Art. 50 bis
Accelerazione dei processi amministrativi per le attivita'
infrastrutturali
1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
dopo la lettera m-sexies) e' aggiunta la seguente:
«m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e
seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari
energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le
reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio
degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la
coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli
atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione
ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di
competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che definiscono
l'intesa Stato-regione».
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 119 del citato decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo, cosi' come modificato dalla presente legge,
si veda nei riferimenti normativi all'art. 4.