali  generali).  -  1.   Alle
          procedure di verifica  e  autorizzazione  disciplinate  dal
          presente decreto si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          norme della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, concernente norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi. 
              2. L'autorita' competente, ove ritenuto  utile  indice,
          cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono,  una  o
          piu' conferenze di servizi  ai  sensi  dell'art.  14  della
          legge n.  241  del  1990  al  fine  di  acquisire  elementi
          informativi  e  le  valutazioni   delle   altre   autorita'
          pubbliche interessate. 
              3. Nel  rispetto  dei  tempi  minimi  definiti  per  la
          consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure  di
          seguito   disciplinate,   l'autorita'    competente    puo'
          concludere con il proponente o l'autorita' procedente e  le
          altre amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai  fini  della  semplificazione  e  della  maggiore
          efficacia dei procedimenti. 
              4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale  e'
          facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
          motivata richiesta di  non  rendere  pubblica  parte  della
          documentazione   relativa   al   progetto,   allo    studio
          preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
          L'autorita'   competente,   verificate   le   ragioni   del
          proponente, accoglie o respinge motivatamente la  richiesta
          soppesando l'interesse alla  riservatezza  con  l'interesse
          pubblico   all'accesso   alle   informazioni.   L'autorita'
          competente dispone comunque della documentazione riservata,
          con l'obbligo di  rispettare  le  disposizioni  vigenti  in
          materia. L'invio di informazioni a un altro Stato membro  e
          il ricevimento di informazioni da  un  altro  Stato  membro
          sono soggetti alle restrizioni vigenti nello  Stato  membro
          in cui il progetto e' proposto. 
              4-bis. L'autorita'  competente  provvede  a  mettere  a
          disposizione  del  pubblico,  mediante  il   proprio   sito
          internet   istituzionale,    le    informazioni    pratiche
          sull'accesso alle procedure  di  ricorso  amministrativo  e
          giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          7  agosto  1990  n.  241,  in  ogni  atto   notificato   al
          destinatario sono indicati  l'autorita'  cui  e'  possibile
          ricorrere e il relativo termine.». 
              «Art. 21 (Definizione dei  contenuti  dello  studio  di
          impatto ambientale). - 1. Il proponente ha la  facolta'  di
          richiedere  una  fase  di  consultazione  con   l'autorita'
          competente e i soggetti competenti in materia ambientale al
          fine di definire la portata delle informazioni, il relativo
          livello di dettaglio e le metodologie da  adottare  per  la
          predisposizione dello studio di impatto ambientale.  A  tal
          fine,  trasmette  all'autorita'  competente,   in   formato
          elettronico, il  progetto  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettera g), lo studio preliminare ambientale,  nonche'  una
          relazione che, sulla base degli impatti ambientali  attesi,
          illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio
          di impatto ambientale. 
              2. Entro cinque giorni dalla relativa  trasmissione  la
          documentazione di cui al comma  1,  e'  pubblicata  e  resa
          accessibile, con modalita'  tali  da  garantire  la  tutela
          della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o
          commerciali  indicate  dal  proponente,  in  conformita'  a
          quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del  pubblico
          all'informazione ambientale, nel  sito  web  dell'autorita'
          competente che comunica contestualmente per via  telematica
          a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti  territoriali
          potenzialmente interessati l'avvenuta  pubblicazione  della
          documentazione nel proprio sito web. 
              3.  Sulla  base  della  documentazione  trasmessa   dal
          proponente e della consultazione con i soggetti di  cui  al
          comma  2,  entro  quarantacinque  giorni  dalla   messa   a
          disposizione della documentazione  nel  proprio  sito  web,
          l'autorita' competente esprime un parere  sulla  portata  e
          sul livello di dettaglio delle  informazioni  da  includere
          nello studio di impatto ambientale. Il parere e' pubblicato
          sul sito web dell'autorita' competente. 
              4. L'avvio della procedura di cui al presente  articolo
          puo', altresi', essere richiesto dall'autorita'  competente
          sulla base delle valutazioni di cui all'art.  6,  comma  9,
          ovvero di quelle di cui all'art. 20.». 
              «Art.  23  (Presentazione   dell'istanza,   avvio   del
          procedimento di VIA e pubblicazione degli atti).  -  1.  Il
          proponente   presenta   l'istanza   di   VIA   trasmettendo
          all'autorita' competente in formato elettronico: 
                a) il progetto di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
          g); 
                b) lo studio di impatto ambientale; 
                c) la sintesi non tecnica; 
                d)   le   informazioni   sugli   eventuali    impatti
          transfrontalieri del progetto ai sensi dell'art. 32; 
                e) l'avviso al pubblico,  con  i  contenuti  indicati
          all'art. 24, comma 2; 
                f) copia della ricevuta  di  avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'art. 33; 
                g) i risultati della procedura di dibattito  pubblico
          eventualmente svolta ai  sensi  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Per i progetti di cui al punto 1)  dell'allegato  II
          alla  presente  parte  e  per  i  progetti  riguardanti  le
          centrali termiche  e  altri  impianti  di  combustione  con
          potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2)  del
          medesimo allegato II, il proponente trasmette,  oltre  alla
          documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),   la
          valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
          alle linee guida adottate con decreto  del  Ministro  della
          salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
              3. Entro dieci giorni dalla presentazione  dell'istanza
          di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della
          documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie  di
          cui all'art. 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento  del
          contributo  dovuto  ai  sensi  dell'art.  33.  Qualora   la
          documentazione risulti incompleta,  l'autorita'  competente
          richiede  al  proponente  la  documentazione   integrativa,
          assegnando un termine perentorio per la  presentazione  non
          superiore  a  trenta  giorni.  Qualora  entro  il   termine
          assegnato il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          integrativa, ovvero qualora all'esito  della  verifica,  da
          effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel  termine
          di  quindici  giorni,  la  documentazione  risulti   ancora
          incompleta, l'istanza  si  intende  ritirata  ed  e'  fatto
          obbligo    all'autorita'    competente     di     procedere
          all'archiviazione. 
              4.  La  documentazione   di   cui   al   comma   1   e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
          tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale,  nel   sito   web   dell'autorita'   competente
          all'esito delle verifiche di cui al  comma  3.  L'autorita'
          competente comunica contestualmente per  via  telematica  a
          tutte le Amministrazioni e a tutti  gli  enti  territoriali
          potenzialmente  interessati  e   comunque   competenti   ad
          esprimersi sulla  realizzazione  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel  proprio  sito  web.
          Per i progetti individuati dal decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'art. 7-bis, comma  2-bis,
          contestualmente alla pubblicazione della documentazione  di
          cui al comma 1, la Commissione di  cui  all'art.  8,  comma
          2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La  medesima
          comunicazione e' effettuata in sede di  notifica  ad  altro
          Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1.». 
              «Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione  dei
          pareri  e  consultazioni  transfrontaliere).  -  1.   Della
          presentazione  dell'istanza,  della   pubblicazione   della
          documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui all'art.
          23 deve essere dato  contestualmente  specifico  avviso  al
          pubblico sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma
          di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui  agli
          articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241. Dalla data di pubblicazione sul sito  web  dell'avviso
          al pubblico decorrono i termini per  la  consultazione,  la
          valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. 
              2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'
          pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e  per
          gli effetti di cui al  comma  1,  e  ne  e'  data  comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni  comunali   territorialmente   interessate.
          L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
                a) il proponente, la denominazione del progetto e  la
          tipologia di procedura  autorizzativa  necessaria  ai  fini
          della realizzazione del progetto; 
                b) l'avvenuta presentazione  dell'istanza  di  VIA  e
          l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art.
          32; 
                c) la localizzazione  e  una  breve  descrizione  del
          progetto  e   dei   suoi   possibili   principali   impatti
          ambientali; 
                d)  l'indirizzo   web   e   le   modalita'   per   la
          consultazione della documentazione e degli atti predisposti
          dal proponente nella loro interezza; 
                e)  i  termini  e  le  specifiche  modalita'  per  la
          partecipazione del pubblico; 
                f)  l'eventuale  necessita'  della   valutazione   di
          incidenza a norma dell'art. 10, comma 3. 
              3.  Entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui  al  comma  2,
          chiunque abbia interesse puo' prendere  visione,  sul  sito
          web,  del  progetto  e  della  relativa  documentazione   e
          presentare   le    proprie    osservazioni    all'autorita'
          competente,  anche  fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi. Entro il  medesimo  termine  sono
          acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
          e degli enti pubblici che hanno ricevuto  la  comunicazione
          di cui all'art.  23,  comma  4.  Entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza del  termine  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  il  proponente  ha  facolta'   di   presentare
          all'autorita' competente le  proprie  controdeduzioni  alle
          osservazioni e ai pareri pervenuti. 
              4. Qualora all'esito della consultazione  ovvero  della
          presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
          si renda necessaria  la  modifica  o  l'integrazione  degli
          elaborati progettuali  o  della  documentazione  acquisita,
          l'autorita' competente, entro i  venti  giorni  successivi,
          puo',  per  una  sola  volta,  stabilire  un  termine   non
          superiore ad ulteriori venti giorni, per  la  trasmissione,
          in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
          documentazione  modificati  o   integrati.   Su   richiesta
          motivata  del  proponente   l'autorita'   competente   puo'
          concedere, per una sola volta, la sospensione  dei  termini
          per la presentazione della documentazione  integrativa  per
          un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui
          il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
          perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta  ed  e'
          fatto  obbligo  all'autorita'   competente   di   procedere
          all'archiviazione. 
              5. L'autorita' competente  procede  alla  pubblicazione
          delle integrazioni sul proprio sito internet  istituzionale
          e dispone, entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della
          documentazione integrativa  di  cui  al  comma  4,  che  il
          proponente trasmetta, entro i successivi  quindici  giorni,
          un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita'  al
          comma 2, da pubblicare a cura dell'autorita' competente sul
          proprio sito  web.  In  relazione  alle  sole  modifiche  o
          integrazioni apportate agli elaborati  progettuali  e  alla
          documentazione si applica il termine di trenta  giorni  per
          la presentazione delle osservazioni e la  trasmissione  dei
          pareri delle Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che
          hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art.  23,  comma
          4.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  il  proponente  ha
          facolta' di presentare all'autorita' competente le  proprie
          controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 
              6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di
          cui  all'art.  32,  i  termini  per  le   consultazioni   e
          l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente  articolo
          decorrono  dalla  comunicazione  della   dichiarazione   di
          interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
          Stati consultati  e  coincidono  con  quelli  previsti  dal
          medesimo art. 32. 
              7. Tutta la documentazione afferente  al  procedimento,
          nonche' i risultati delle consultazioni  svolte,  qualsiasi
          informazione raccolta, le osservazioni e i pareri  comunque
          espressi, compresi quelli di cui agli  articoli  20  e  32,
          sono   tempestivamente   resi   disponibili   al   pubblico
          interessato mediante pubblicazione, a  cura  dell'autorita'
          competente, sul proprio sito internet istituzionale.». 
              «Art.  25  (Valutazione  degli  impatti  ambientali   e
          provvedimento di VIA). - 1. L'autorita'  competente  valuta
          la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
          studio di impatto ambientale, delle eventuali  informazioni
          supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
          delle consultazioni svolte, delle informazioni  raccolte  e
          delle osservazioni e dei  pareri  ricevuti  a  norma  degli
          articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non  siano  resi  nei
          termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni  negative
          o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
          procede comunque alla  valutazione  a  norma  del  presente
          articolo. 
              2. Nel caso  di  progetti  di  competenza  statale,  ad
          esclusione di quelli di cui all'art.  7-bis,  comma  2-bis,
          l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
          dalla  conclusione  della  fase  di  consultazione  di  cui
          all'art. 24, propone  al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio   e   del   mare   l'adozione   del
          provvedimento di VIA. Qualora sia necessario  procedere  ad
          accertamenti  e  indagini  di   particolare   complessita',
          l'autorita'  competente,  con  atto  motivato,  dispone  il
          prolungamento della fase di valutazione sino a  un  massimo
          di   ulteriori   trenta   giorni,   dando   tempestivamente
          comunicazione  per  via  telematica  al  proponente   delle
          ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui
          sara' emanato il provvedimento. Nel caso  di  consultazioni
          transfrontaliere  il  provvedimento  di  VIA  e'   proposto
          all'adozione del Ministro entro il termine di cui  all'art.
          32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini  di  cui  al
          periodo precedente senza che la Commissione  competente  di
          cui all'art. 8 si sia espressa, il direttore generale della
          competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, entro i  successivi
          sessanta  giorni,  e  sulla  base  del  parere   dell'ISPRA
          acquisito entro il termine di trenta giorni,  trasmette  il
          provvedimento di VIA  al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la  conseguente
          adozione. Il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare provvede entro il termine  di  trenta
          giorni  all'adozione  del  provvedimento  di  VIA,   previa
          acquisizione del concerto del Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo da rendere entro quindici
          giorni dalla richiesta. In  caso  di  inutile  decorso  del
          termine per l'adozione del provvedimento di  VIA  da  parte
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          nonche'  qualora  sia  inutilmente   decorso   il   termine
          complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio
          del procedimento per l'adozione del provvedimento  di  VIA,
          su istanza  del  proponente  o  dei  Ministri  interessati,
          l'adozione del provvedimento e' rimessa alla  deliberazione
          del  Consiglio  dei  ministri  che  si  esprime   entro   i
          successivi trenta giorni. 
              2-bis. Per i progetti  di  cui  all'art.  7-bis,  comma
          2-bis, la Commissione di cui all'art. 8,  comma  2-bis,  si
          esprime entro il  termine  di  centosettanta  giorni  dalla
          pubblicazione  della  documentazione  di  cui  all'art.  23
          predisponendo  lo  schema  di  provvedimento  di  VIA.  Nei
          successivi  trenta  giorni,  il  direttore   generale   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare adotta il provvedimento di  VIA,  previa  acquisizione
          del  concerto  del  competente   direttore   generale   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo entro il termine di quindici giorni.  Nel  caso  di
          consultazioni transfrontaliere il provvedimento di  VIA  e'
          adottato entro il termine di cui all'art. 32, comma  5-bis.
          In caso di inerzia nella conclusione del  procedimento,  il
          titolare  del  potere  sostitutivo,   nominato   ai   sensi
          dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990  n.  241,  acquisito,
          qualora la competente commissione di cui all'art. 8 non  si
          sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il  termine  di
          trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro
          i successivi trenta giorni. 
              3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le
          considerazioni su cui si fonda la decisione  dell'autorita'
          competente, incluse le informazioni relative al processo di
          partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle
          consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli
          articoli 23, 24 e 24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensi
          dell'art. 32, nonche' l'indicazione di come tali  risultati
          siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. 
              4.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'   le
          eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: 
                a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio  e
          la dismissione del progetto,  nonche'  quelle  relative  ad
          eventuali malfunzionamenti; 
                a-bis)  le  linee  di  indirizzo  da  seguire   nelle
          successive fasi di sviluppo  progettuale  delle  opere  per
          garantire  l'applicazione  di  criteri  ambientali  atti  a
          contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
          negativi  o  incrementare  le  prestazioni  ambientali  del
          progetto; 
                b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre
          e,  se  possibile,  compensare   gli   impatti   ambientali
          significativi e negativi; 
                c)  le  misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti
          ambientali significativi e negativi,  anche  tenendo  conto
          dei  contenuti  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale
          predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22, comma  3,
          lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare  e  la
          durata del monitoraggio  sono  proporzionati  alla  natura,
          all'ubicazione,  alle  dimensioni  del  progetto  ed   alla
          significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
          evitare una duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
          ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
          derivanti dall'attuazione  di  altre  pertinenti  normative
          europee, nazionali o regionali. 
              5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato
          sul sito web dell'autorita'  competente  e  ha  l'efficacia
          temporale, comunque non inferiore a cinque  anni,  definita
          nel provvedimento stesso, tenuto conto dei  tempi  previsti
          per  la  realizzazione  del  progetto,   dei   procedimenti
          autorizzatori necessari,  nonche'  dell'eventuale  proposta
          formulata dal proponente e inserita nella documentazione  a
          corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale
          indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia
          stato  realizzato,  il  procedimento  di  VIA  deve  essere
          reiterato, fatta  salva  la  concessione,  su  istanza  del
          proponente, di specifica proroga  da  parte  dell'autorita'
          competente. 
              6.  Nel   caso   di   consultazioni   transfrontaliere,
          l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento  di  VIA  sul
          sito web. 
              7.  Tutti  i  termini  del  procedimento  di   VIA   si
          considerano perentori ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
          agli articoli 2, commi da 9  a  9-quater,  e  2-bis,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
              «Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). -
          1. Nel caso di procedimenti di VIA di  competenza  statale,
          il proponente puo' richiedere all'autorita' competente  che
          il provvedimento di VIA sia rilasciato  nell'ambito  di  un
          provvedimento unico  comprensivo  di  ogni  autorizzazione,
          intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso  in
          materia ambientale, richiesto dalla normativa  vigente  per
          la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il
          proponente  presenta  un'istanza  ai  sensi  dell'art.  23,
          avendo cura che l'avviso al pubblico di  cui  all'art.  24,
          comma 2,  rechi  altresi'  specifica  indicazione  di  ogni
          autorizzazione, intesa, parere,  concerto,  nulla  osta,  o
          atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonche' la
          documentazione e gli elaborati progettuali  previsti  dalle
          normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
          tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di  tutti  i
          titoli ambientali di  cui  al  comma  2.  A  tale  istanza,
          laddove necessario, si applica l'art. 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              2. Il provvedimento unico di cui al comma  1  comprende
          il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: 
                a) autorizzazione integrata ambientale ai  sensi  del
          Titolo III-bis della Parte II del presente decreto; 
                b) autorizzazione  riguardante  la  disciplina  degli
          scarichi nel sottosuolo e nelle acque  sotterranee  di  cui
          all'art. 104 del presente decreto; 
                c)   autorizzazione   riguardante    la    disciplina
          dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
          di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
          cui all'art. 109 del presente decreto; 
                d) autorizzazione paesaggistica di cui  all'art.  146
          del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                e) autorizzazione culturale di cui  all'art.  21  del
          Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                f)    autorizzazione    riguardante    il     vincolo
          idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,  n.
          3267, e al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616; 
                g) nulla osta di fattibilita'  di  cui  all'art.  17,
          comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
                h) autorizzazione antisismica di cui all'art. 94  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380. 
              3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di
          impatto ambientale e gli elaborati  progettuali  contengono
          anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3  dell'art.
          29-ter e il provvedimento finale contiene le  condizioni  e
          le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
          29-septies. 
              4. Entro dieci giorni dalla presentazione  dell'istanza
          l'autorita' competente verifica  l'avvenuto  pagamento  del
          contributo  dovuto   ai   sensi   dell'art.   33,   nonche'
          l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
          comma  1,  e  comunica  per  via  telematica  a  tutte   le
          amministrazioni  ed  enti  potenzialmente   interessati   e
          comunque  competenti  in  materia   ambientale   l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
          modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
          eventuali informazioni industriali o  commerciali  indicate
          dal proponente, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale. La medesima comunicazione e' effettuata in sede
          di notifica ad altro Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1. 
              5.  Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione   della
          documentazione  nel  sito  web  dell'autorita'  competente,
          quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di  cui
          al  comma  4,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
          verificano   l'adeguatezza   e   la    completezza    della
          documentazione,  assegnando  al   proponente   un   termine
          perentorio non superiore a trenta giorni per  le  eventuali
          integrazioni. 
              6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza
          documentale, ovvero, in caso di richieste di  integrazioni,
          dalla  data  di  ricevimento  delle   stesse,   l'autorita'
          competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
          all'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
          secondo  quanto  disposto  dal  comma  8.   Contestualmente
          l'autorita' competente pubblica l'avviso  di  cui  all'art.
          23,  comma  1,  lettera  e),  di  cui  e'   data   comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
          forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
          agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge  n.  241  del
          1990.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   suddetta
          documentazione, e per la  durata  di  sessanta  giorni,  il
          pubblico   interessato   puo'    presentare    osservazioni
          concernenti  la  valutazione  di  impatto  ambientale,   la
          valutazione di incidenza ove necessaria e  l'autorizzazione
          integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
          inclusi nel provvedimento unico ambientale. 
              7.  Entro  i  successivi  quindici  giorni  l'autorita'
          competente   puo'   chiedere   al   proponente    eventuali
          integrazioni assegnando allo stesso un  termine  perentorio
          non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata  del
          proponente l'autorita' competente puo' concedere,  per  una
          sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
          della  documentazione  integrativa  per  un   periodo   non
          superiore  a  novanta  giorni.  Qualora  entro  il  termine
          stabilito il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          integrativa, l'istanza si  intende  ritirata  ed  e'  fatto
          obbligo    all'autorita'    competente     di     procedere
          all'archiviazione.    L'autorita'    competente     procede
          immediatamente alla pubblicazione  delle  integrazioni  sul
          sito internet istituzionale e dispone, entro cinque  giorni
          dalla ricezione della documentazione  integrativa,  che  il
          proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un
          nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in   conformita'
          all'art. 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a
          cura della medesima autorita' competente sul  proprio  sito
          internet e di cui e' data comunque  informazione  nell'albo
          pretorio   informatico   delle   amministrazioni   comunali
          territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o
          integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i
          termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del
          pubblico sono ridotti alla meta'. 
              8.  Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini   previsti
          dall'art.  32,  comma  2,  per  il  caso  di  consultazioni
          transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento  di
          VIA  e  dei  titoli  abilitativi  in   materia   ambientale
          richiesti dal proponente,  l'autorita'  competente  convoca
          nel termine di cui  al  primo  periodo  del  comma  6,  una
          conferenza di servizi  decisoria  che  opera  in  modalita'
          simultanea secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
          proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
          potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di
          VIA e  dei  titoli  abilitativi  ambientali  richiesti  dal
          proponente. Per i progetti di  cui  all'art.  7-bis,  comma
          2-bis,  alla  conferenza  partecipano  in  ogni   caso   il
          direttore generale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare o un  suo  delegato  e  il
          direttore generale del Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo  o  un  suo   delegato.   La
          conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende  in
          considerazione le osservazioni e le  informazioni  raccolte
          in sede di consultazione ai  sensi  dei  commi  6  e  7,  e
          conclude i  propri  lavori  nel  termine  di  duecentodieci
          giorni. La determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza di servizi,  che  costituisce  il  provvedimento
          unico in materia ambientale,  reca  l'indicazione  espressa
          del provvedimento di VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
          abilitativi compresi nel provvedimento unico.  Fatto  salvo
          quanto previsto per i progetti di cui all'art. 7-bis, comma
          2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al  comma
          2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA,  adottato
          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo,  ai  sensi  dell'art.
          25. I  termini  previsti  dall'art.  25,  comma  2,  quarto
          periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso  di  rimessione
          alla  deliberazione  del   Consiglio   dei   ministri,   la
          conferenza di servizi e' sospesa  per  il  termine  di  cui
          all'art. 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i  termini  del
          procedimento si considerano perentori ai sensi  e  per  gli
          effetti di cui agli articoli 2, commi da 9  a  9-quater,  e
          2-bis della legge n. 241 del 1990. 
              9. Le condizioni e  le  misure  supplementari  relative
          all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma  2,
          lettera a),  e  contenute  nel  provvedimento  unico,  sono
          rinnovate e riesaminate, controllate e  sanzionate  con  le
          modalita' di  cui  agli  articoli  29-octies,  29-decies  e
          29-quattuordecies. Le condizioni e le misure  supplementari
          relative  agli  altri   titoli   abilitativi   in   materia
          ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
          controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle
          relative   disposizioni   di   settore   da   parte   delle
          amministrazioni competenti per materia. 
              10. Le disposizioni contenute nel presente articolo  si
          applicano in deroga alle disposizioni  che  disciplinano  i
          procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei  titoli
          abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.». 
              «Art.  27-bis   (Provvedimento   autorizzatorio   unico
          regionale). -  1.  Nel  caso  di  procedimenti  di  VIA  di
          competenza regionale il proponente  presenta  all'autorita'
          competente un'istanza  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  1,
          allegando la documentazione  e  gli  elaborati  progettuali
          previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la
          compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al
          rilascio di tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,
          licenze, pareri, concerti, nulla osta  e  assensi  comunque
          denominati, necessari alla  realizzazione  e  all'esercizio
          del medesimo progetto e indicati puntualmente  in  apposito
          elenco  predisposto  dal  proponente  stesso.  L'avviso  al
          pubblico  di  cui  all'art.  24,  comma  2,  reca  altresi'
          specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,
          parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
              2. Entro dieci giorni dalla presentazione  dell'istanza
          l'autorita' competente verifica  l'avvenuto  pagamento  del
          contributo  dovuto   ai   sensi   dell'art.   33,   nonche'
          l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
          comma  1,  e  comunica  per  via  telematica  a  tutte   le
          amministrazioni  ed  enti  potenzialmente  interessati,   e
          comunque competenti ad  esprimersi  sulla  realizzazione  e
          sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della
          documentazione nel proprio sito web con modalita'  tali  da
          garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale. In caso di progetti che possono  avere  impatti
          rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
          e' notificata al medesimo con le modalita' di cui  all'art.
          32. 
              3.  Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione   della
          documentazione  nel  sito  web  dell'autorita'  competente,
          quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di  cui
          al  comma  2,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
          verificano   l'adeguatezza   e   la    completezza    della
          documentazione,  assegnando  al   proponente   un   termine
          perentorio non superiore a trenta giorni per  le  eventuali
          integrazioni. 
              4.  Successivamente  alla  verifica  della  completezza
          documentale, ovvero, in caso di richieste di  integrazioni,
          dalla  data  di  ricevimento  delle   stesse,   l'autorita'
          competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23,  comma  1,
          lettera e), di cui e' data comunque informazione  nell'albo
          pretorio   informatico   delle   amministrazioni   comunali
          territorialmente interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
          tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8,
          commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla  data
          della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di
          trenta giorni,  il  pubblico  interessato  puo'  presentare
          osservazioni  concernenti   la   valutazione   di   impatto
          ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e
          l'autorizzazione integrata ambientale. 
              5.  Entro  i  successivi  trenta   giorni   l'autorita'
          competente   puo'   chiedere   al   proponente    eventuali
          integrazioni  assegnando  allo  stesso   un   termine   non
          superiore  a  trenta  giorni.  Su  richiesta  motivata  del
          proponente l'autorita' competente puo' concedere,  per  una
          sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
          della  documentazione  integrativa  per  un   periodo   non
          superiore a centottanta giorni. Qualora  entro  il  termine
          stabilito il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          integrativa, l'istanza si  intende  ritirata  ed  e'  fatto
          obbligo    all'autorita'    competente     di     procedere
          all'archiviazione.     L'autorita'     competente,      ove
          motivatamente ritenga che le modifiche  o  le  integrazioni
          siano sostanziali e rilevanti  per  il  pubblico,  dispone,
          entro quindici giorni dalla ricezione della  documentazione
          integrativa,  che  il   proponente   trasmetta,   entro   i
          successivi quindici giorni, un nuovo  avviso  al  pubblico,
          predisposto  in  conformita'  all'art.  24,  comma  2,  del
          presente decreto,  da  pubblicare  a  cura  della  medesima
          autorita' competente sul proprio sito web, di cui  e'  data
          comunque informazione nell'albo pretorio informatico  delle
          amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In
          relazione  alle  modifiche  o  integrazioni  apportate   al
          progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4
          per l'ulteriore consultazione  del  pubblico  sono  ridotti
          alla meta'. 
              6.  L'autorita'  competente  puo'   disporre   che   la
          consultazione del pubblico si  svolga  ai  sensi  dell'art.
          24-bis, comma 1, con le forme e le  modalita'  disciplinate
          dalle regioni e dalle province autonome ai sensi  dell'art.
          7-bis, comma 8. 
              7.  Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini   previsti
          dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere,
          entro  dieci  giorni  dalla   scadenza   del   termine   di
          conclusione  della  consultazione  ovvero  dalla  data   di
          ricevimento  delle  eventuali   integrazioni   documentali,
          l'autorita' competente convoca una  conferenza  di  servizi
          alla  quale  partecipano   il   proponente   e   tutte   le
          Amministrazioni  competenti   o   comunque   potenzialmente
          interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e  dei
          titoli   abilitativi   necessari   alla   realizzazione   e
          all'esercizio del progetto  richiesti  dal  proponente.  La
          conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona  e
          si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di
          servizi e' di  novanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
          convocazione dei  lavori.  La  determinazione  motivata  di
          conclusione della  conferenza  di  servizi  costituisce  il
          provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il
          provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati  per
          la realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto,  recandone
          l'indicazione esplicita. Resta fermo che  la  decisione  di
          concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente
          e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in
          conformita' all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente
          decreto. 
              8. Tutti i  termini  del  procedimento  si  considerano
          perentori ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
          2, commi da 9 a 9-quater, e  2-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
              9. Le condizioni e  le  misure  supplementari  relative
          all'autorizzazione integrata  ambientale  e  contenute  nel
          provvedimento   autorizzatorio   unico   regionale,    sono
          rinnovate e riesaminate, controllate e  sanzionate  con  le
          modalita' di  cui  agli  articoli  29-octies,  29-decies  e
          29-quattuordecies. Le condizioni e le misure  supplementari
          relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma  7,
          sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate  con
          le  modalita'  previste  dalle  relative  disposizioni   di
          settore  da  parte  delle  amministrazioni  competenti  per
          materia.». 
              «Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto a
          ottemperare  alle  condizioni  ambientali   contenute   nel
          provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o  nel
          provvedimento di VIA. 
              2. L'autorita' competente,  in  collaborazione  con  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo   per   i   profili   di    competenza,    verifica
          l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al  comma
          1 al  fine  di  identificare  tempestivamente  gli  impatti
          ambientali  significativi  e  negativi  imprevisti   e   di
          adottare  le  opportune   misure   correttive.   Per   tali
          attivita', l'autorita' competente puo'  avvalersi,  tramite
          appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete
          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
          2016, n. 132, dell'Istituto  superiore  di  sanita'  per  i
          profili concernenti la sanita' pubblica,  ovvero  di  altri
          soggetti pubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la
          stessa autorita' competente degli esiti della verifica. Per
          il supporto alle medesime attivita', nel caso  di  progetti
          di competenza statale particolarmente rilevanti per natura,
          complessita', ubicazione e dimensioni delle opere  o  degli
          interventi, l'autorita' competente puo' istituire, d'intesa
          con il proponente e con oneri  a  carico  di  quest'ultimo,
          appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire  la
          trasparenza e la diffusione delle informazioni  concernenti
          le  verifiche  di  ottemperanza,  che  operano  secondo  le
          modalita' definite da  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          adottati sulla base dei seguenti criteri: 
                a) designazione dei componenti  dell'Osservatorio  da
          parte  di  ciascuna  delle  Amministrazioni  e  degli  Enti
          individuati  nel  decreto   di   Valutazione   di   Impatto
          Ambientale; 
                b)  nomina  dei  due  terzi  dei  rappresentanti  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e  dotati
          di  significativa   competenza   e   professionalita'   per
          l'esercizio delle funzioni; 
                c)   previsioni   di   cause   di   incandidabilita',
          incompatibilita' e conflitto di interessi; 
                d)  temporaneita'  dell'incarico,  non  superiore   a
          quattro  anni,  non  rinnovabile  e  non   cumulabile   con
          incarichi in altri Osservatori; 
                e)  individuazione   degli   oneri   a   carico   del
          proponente, fissando un limite massimo per i  compensi  dei
          componenti dell'Osservatorio. 
              All'esito   positivo   della    verifica    l'autorita'
          competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando  sul
          proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici
          giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. 
              3. Per la verifica dell'ottemperanza  delle  condizioni
          ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi  e  delle
          specifiche   modalita'   di   attuazione   stabilite    nel
          provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o  nel
          provvedimento di  VIA,  trasmette  in  formato  elettronico
          all'autorita'  competente,  o  al  soggetto   eventualmente
          individuato per la verifica, la  documentazione  contenente
          gli elementi  necessari  alla  verifica  dell'ottemperanza.
          L'attivita' di verifica si conclude  entro  il  termine  di
          trenta  giorni   dal   ricevimento   della   documentazione
          trasmessa dal proponente. 
              4. Qualora i soggetti individuati per  la  verifica  di
          ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano  entro  il
          termine stabilito dal comma 3,  le  attivita'  di  verifica
          sono svolte direttamente dall'autorita' competente. 
              5. Nel caso in cui  la  verifica  di  ottemperanza  dia
          esito   negativo,   l'autorita'   competente   diffida   il
          proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso
          inutilmente il  quale  si  applicano  le  sanzioni  di  cui
          all'art. 29. 
              6. Qualora all'esito dei risultati delle  attivita'  di
          verifica di cui ai commi da 1 a 5,  ovvero  successivamente
          all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori
          di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti
          la sussistenza di impatti ambientali negativi,  imprevisti,
          ulteriori o diversi, ovvero di  entita'  significativamente
          superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di
          VIA, comunque non imputabili al mancato  adempimento  delle
          condizioni ambientali da parte del proponente,  l'autorita'
          competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente
          o da altri soggetti competenti in materia ambientale,  puo'
          ordinare  la  sospensione  dei  lavori  o  delle  attivita'
          autorizzate  e  disporre  l'adozione  di  opportune  misure
          correttive. 
              7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di
          cui  al  comma  6,  emerga  l'esigenza  di  modificare   il
          provvedimento di VIA o di stabilire  condizioni  ambientali
          ulteriori rispetto a quelle del  provvedimento  originario,
          l'autorita'  competente,  ai  fini  della  riedizione   del
          procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento  dello  studio
          di  impatto  ambientale  e  la  nuova  pubblicazione  dello
          stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a
          novanta giorni. 
              7-bis. Il proponente,  entro  i  termini  di  validita'
          disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilita'
          a VIA o  di  VIA,  trasmette  all'autorita'  competente  la
          documentazione riguardante il collaudo  delle  opere  o  la
          certificazione  di  regolare   esecuzione   delle   stesse,
          comprensiva di specifiche indicazioni circa la  conformita'
          delle  opere  rispetto  al  progetto  depositato   e   alle
          condizioni  ambientali  prescritte.  La  documentazione  e'
          pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorita'
          competente; 
              8. Delle modalita' di svolgimento  delle  attivita'  di
          monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei  controlli
          e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorita'
          competente, nonche' dei dati derivanti dall'attuazione  dei
          monitoraggi ambientali da  parte  del  proponente  e'  data
          adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorita'
          competente.». 
              «Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere). - 1. In caso
          di piani, programmi, progetti e impianti che possono  avere
          impatti  rilevanti  sull'ambiente  di  un  altro  Stato,  o
          qualora  un  altro  Stato  cosi'  richieda,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          d'intesa con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e con il Ministero degli affari esteri e per  suo
          tramite,  ai  sensi  della  Convenzione  sulla  valutazione
          dell'impatto ambientale in  un  contesto  transfrontaliero,
          fatta a Espoo il 25  febbraio  1991,  ratificata  ai  sensi
          della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
          previste dalle  procedure  di  cui  ai  titoli  II,  III  e
          III-bis, provvede quanto prima e  comunque  contestualmente
          alla informativa resa al pubblico interessato alla notifica
          dei progetti di  tutta  la  documentazione  concernente  il
          piano, programma, progetto o impianto e delle  informazioni
          sulla natura della  decisione  che  puo'  essere  adottata.
          Nell'ambito della  notifica  e'  fissato  il  termine,  non
          superiore ai sessanta  giorni,  per  esprimere  il  proprio
          interesse  alla  partecipazione   alla   procedura.   Della
          notifica e' data evidenza pubblica attraverso il  sito  web
          dell'autorita' competente. 
              2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare  alla
          procedura, gli Stati consultati  trasmettono  all'autorita'
          competente i  pareri  e  le  osservazioni  delle  autorita'
          pubbliche  e  del  pubblico  entro  novanta  giorni   dalla
          comunicazione  della  dichiarazione   di   interesse   alla
          partecipazione alla procedura ovvero secondo  le  modalita'
          ed i termini concordati dagli Stati membri interessati,  in
          modo da consentire comunque che le autorita'  pubbliche  ed
          il pubblico  degli  Stati  consultati  siano  informati  ed
          abbiano l'opportunita' di esprimere il  loro  parere  entro
          termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
          trasmettere  agli  Stati  membri  consultati  le  decisioni
          finali  e  tutte  le  informazioni  gia'  stabilite   dagli
          articoli 17,  25,  27,  27-bis  e  29-quater  del  presente
          decreto. 
              3.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dagli   accordi
          internazionali, le regioni o le province autonome nel  caso
          in cui i  piani,  i  programmi,  i  progetti  od  anche  le
          modalita' di esercizio di un impianto o di parte  di  esso,
          con  esclusione  di  quelli  previsti  dall'allegato   XII,
          possano   avere    effetti    transfrontalieri    informano
          immediatamente il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e collaborano per lo  svolgimento
          delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. 
              4.  La  predisposizione  e   la   distribuzione   della
          documentazione necessaria sono a cura del proponente o  del
          gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
          su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
          previste dai titoli II, III o III-bis del presente  decreto
          ovvero concordate dall'autorita'  competente  e  gli  Stati
          consultati. 
              5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e il  Ministero  degli  affari  esteri,
          d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i  Paesi
          aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
          fasi al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
          l'attuazione della convenzione. 
              5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
          e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
          cui all'art. 25, comma 2, e' prorogato di 90 giorni  o  del
          diverso termine concordato ai sensi del comma 2. 
              5-ter. Gli Stati  membri  interessati  che  partecipano
          alle  consultazioni  ai  sensi  del  presente  articolo  ne
          fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. 
              5-quater. In caso di progetti proposti da  altri  Stati
          membri   che   possono    avere    effetti    significativi
          sull'ambiente italiano le informazioni ricevute  dall'altro
          Stato membro sono  tempestivamente  rese  disponibili  alle
          pertinenti autorita' italiane  e  al  pubblico  interessato
          italiano che entro sessanta  giorni  esprimono  le  proprie
          osservazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del  mare  entro  sessanta  giorni  redige  il
          proprio parere e lo trasmette unitamente alle  osservazioni
          ricevute   all'autorita'   competente   nell'altro    Stato
          membro.». 
              «Art. 102 (Scarichi di acque  termali).  -  1.  Per  le
          acque termali che presentano all'origine parametri  chimici
          con valori superiori  a  quelli  limite  di  emissione,  e'
          ammessa la deroga ai valori  stessi  a  condizione  che  le
          acque siano restituite con caratteristiche qualitative  non
          superiori rispetto a quelle prelevate o, in alternativa che
          le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino
          i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze
          pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla
          parte terza del presente decreto. 
              2. Gli scarichi termali sono ammessi,  fatta  salva  la
          disciplina delle autorizzazioni adottata dalle  regioni  ai
          sensi dell'art. 124, comma 5: 
                a) in corpi  idrici  superficiali,  purche'  la  loro
          immissione nel corpo  ricettore  non  comprometta  gli  usi
          delle risorse idriche e non  causi  danni  alla  salute  ed
          all'ambiente; 
                b)  sul  suolo  o  negli  strati   superficiali   del
          sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche; 
                c) in reti  fognarie,  purche'  vengano  osservati  i
          regolamenti  emanati  dal  gestore  del   servizio   idrico
          integrato e vengano autorizzati dalle Autorita' di ambito; 
                d) in reti fognarie di tipo separato previste per  le
          acque meteoriche. 
              Allegato II (Progetti di competenza statale) alla parte
          seconda. 
              (omissis) 
              8) Stoccaggio: 
              di  petrolio  con  capacita'  complessiva  superiore  a
          40.000 m3; di  prodotti  chimici,  prodotti  petroliferi  e
          prodotti petrolchimici con capacita' complessiva  superiore
          a 200.000 tonnellate; 
                superficiale  di  gas  naturali  con  una   capacita'
          complessiva superiore a 40.000 m3; 
                sotterraneo  artificiale  di  gas   combustibili   in
          serbatoi con una capacita' complessiva superiore  a  80.000
          m3; 
                di prodotti di gas di petrolio liquefatto  e  di  gas
          naturale liquefatto con capacita' complessiva  superiore  a
          20.000 m3; 
                di  prodotti  combustibili   solidi   con   capacita'
          complessiva superiore a 150.000 tonnellate. 
              (omissis). 
              Allegato  VII  (Contenuti  dello  Studio   di   Impatto
          Ambientale di cui all'art. 22) 
              1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 
                a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche
          in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; 
                b)  una  descrizione  delle  caratteristiche  fisiche
          dell'insieme del  progetto,  compresi,  ove  pertinenti,  i
          lavori di demolizione necessari, nonche' delle esigenze  di
          utilizzo del suolo durante le  fasi  di  costruzione  e  di
          funzionamento; 
                c) una descrizione delle  principali  caratteristiche
          della fase di funzionamento del progetto e, in  particolare
          dell'eventuale processo produttivo,  con  l'indicazione,  a
          titolo esemplificativo e non esaustivo,  del  fabbisogno  e
          del consumo di energia, della natura e delle quantita'  dei
          materiali e delle risorse naturali impiegate (quali  acqua,
          territorio, suolo e biodiversita'); 
                d) una valutazione del tipo  e  della  quantita'  dei
          residui  e  delle  emissioni  previsti,  quali,  a   titolo
          esemplificativo e non esaustivo,  inquinamento  dell'acqua,
          dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore,  vibrazione,
          luce,  calore,  radiazione,  e  della  quantita'  e   della
          tipologia  di  rifiuti  prodotti   durante   le   fasi   di
          costruzione e di funzionamento; 
                e)  la  descrizione  della  tecnica  prescelta,   con
          riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi  non
          eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le
          emissioni degli impianti e  per  ridurre  l'utilizzo  delle
          risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le
          migliori tecniche disponibili. 
              2.  Una  descrizione   delle   principali   alternative
          ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e
          non  esaustivo,  quelle  relative   alla   concezione   del
          progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle  dimensioni
          e alla portata) prese in  esame  dal  proponente,  compresa
          l'alternativa zero, adeguate al progetto  proposto  e  alle
          sue  caratteristiche  specifiche,  con  indicazione   delle
          principali  ragioni  della   scelta,   sotto   il   profilo
          dell'impatto ambientale,  e  la  motivazione  della  scelta
          progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale,  con
          una descrizione delle alternative prese  in  esame  e  loro
          comparazione con il progetto presentato. 
              3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello  stato
          attuale dell'ambiente (scenario di base) e una  descrizione
          generale della sua probabile evoluzione in caso di  mancata
          attuazione del progetto, nella misura in cui i  cambiamenti
          naturali rispetto allo  scenario  di  base  possano  essere
          valutati con  uno  sforzo  ragionevole  in  funzione  della
          disponibilita'  di  informazioni  ambientali  e  conoscenze
          scientifiche. 
              4. Una descrizione dei fattori specificati all'art.  5,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto  potenzialmente
          soggetti a impatti ambientali dal  progetto  proposto,  con
          particolare riferimento  alla  popolazione,  salute  umana,
          biodiversita'  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e   non
          esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale,  a  titolo
          esemplificativo   e   non   esaustivo,   sottrazione    del
          territorio), al suolo (quali, a  titolo  esemplificativo  e
          non esaustivo, erosione, diminuzione di  materia  organica,
          compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua  (quali,  a
          titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,   modificazioni
          idromorfologiche,  quantita'  e  qualita'),  all'aria,   ai
          fattori climatici (quali, a titolo  esemplificativo  e  non
          esaustivo, emissioni di gas a effetto  serra,  gli  impatti
          rilevanti  per  l'adattamento),  ai  beni   materiali,   al
          patrimonio  culturale,  al  patrimonio  agroalimentare,  al
          paesaggio, nonche' all'interazione tra questi vari fattori. 
              5. Una descrizione  dei  probabili  impatti  ambientali
          rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: 
                a) alla costruzione  e  all'esercizio  del  progetto,
          inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; 
                b)  all'utilizzazione  delle  risorse  naturali,   in
          particolare  del  territorio,  del  suolo,  delle   risorse
          idriche e della biodiversita', tenendo  conto,  per  quanto
          possibile,  della  disponibilita'   sostenibile   di   tali
          risorse; 
                c) all'emissione di inquinanti,  rumori,  vibrazioni,
          luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive
          e allo smaltimento dei rifiuti; 
                d) ai rischi  per  la  salute  umana,  il  patrimonio
          culturale, il  paesaggio  o  l'ambiente  (quali,  a  titolo
          esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o  di
          calamita'); 
                e) al cumulo  con  gli  effetti  derivanti  da  altri
          progetti  esistenti  e/o  approvati,   tenendo   conto   di
          eventuali criticita' ambientali esistenti, relative all'uso
          delle  risorse  naturali  e/o  ad   aree   di   particolare
          sensibilita' ambientale  suscettibili  di  risentire  degli
          effetti derivanti dal progetto; 
                f) all'impatto  del  progetto  sul  clima  (quali,  a
          titolo esemplificativo e non esaustivo, natura  ed  entita'
          delle  emissioni  di  gas   a   effetto   serra)   e   alla
          vulnerabilita' del progetto al cambiamento climatico; 
                g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. 
              La descrizione dei  possibili  impatti  ambientali  sui
          fattori specificati all'art. 5, comma 1,  lettera  c),  del
          presente decreto include sia effetti diretti che  eventuali
          effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri,
          a breve, medio e lungo termine,  permanenti  e  temporanei,
          positivi e  negativi  del  progetto.  La  descrizione  deve
          tenere conto degli obiettivi  di  protezione  dell'ambiente
          stabiliti a livello  di  Unione  o  degli  Stati  membri  e
          pertinenti al progetto. 
              6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di
          previsione  utilizzati  per  individuare  e  valutare   gli
          impatti  ambientali  significativi  del  progetto,  incluse
          informazioni dettagliate sulle difficolta'  incontrate  nel
          raccogliere   i   dati   richiesti   (quali,    a    titolo
          esemplificativo  e  non  esaustivo,  carenze   tecniche   o
          mancanza di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze
          riscontrate. 
              7. Una descrizione delle misure previste  per  evitare,
          prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli  impatti
          ambientali  significativi  e  negativi   identificati   del
          progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di
          monitoraggio  (quale,  a  titolo  esemplificativo   e   non
          esaustivo,  la  preparazione  di  un'analisi  ex  post  del
          progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli
          impatti ambientali significativi e negativi  sono  evitati,
          prevenuti, ridotti o compensati e deve  riguardare  sia  le
          fasi di costruzione che di funzionamento. 
              8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e
          paesaggistici eventualmente presenti, nonche'  dell'impatto
          del progetto su di essi, delle  trasformazioni  proposte  e
          delle misure di mitigazione e  compensazione  eventualmente
          necessarie. 
              9. Una  descrizione  dei  previsti  impatti  ambientali
          significativi e  negativi  del  progetto,  derivanti  dalla
          vulnerabilita' del progetto ai rischi  di  gravi  incidenti
          e/o calamita'  che  sono  pertinenti  per  il  progetto  in
          questione.  A  tale  fine  potranno  essere  utilizzate  le
          informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di
          valutazioni del rischio  effettuate  in  conformita'  della
          legislazione dell'Unione  (a  titolo  e  non  esaustivo  la
          direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          o la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio),  ovvero  di
          valutazioni  pertinenti  effettuate  in  conformita'  della
          legislazione nazionale, a condizione che siano  soddisfatte
          le prescrizioni del presente decreto. Ove  opportuno,  tale
          descrizione dovrebbe comprendere  le  misure  previste  per
          evitare o mitigare gli impatti ambientali  significativi  e
          negativi di tali eventi, nonche'  dettagli  riguardanti  la
          preparazione a tali emergenze e la risposta proposta. 
              10.  Un  riassunto  non  tecnico   delle   informazioni
          trasmesse sulla base dei punti precedenti. 
              11. Un elenco di riferimenti che  specifichi  le  fonti
          utilizzate per le  descrizioni  e  le  valutazioni  incluse
          nello Studio di Impatto Ambientale. 
              12. Un  sommario  delle  eventuali  difficolta',  quali
          lacune tecniche o mancanza di  conoscenze,  incontrate  dal
          proponente  nella  raccolta  dei  dati  richiesti  e  nella
          previsione degli impatti di cui al punto 5.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   17-bis   del
          decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   recante
          Disposizioni urgenti  per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri  ed  alla  protezione
          civile,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26: 
              «Art. 17-bis. (Formazione degli operatori  ambientali).
          - 1.  In  considerazione  del  carattere  strategico  della
          formazione e della ricerca per attuare  e  sviluppare,  con
          efficienza e continuita',  le  politiche  di  gestione  del
          ciclo dei rifiuti e di protezione  e  valorizzazione  delle
          risorse ambientali, la scuola di  specializzazione  di  cui
          all'art. 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
          e successive  modificazioni,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   assume   la   denominazione   di   «Scuola    di
          specializzazione in discipline ambientali».  All'attuazione
          del presente  comma  si  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° giugno
          2002, n. 120, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo
          di Kyoto alla Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui
          cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997: 
              «Art. 3.  -  1.  Al  fine  di  ottemperare  all'impegno
          adottato  dalla  Sesta   Conferenza   delle   Parti   della
          Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn  nel
          luglio 2001, in  materia  di  aiuti  ai  Paesi  in  via  di
          sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e
          FCCC/CP/2001/L15, e'  autorizzata  la  spesa  annua  di  68
          milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.».