Art. 50 bis 
 
 
Accelerazione  dei   processi   amministrativi   per   le   attivita'
                          infrastrutturali 
 
  1.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
dopo la lettera m-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  «m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli  articoli  52-bis  e
seguenti del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  per  le  infrastrutture  lineari
energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti  e  le
reti di trasporto di  fluidi  termici,  ivi  inclusi  le  opere,  gli
impianti e i servizi accessori connessi  o  funzionali  all'esercizio
degli  stessi,  i  gasdotti  e  gli  oleodotti   necessari   per   la
coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli
atti  riferiti  a  tali  infrastrutture  inerenti  alla   valutazione
ambientale strategica, alla  verifica  di  assoggettabilita'  e  alla
valutazione di impatto ambientale  e  a  tutti  i  provvedimenti,  di
competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che  definiscono
l'intesa Stato-regione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'art.  119  del  citato  decreto
          legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  recante  Attuazione
          dell'art. 44 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo, cosi' come modificato dalla presente legge,
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 4.