Art. 50
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto
ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il
proponente presenta il progetto di fattibilita' come definito
dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito
dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed
in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti
dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della
direttiva 2011/92/UE;»;
2) alla lettera i) le parole «gli elaborati progettuali» sono
sostituite dalle seguenti: «i progetti»;
3) alla lettera o-quater), dopo le parole «che definisce» sono
inserite le seguenti: «le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli
impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole «nell'ambito
del Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «o del
Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili
dal Piano regolatore portuale», sono inserite le seguenti: «o dal
Piano di sviluppo aeroportuale»; al secondo periodo, dopo le parole
«Qualora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «,
il Piano di sviluppo aeroportuale»;
2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'esito
della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente
sul proprio sito internet istituzionale.»;
3) al comma 12, dopo le parole «pianificazione territoriale»
sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e dopo le parole «della
destinazione dei suoli conseguenti» sono inserite le seguenti:
«all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'»;
c) all'articolo 7-bis:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno piu' decreti,
successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale,
le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonche'
le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere,
tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali,
industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree
sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di
interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare
riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni,
da sottoporre a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA in sede
statale ai sensi del comma 2. »;
2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve
avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici, nonche' delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo,
tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis
occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di
strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA»
sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano
origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti
autorita'.»;
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis.
Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in
caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilita' a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato
esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24
dicembre 2012 n. 234.»;
d) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza
statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, e'
istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e formata da un numero massimo di venti unita', in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di
laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei
predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo
le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della
Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I
componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione
Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per
una sola volta. Ai commissari spetta una indennita' aggiuntiva
definita con le modalita' di cui al comma 5, esclusivamente in
ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento
delle istruttorie tecniche la Commissione puo' avvalersi, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132,
e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le
modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.»;
2) al comma 4, dopo le parole «della Commissione» sono aggiunte
le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e della
Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole «ciascun membro della
Commissione» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica
PNIEC»;
e) all'articolo 9:
1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
«L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di
informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni
vigenti nello Stato membro in cui il progetto e' proposto.»
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante
il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono
indicati l'autorita' cui e' possibile ricorrere e il relativo
termine.».
f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente trasmette
all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato
elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato
IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche' copia
dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare
ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e
l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo'
richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al
proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i
chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si
intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di
procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove
ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni
richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita' competente provvede a
pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet
istituzionale, con modalita' tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali
indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet
della relativa documentazione, chiunque abbia interesse puo'
presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente in merito
allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto
delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali,
verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali
significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica
di assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali,
relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per
una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso,
l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la
quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente
comunicazione e', altresi', pubblicata nel sito internet
istituzionale dell'autorita' competente.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi
principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in
relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte
seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle
eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le
condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi
e negativi.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto
debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato
IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di
assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA,
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito
internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora
la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,
provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta
giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche'
i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»;
g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consultazione preventiva). - 1. Il proponente ha la
facolta' di richiedere, prima di presentare il progetto di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con
l'autorita' competente al fine di definire la portata e il livello di
dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la
redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il
proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di
elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio
parere.»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «gli elaborati
progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)»;
2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1»,
sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque giorni dalla relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1», e dopo la parola
«comunica» e' inserita la seguente: «contestualmente»;
3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»;
i) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera a), le parole «gli elaborati
progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
3) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente
alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria
attivita' istruttoria.»;
l) all'articolo 24:
1) al comma 3, le parole «trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «quindici giorni»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole «entro i trenta
giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti
giorni successivi», le parole «ulteriori trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni» e, al secondo
periodo, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni»;
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per
il pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla
pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet
istituzionale e»;
3.2. (Soppresso);
3.3. all'ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni successivi»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Tutta la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle
consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le
osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui
agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al
pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.»;
m) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «Nel caso di
progetti di competenza statale» sono inserite le seguenti: «, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» dopo il
terzo periodo e' inserito il seguente: «Decorsi inutilmente i termini
di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di
cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di
trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la
conseguente adozione.», nonche' al quarto periodo le parole «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e le parole
«trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e
al quinto periodo dopo le parole «Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo» sono aggiunte le seguenti: «nonche' qualora
sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di VIA»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per i
progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di
cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato
entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di
inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il
termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento
entro i successivi trenta giorni.»;
3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di
sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di
criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;»;
n) all'articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola «quindici» e'
sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Entro cinque
giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso
di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio
informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico
interessato puo' presentare osservazioni concernenti la valutazione
di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e
l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri titoli
autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Entro i
successivi quindici giorni l'autorita' competente puo' chiedere al
proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine
perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora
entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione
alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla
documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore
consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Fatto salvo il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso
di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine
di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi
decisoria che opera in modalita' simultanea secondo quanto stabilito
dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal
proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,
alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un
suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il
provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione
espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.»;
o) all'articolo 27-bis:
1) al comma 2, le parole «Entro quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: «centoventi giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: «, che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e
conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni,
non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando
un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio»;
p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il proponente, entro i termini di validita' disposti dal
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o di VIA,
trasmette all'autorita' competente la documentazione riguardante il
collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformita'
delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni
ambientali prescritte. La documentazione e' pubblicata
tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente»;
p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: «ovvero» e' sostituita
dalle seguenti: «o, in alternativa»;
q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le parole: «di
petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3» sono
sostituite dalle seguenti: «di petrolio con capacita' complessiva
superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 200.000
tonnellate»
r) all'articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole «nell'ambito delle fasi previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede» sono
inserite le seguenti: «quanto prima e comunque contestualmente alla
informativa resa al pubblico interessato» e, dopo le parole
«concernente il piano, programma, progetto o impianto» sono aggiunte
le seguenti: «e delle informazioni sulla natura della decisione che
puo' essere adottata»;
2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: «5-quater. In
caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere
effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano che
entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle
osservazioni ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato
membro.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del
2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori
ambientali gia' costituiti sono rinnovati nel rispetto delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano
alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale,
elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di
impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi
di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline
ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d'intesa con
l'autorita' competente, il supporto scientifico e la formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante
presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e
autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonche' per assicurare il
funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo
pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro
300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1°
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 6,
7-bis, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 27, 27-bis, 28, 32 e 102 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
Norme in materia ambientale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al Titolo III della parte seconda del presente decreto,
l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto
ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle
consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari
fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni,
l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti
ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento
di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione
del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito
VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine
di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti,
che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo'
procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di
carattere preventivo al quale e' necessario sottoporre
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o su un'area geografica proposta
come sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti
e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto,
sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversita', con particolare attenzione alle
specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti
derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di
gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto
medesimo;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita'
a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti
da un'autorita' per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di
costruzione o di altri impianti od opere e di altri
interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente
presenta il progetto di fattibilita' come definito
dall'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto
definitivo come definito dall'art. 23, comma 7, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da
consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello
studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV
della direttiva 2011/92/UE;
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da
presentare per l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle
caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti
significativi sull'ambiente, redatto in conformita' alle
indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte
seconda del presente decreto;
h);
i) studio di impatto ambientale: documento che
integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto
in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 22 e alle
indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda
del presente decreto;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro
composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,
in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate
all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In
particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna
attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di
soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che
dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o
'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai
sensi dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva
2010/75/UE;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento
adottato secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le
parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di
livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio
normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un
progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se un progetto determina potenziali impatti
ambientali significativi e negativi e deve essere quindi
sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni
di cui al Titolo III della parte seconda del presente
decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante
dell'autorita' competente che conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA;
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione
dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, adottato sulla base
dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni
pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione
vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle
caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste
per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e
negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo
di verifica di assoggettabilita' a VIA;
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di
VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al
provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da
seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle
opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali
atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni
ambientali del progetto, nonche' i requisiti per la
realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative
attivita', ovvero le misure previste per evitare,
prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,
le misure di monitoraggio;
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che
abilita il proponente a realizzare il progetto;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e
l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti
ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza
l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o
giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in
parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di
un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di
informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani,
programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni,
ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'art.
2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) combustibile: qualsiasi materia
combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma
ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 237-ter.».
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione
ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali e' prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo
aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il
Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive
varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione e'
effettuata secondo le modalita' e le competenze previste
dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un
unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di
difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario
nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di
emergenza .
5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c).
6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa
produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad
eccezione delle modifiche o estensioni che risultino
conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei
medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla
parte seconda del presente decreto, in applicazione dei
criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015.
7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla
parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.
8.
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del
presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalita' del
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della normativa nazionale ed europea in materia di
valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione
dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui
alla lettera a) del presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla
realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art.
208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'art. 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace
ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma
9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I
titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono
sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni
finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il
comma 81 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione
in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota
di prodotto di cui all'art. 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate,
in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione , rispettivamente, del Ministero dello
sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche
mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei
corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di
contrasto dell'inquinamento marino.».
«Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica
di assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di
assoggettabilita' a VIA e la VIA vengono effettuate ai
diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza
di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni
nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di
cui all'allegato II alla parte seconda del presente
decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis
alla parte seconda del presente decreto.
2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
individua, con uno piu' decreti, successivamente
aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le
tipologie di progetti e le opere necessarie per
l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e
il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
caratteristiche del territorio, sociali, industriali,
urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree
sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di
siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe,
con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e
alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di
assoggettabilita' o a VIA in sede statale ai sensi del
comma 2.
2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma
2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici,
nonche' delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e
del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della
qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto
conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al
comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo
di superfici di strutture edificate, comprese le
piattaforme petrolifere in disuso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono
sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui
all'allegato III alla parte seconda del presente decreto.
Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in
sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto.
4. In sede statale, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per le attivita' istruttorie relative al
procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le
modalita' di cui all'art. 25, comma 2, e all'art. 27, comma
8.
5. In sede regionale, l'autorita' competente e' la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle Province
autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di
assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con
l'autorita' proponente di un progetto, le autorita'
medesime provvedono a separare in maniera appropriata,
nell'ambito della propria organizzazione delle competenze
amministrative, le funzioni confliggenti in relazione
all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente
decreto. Le autorita' competenti evitano l'insorgenza di
situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e
provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche
potenziale, alle competenti autorita'.
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano che le procedure siano svolte in conformita'
agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente
decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si
svolge con le modalita' di cui all'art. 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti
l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni
amministrative ad esse attribuite in materia di VIA,
nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di
compiti specifici agli altri enti territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di cui al presente
comma e' esercitata in conformita' alla legislazione
europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente
decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole
particolari ed ulteriori per la semplificazione dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del
pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente
interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche'
per la destinazione alle finalita' di cui all'art. 29,
comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli
articoli 19 e 27-bis.
8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
superamento di sentenze di condanna della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale
per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 41 della legge 24
dicembre 2012 n. 234.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza
biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e
i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di
VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e
IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto
ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli
allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all'allegato IV
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione
dell'impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle
valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli
effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare informa la Commissione europea circa lo stato di
attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica
la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di
impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati.».
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'am-biente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, si applica
quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di
diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, e' istituita
la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e formata da un numero massimo di
venti unita', in possesso di laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque
anni di esperienza professionale e con competenze adeguate
alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti
progetti, individuate in base all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma
2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di
cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano
in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola
volta. Ai commissari spetta una indennita' aggiuntiva
definita con le modalita' di cui al comma 5, esclusivamente
in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e
solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento
finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la
Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli
d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e
degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera
con le modalita' previste dall'art. 20, dall'art. 21,
dall'art. 23, dall'art. 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6
e 7 dell'art. 25, e dall'art. 27, del presente decreto.
3.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNIEC, comprensivi dei compensi
per i relativi componenti, in misura complessivamente non
superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'art. 33
del presente decreto, versate all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi
sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di
ciascun membro della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC e in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale di cui al comma 3 restano in carico
all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano
che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze
tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalita', competenza
ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
II e III della presente parte.».
«Art. 9 (Norme procedurali generali). - 1. Alle
procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le
norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice,
cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
piu' conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi
informativi e le valutazioni delle altre autorita'
pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la
consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l'autorita' competente puo'
concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e'
facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
motivata richiesta di non rendere pubblica parte della
documentazione relativa al progetto, allo studio
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L'autorita' competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta
soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse
pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorita'
competente dispone comunque della documentazione riservata,
con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia. L'invio di informazioni a un altro Stato membro e
il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro
sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro
in cui il progetto e' proposto.
4-bis. L'autorita' competente provvede a mettere a
disposizione del pubblico, mediante il proprio sito
internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al
destinatario sono indicati l'autorita' cui e' possibile
ricorrere e il relativo termine.».
«Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale). - 1. Il proponente ha la facolta' di
richiedere una fase di consultazione con l'autorita'
competente e i soggetti competenti in materia ambientale al
fine di definire la portata delle informazioni, il relativo
livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la
predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal
fine, trasmette all'autorita' competente, in formato
elettronico, il progetto di cui all'art. 5, comma 1,
lettera g), lo studio preliminare ambientale, nonche' una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi,
illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio
di impatto ambientale.
2. Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la
documentazione di cui al comma 1, e' pubblicata e resa
accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela
della riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a
quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita'
competente che comunica contestualmente per via telematica
a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente e della consultazione con i soggetti di cui al
comma 2, entro quarantacinque giorni dalla messa a
disposizione della documentazione nel proprio sito web,
l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e
sul livello di dettaglio delle informazioni da includere
nello studio di impatto ambientale. Il parere e' pubblicato
sul sito web dell'autorita' competente.
4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo
puo', altresi', essere richiesto dall'autorita' competente
sulla base delle valutazioni di cui all'art. 6, comma 9,
ovvero di quelle di cui all'art. 20.».
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera
g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'art. 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'art. 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'art. 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico
eventualmente svolta ai sensi dell'art. 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui alle lettere da a) a e), la
valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
alle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di
cui all'art. 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora la
documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente
richiede al proponente la documentazione integrativa,
assegnando un termine perentorio per la presentazione non
superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine
assegnato il proponente non depositi la documentazione
integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da
effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine
di quindici giorni, la documentazione risulti ancora
incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis,
contestualmente alla pubblicazione della documentazione di
cui al comma 1, la Commissione di cui all'art. 8, comma
2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1.».
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei
pareri e consultazioni transfrontaliere). - 1. Della
presentazione dell'istanza, della pubblicazione della
documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui all'art.
23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al
pubblico sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma
di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso
al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la
valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'
pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per
gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la
tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art.
32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'art. 10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'art. 23, comma 4. Entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facolta' di presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle
osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita,
l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi,
puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta
motivata del proponente l'autorita' competente puo'
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini
per la presentazione della documentazione integrativa per
un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui
il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e'
fatto obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.
5. L'autorita' competente procede alla pubblicazione
delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale
e dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa di cui al comma 4, che il
proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni,
un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' al
comma 2, da pubblicare a cura dell'autorita' competente sul
proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o
integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla
documentazione si applica il termine di trenta giorni per
la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei
pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che
hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 23, comma
4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha
facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di
cui all'art. 32, i termini per le consultazioni e
l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo
decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di
interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal
medesimo art. 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi
informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque
espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32,
sono tempestivamente resi disponibili al pubblico
interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.».
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis,
l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'art. 24, propone al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare l'adozione del
provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad
accertamenti e indagini di particolare complessita',
l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il
prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo
di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente
comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui
sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' proposto
all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'art.
32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al
periodo precedente senza che la Commissione competente di
cui all'art. 8 si sia espressa, il direttore generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro i successivi
sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA
acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il
provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per la conseguente
adozione. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede entro il termine di trenta
giorni all'adozione del provvedimento di VIA, previa
acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo da rendere entro quindici
giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del
termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
nonche' qualora sia inutilmente decorso il termine
complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio
del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA,
su istanza del proponente o dei Ministri interessati,
l'adozione del provvedimento e' rimessa alla deliberazione
del Consiglio dei ministri che si esprime entro i
successivi trenta giorni.
2-bis. Per i progetti di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis, la Commissione di cui all'art. 8, comma 2-bis, si
esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla
pubblicazione della documentazione di cui all'art. 23
predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione
del concerto del competente direttore generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e'
adottato entro il termine di cui all'art. 32, comma 5-bis.
In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,
qualora la competente commissione di cui all'art. 8 non si
sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di
trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro
i successivi trenta giorni.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le
considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita'
competente, incluse le informazioni relative al processo di
partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli
articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi
dell'art. 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati
siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e
la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre
e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22, comma 3,
lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la
durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato
sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto, dei procedimenti
autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta
formulata dal proponente e inserita nella documentazione a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale
indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia
stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere
reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del
proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita'
competente.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.».
«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). -
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che
il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un
provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in
materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per
la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il
proponente presenta un'istanza ai sensi dell'art. 23,
avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'art. 24,
comma 2, rechi altresi' specifica indicazione di ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o
atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonche' la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i
titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza,
laddove necessario, si applica l'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende
il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui
all'art. 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina
dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
cui all'art. 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilita' di cui all'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'art. 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono
anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art.
29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e
le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonche'
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
comma 1, e comunica per via telematica a tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. La medesima comunicazione e' effettuata in sede
di notifica ad altro Stato ai sensi dell'art. 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 4, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente
l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'art.
23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del
1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione
integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale.
7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio
non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una
sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo non
superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente procede
immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul
sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni
dalla ricezione della documentazione integrativa, che il
proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un
nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita'
all'art. 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a
cura della medesima autorita' competente sul proprio sito
internet e di cui e' data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o
integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i
termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del
pubblico sono ridotti alla meta'.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'art. 32, comma 2, per il caso di consultazioni
transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca
nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera in modalita'
simultanea secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal
proponente. Per i progetti di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il
direttore generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte
in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e
conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci
giorni. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa
del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo
quanto previsto per i progetti di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma
2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, ai sensi dell'art.
25. I termini previsti dall'art. 25, comma 2, quarto
periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione
alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la
conferenza di servizi e' sospesa per il termine di cui
all'art. 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del
procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e
2-bis della legge n. 241 del 1990.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi in materia
ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle
amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli
abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.».
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al
pubblico di cui all'art. 24, comma 2, reca altresi'
specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonche'
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
comma 1, e comunica per via telematica a tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui all'art.
32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23, comma 1,
lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8,
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data
della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di
trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare
osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e
l'autorizzazione integrata ambientale.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni assegnando allo stesso un termine non
superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una
sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente, ove
motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni
siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone,
entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione
integrativa, che il proponente trasmetta, entro i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,
predisposto in conformita' all'art. 24, comma 2, del
presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
autorita' competente sul proprio sito web, di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'art.
24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art.
7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere,
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
conclusione della consultazione ovvero dalla data di
ricevimento delle eventuali integrazioni documentali,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le
Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente
interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La
conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e
si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di
servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data di
convocazione dei lavori. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per
la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di
concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente
e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in
conformita' all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente
decreto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalita' previste dalle relative disposizioni di
settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.».
«Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto a
ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel
provvedimento di VIA.
2. L'autorita' competente, in collaborazione con il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per i profili di competenza, verifica
l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma
1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti
ambientali significativi e negativi imprevisti e di
adottare le opportune misure correttive. Per tali
attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita' per i
profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri
soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la
stessa autorita' competente degli esiti della verifica. Per
il supporto alle medesime attivita', nel caso di progetti
di competenza statale particolarmente rilevanti per natura,
complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli
interventi, l'autorita' competente puo' istituire, d'intesa
con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo,
appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la
trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti
le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le
modalita' definite da uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da
parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti
individuati nel decreto di Valutazione di Impatto
Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati
di significativa competenza e professionalita' per
l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita',
incompatibilita' e conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a
quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con
incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del
proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei
componenti dell'Osservatorio.
All'esito positivo della verifica l'autorita'
competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul
proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici
giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.
3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni
ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle
specifiche modalita' di attuazione stabilite nel
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel
provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico
all'autorita' competente, o al soggetto eventualmente
individuato per la verifica, la documentazione contenente
gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.
L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della documentazione
trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di
ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il
termine stabilito dal comma 3, le attivita' di verifica
sono svolte direttamente dall'autorita' competente.
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia
esito negativo, l'autorita' competente diffida il
proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso
inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui
all'art. 29.
6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di
verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente
all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori
di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti
la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti,
ulteriori o diversi, ovvero di entita' significativamente
superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di
VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle
condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorita'
competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente
o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'
ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita'
autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure
correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di
cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il
provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali
ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario,
l'autorita' competente, ai fini della riedizione del
procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio
di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a
novanta giorni.
7-bis. Il proponente, entro i termini di validita'
disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA o di VIA, trasmette all'autorita' competente la
documentazione riguardante il collaudo delle opere o la
certificazione di regolare esecuzione delle stesse,
comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformita'
delle opere rispetto al progetto depositato e alle
condizioni ambientali prescritte. La documentazione e'
pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorita'
competente;
8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di
monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli
e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorita'
competente, nonche' dei dati derivanti dall'attuazione dei
monitoraggi ambientali da parte del proponente e' data
adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorita'
competente.».
«Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere). - 1. In caso
di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere
impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o
qualora un altro Stato cosi' richieda, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi
della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis, provvede quanto prima e comunque contestualmente
alla informativa resa al pubblico interessato alla notifica
dei progetti di tutta la documentazione concernente il
piano, programma, progetto o impianto e delle informazioni
sulla natura della decisione che puo' essere adottata.
Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non
superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio
interesse alla partecipazione alla procedura. Della
notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito web
dell'autorita' competente.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita'
competente i pareri e le osservazioni delle autorita'
pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla
comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'
ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in
modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed
il pubblico degli Stati consultati siano informati ed
abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro
termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 25, 27, 27-bis e 29-quater del presente
decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome nel caso
in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le
modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso,
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII,
possano avere effetti transfrontalieri informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della
documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati
consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace
l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
cui all'art. 25, comma 2, e' prorogato di 90 giorni o del
diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano
alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne
fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.
5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati
membri che possono avere effetti significativi
sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro
Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato
italiano che entro sessanta giorni esprimono le proprie
osservazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro sessanta giorni redige il
proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni
ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato
membro.».
«Art. 102 (Scarichi di acque termali). - 1. Per le
acque termali che presentano all'origine parametri chimici
con valori superiori a quelli limite di emissione, e'
ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le
acque siano restituite con caratteristiche qualitative non
superiori rispetto a quelle prelevate o, in alternativa che
le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino
i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze
pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la
disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai
sensi dell'art. 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro
immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi
delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed
all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purche' vengano osservati i
regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico
integrato e vengano autorizzati dalle Autorita' di ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le
acque meteoriche.
Allegato II (Progetti di competenza statale) alla parte
seconda.
(omissis)
8) Stoccaggio:
di petrolio con capacita' complessiva superiore a
40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore
a 200.000 tonnellate;
superficiale di gas naturali con una capacita'
complessiva superiore a 40.000 m3;
sotterraneo artificiale di gas combustibili in
serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000
m3;
di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a
20.000 m3;
di prodotti combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
(omissis).
Allegato VII (Contenuti dello Studio di Impatto
Ambientale di cui all'art. 22)
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche
in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;
b) una descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i
lavori di demolizione necessari, nonche' delle esigenze di
utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di
funzionamento;
c) una descrizione delle principali caratteristiche
della fase di funzionamento del progetto e, in particolare
dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e
del consumo di energia, della natura e delle quantita' dei
materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua,
territorio, suolo e biodiversita');
d) una valutazione del tipo e della quantita' dei
residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua,
dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione,
luce, calore, radiazione, e della quantita' e della
tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di
costruzione e di funzionamento;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con
riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non
eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le
emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle
risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le
migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative
ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, quelle relative alla concezione del
progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni
e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa
l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle
sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta
progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con
una descrizione delle alternative prese in esame e loro
comparazione con il progetto presentato.
3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato
attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione
generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata
attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti
naturali rispetto allo scenario di base possano essere
valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della
disponibilita' di informazioni ambientali e conoscenze
scientifiche.
4. Una descrizione dei fattori specificati all'art. 5,
comma 1, lettera c), del presente decreto potenzialmente
soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con
particolare riferimento alla popolazione, salute umana,
biodiversita' (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del
territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica,
compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni
idromorfologiche, quantita' e qualita'), all'aria, ai
fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti
rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al
patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al
paesaggio, nonche' all'interazione tra questi vari fattori.
5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali
rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:
a) alla costruzione e all'esercizio del progetto,
inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;
b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in
particolare del territorio, del suolo, delle risorse
idriche e della biodiversita', tenendo conto, per quanto
possibile, della disponibilita' sostenibile di tali
risorse;
c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni,
luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive
e allo smaltimento dei rifiuti;
d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio
culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di
calamita');
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri
progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di
eventuali criticita' ambientali esistenti, relative all'uso
delle risorse naturali e/o ad aree di particolare
sensibilita' ambientale suscettibili di risentire degli
effetti derivanti dal progetto;
f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entita'
delle emissioni di gas a effetto serra) e alla
vulnerabilita' del progetto al cambiamento climatico;
g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.
La descrizione dei possibili impatti ambientali sui
fattori specificati all'art. 5, comma 1, lettera c), del
presente decreto include sia effetti diretti che eventuali
effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri,
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi del progetto. La descrizione deve
tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente
stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e
pertinenti al progetto.
6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di
previsione utilizzati per individuare e valutare gli
impatti ambientali significativi del progetto, incluse
informazioni dettagliate sulle difficolta' incontrate nel
raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o
mancanza di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze
riscontrate.
7. Una descrizione delle misure previste per evitare,
prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti
ambientali significativi e negativi identificati del
progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di
monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del
progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli
impatti ambientali significativi e negativi sono evitati,
prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le
fasi di costruzione che di funzionamento.
8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e
paesaggistici eventualmente presenti, nonche' dell'impatto
del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e
delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente
necessarie.
9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, derivanti dalla
vulnerabilita' del progetto ai rischi di gravi incidenti
e/o calamita' che sono pertinenti per il progetto in
questione. A tale fine potranno essere utilizzate le
informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di
valutazioni del rischio effettuate in conformita' della
legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la
direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di
valutazioni pertinenti effettuate in conformita' della
legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte
le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale
descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per
evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e
negativi di tali eventi, nonche' dettagli riguardanti la
preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.
10. Un riassunto non tecnico delle informazioni
trasmesse sulla base dei punti precedenti.
11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti
utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse
nello Studio di Impatto Ambientale.
12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali
lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal
proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella
previsione degli impatti di cui al punto 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione
civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26:
«Art. 17-bis. (Formazione degli operatori ambientali).
- 1. In considerazione del carattere strategico della
formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con
efficienza e continuita', le politiche di gestione del
ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle
risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, assume la denominazione di «Scuola di
specializzazione in discipline ambientali». All'attuazione
del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° giugno
2002, n. 120, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997:
«Art. 3. - 1. Al fine di ottemperare all'impegno
adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della
Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel
luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di
sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e
FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa annua di 68
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.».