Art. 51
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della
sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi
urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della
sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e
idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui
agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i
decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone
contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del
sito, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in
ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a
verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla
data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito
delle proprie valutazioni.
2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali,
autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle
categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte
seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata
dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere inferiore a
dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata
dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e'
pari a dieci anni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli allegati II e
II-bis alla Parte Seconda del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale:
«Allegato II - Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti
bituminosi, nonche' terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW;
centrali per la produzione dell'energia idroelettrica
con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le
dighe ed invasi direttamente asserviti;
impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto;
centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso
lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e
reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione
e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui
potenza massima non supera 1 kW di durata permanente
termica);
impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 30 MW.
3) Impianti destinati:
al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
alla produzione o all'arricchimento di combustibili
nucleari;
al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
irradiati;
esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi;
esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di
dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui
radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
al trattamento e allo stoccaggio di residui
radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia'
individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in
corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a
40 chilometri.
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con
tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.
[4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km,
qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 20.
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe
di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore
alle soglie di seguito indicate:
Classe di prodotto
Soglie (*) (Gg/anno)
a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici)
200
b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi
200
c) Idrocarburi solforati
100
d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati
100
e) Idrocarburi fosforosi
100
f) Idrocarburi alogenati
100
g) Composti organometallici
100
h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa)
100
i) Gomme sintetiche
100
per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base, con capacita' produttiva complessiva annua per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,
superiore alle soglie di seguito indicate:
Classe di prodotto
Soglie (*) (Gg/anno)
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile
100
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati
100
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio
100
per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) con capacita' produttiva complessiva annua
superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma
delle capacita' produttive relative ai singoli composti
elencati nella presente classe di prodotto).
7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla
terraferma e in mare;
7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto
superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a
500.000 m3al giorno per il gas naturale;
7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica
airgun o esplosivo.
7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare.
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla
terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), deldecreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento
delladirettiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio
geologico del biossido di carbonio.
7-quater) impianti geotermici pilota di cui all'art. 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, e successive modificazioni, nonche' attivita' di
ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.
7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione delle
seguenti sostanze minerali:
minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,
metalloidi e loro composti;
grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e
bituminose;
sostanze radioattive.
8) Stoccaggio:
di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore
a 200.000 tonnellate;
superficiale di gas naturali con una capacita'
complessiva superiore a 40.000 m3;
sotterraneo artificiale di gas combustibili in
serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000
m3;
di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a
20.000 m3;
di prodotti combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di
lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas,
petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi
di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio
geologico, comprese le relative stazioni di spinta.
10) Opere relative a:
tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza
nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a
1.500 metri di lunghezza;
autostrade e strade extraurbane principali;
strade extraurbane a quattro o piu' corsie o
adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie
per renderle a quattro o piu' corsie, con una lunghezza
ininterrotta di almeno 10 km;
parcheggi interrati che interessano superfici
superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree
soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti
ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
e porti per la navigazione interna accessibili a navi di
stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonche' porti con
funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua
e' superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate
superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi
quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il
carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la
terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza
superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
terminali per il carico e lo scarico degli
idrocarburi e sostanze pericolose;
piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle
navi;
condotte sottomarine per il trasporto degli
idrocarburi;
sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 m3, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 m3, con esclusione
delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa
in sicurezza dei siti inquinati.
14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio dei
residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240e successive modifiche, comunque comprendenti uno
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilita' di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti
d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento
d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e
giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), deldecreto legislativo 14
settembre 2011, n. 162, di recepimento delladirettiva
2009/31/CErelativa allo stoccaggio geologico del biossido
di carbonio.
17-bis) Impianti per la cattura di flussi di
CO2provenienti da impianti che rientrano nel presente
allegato e nell'allegato III al presente decreto o impianti
di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di
CO2catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate,
ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto
legislativo di recepimento delladirettiva 2009/31/CEin
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato.».
«Allegato II-bis - Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' di competenza statale
1. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 50 MW;
b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture
per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio
geologico superiori a 20 km;
c) impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II
e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio
geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, e successive modificazioni;
d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV
e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
2. Progetti di infrastrutture:
a) interporti, piattaforme intermodali e terminali
intermodali;
b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e
lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie
navigabili;
c) strade extraurbane secondarie di interesse
nazionale;
d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato
II);
f) porti con funzione turistica e da diporto, quando
lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le
aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli
sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto
fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000
m3 al giorno per il gas naturale;
h) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'allegato II, o al presente allegato gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli impatti ambientali significativi e negativi
(modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).».
- Per il testo vigente dell'art. 6, commi 6, 7 e 9, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
Norme in materia ambientale, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 50.
- Per il testo vigente dell'art. 25, comma 5, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
Norme in materia ambientale, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 50.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 146, comma 4,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 146 (Autorizzazione). - (Omissis).
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica
lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di
valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio
delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione
e di compensazione necessari.
(Omissis).».