Art. 51 
 
 
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento  della
  sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali,  ferroviarie  e
  idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi
urgenti  finalizzati  al  potenziamento   o   all'adeguamento   della
sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie  e
idriche esistenti che ricadono nelle  categorie  progettuali  di  cui
agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i
decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  dandone
contestuale comunicazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che  nei  successivi  dieci  giorni  trasmette  le  proprie
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, gli elementi informativi  dell'intervento  e  quelli  del
sito, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 152  del  2006  finalizzati  a  stabilire,  in
ragione della  presunta  assenza  di  potenziali  impatti  ambientali
significativi e  negativi,  se  essi  devono  essere  assoggettati  a
verifica di assoggettabilita' a VIA,  a  VIA,  ovvero  non  rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del  medesimo  articolo  6  del
decreto legislativo n. 152 del 2006.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  entro  trenta  giorni  dalla
data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito
delle proprie valutazioni. 
  2. Per la realizzazione o la modifica di  infrastrutture  stradali,
autostradali, ferroviarie e  idriche  esistenti  che  ricadono  nelle
categorie progettuali di cui agli allegati II  e  II-bis  alla  parte
seconda  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   la   durata
dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5  dell'articolo  25
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere  inferiore  a
dieci  anni.  In  relazione  ai  medesimi   interventi,   la   durata
dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui  al  comma  4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e'
pari a dieci anni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  allegati  II  e
          II-bis alla Parte Seconda del citato decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale: 
              «Allegato II - Progetti di competenza statale 
              1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse  le  imprese
          che producono soltanto lubrificanti dal petrolio  greggio),
          nonche' impianti di gassificazione  e  di  liquefazione  di
          almeno 500 tonnellate al giorno  di  carbone  o  di  scisti
          bituminosi, nonche' terminali di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto. 
              2) Installazioni relative a: 
                centrali termiche ed altri  impianti  di  combustione
          con potenza termica di almeno 300 MW; 
                centrali per la produzione dell'energia idroelettrica
          con potenza di concessione superiore a  30  MW  incluse  le
          dighe ed invasi direttamente asserviti; 
                impianti per l'estrazione dell'amianto,  nonche'  per
          il trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto  e  dei
          prodotti contenenti amianto; 
                centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso
          lo smantellamento  e  lo  smontaggio  di  tali  centrali  e
          reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione
          e la lavorazione delle materie fissili e  fertili,  la  cui
          potenza massima  non  supera  1  kW  di  durata  permanente
          termica); 
                impianti  termici  per  la  produzione   di   energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 150 MW; 
                impianti  eolici  per  la   produzione   di   energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 30 MW. 
              3) Impianti destinati: 
                al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; 
                alla produzione o all'arricchimento  di  combustibili
          nucleari; 
                al trattamento di combustibile nucleare  irradiato  o
          di residui altamente radioattivi; 
                allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
          irradiati; 
                esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
          radioattivi; 
                esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu'  di
          dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui
          radioattivi in un sito diverso da quello di produzione; 
                al  trattamento  e   allo   stoccaggio   di   residui
          radioattivi  (impianti  non  compresi   tra   quelli   gia'
          individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
          della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20. 
              4)  Elettrodotti  aerei  con   tensione   nominale   di
          esercizio superiore a 150 kV e con tracciato  di  lunghezza
          superiore a 15 km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in
          corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore  a
          40 chilometri. 
              4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto  di  energia
          elettrica con tensione nominale superiore a 100  kV  e  con
          tracciato di lunghezza superiore a 10 Km. 
              [4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto  di
          energia elettrica, facenti parte della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato  di  lunghezza  superiore  a  3  Km,
          qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
          assoggettabilita' di cui all'art. 20. 
              5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa  e
          dell'acciaio. 
              6) Impianti chimici integrati, ossia  impianti  per  la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione chimica, di  sostanze,  in  cui  si  trovano
          affiancate varie unita' produttive funzionalmente  connesse
          tra di loro: 
                per la fabbricazione di prodotti chimici organici  di
          base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe
          di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,  superiore
          alle soglie di seguito indicate: 
                Classe di prodotto 
                Soglie (*) (Gg/anno) 
                a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi  o
          insaturi, alifatici o aromatici) 
                200 
                b)  Idrocarburi  ossigenati,   segnatamente   alcoli,
          aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,
          eteri, perossidi, resine, epossidi 
                200 
                c) Idrocarburi solforati 
                100 
                d) Idrocarburi azotati, segnatamente  ammine,  amidi,
          composti nitrosi,  nitrati  o  nitrici,  nitrili,  cianati,
          isocianati 
                100 
                e) Idrocarburi fosforosi 
                100 
                f) Idrocarburi alogenati 
                100 
                g) Composti organometallici 
                100 
                h)  Materie  plastiche  di  base   (polimeri,   fibre
          sintetiche, fibre a base di cellulosa) 
                100 
                i) Gomme sintetiche 
                100 
                per la fabbricazione di prodotti  chimici  inorganici
          di base, con capacita'  produttiva  complessiva  annua  per
          classe di prodotto, espressa  in  milioni  di  chilogrammi,
          superiore alle soglie di seguito indicate: 
                Classe di prodotto 
                Soglie (*) (Gg/anno) 
                j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
          fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
          di zolfo, ossidi di azoto,  idrogeno,  biossido  di  zolfo,
          bicloruro di carbonile 
                100 
                k) acidi, quali  acido  cromico,  acido  fluoridrico,
          acido fosforico, acido  nitrico,  acido  cloridrico,  acido
          solforico, oleum e acidi solforati 
                100 
                l) basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido  di
          potassio, idrossido di sodio 
                100 
                per la  fabbricazione  di  fertilizzanti  a  base  di
          fosforo,  azoto,   potassio   (fertilizzanti   semplici   o
          composti)  con  capacita'  produttiva   complessiva   annua
          superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa  come  somma
          delle capacita' produttive  relative  ai  singoli  composti
          elencati nella presente classe di prodotto). 
              7) perforazione di pozzi  finalizzati  alla  ricerca  e
          coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e   gassosi   sulla
          terraferma e in mare; 
              7.1) coltivazione di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
          sulla terraferma e in mare, per  un  quantitativo  estratto
          superiore a 500 tonnellate al giorno per il  petrolio  e  a
          500.000 m3al giorno per il gas naturale; 
              7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso  della  tecnica
          airgun o esplosivo. 
              7-bis) Impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica ubicati in mare. 
              7-ter)  Attivita'  di  esplorazione  in  mare  e  sulla
          terraferma per  lo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
          carbonio di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), deldecreto
          legislativo 14  settembre  2011,  n.  162,  di  recepimento
          delladirettiva   2009/31/CE   relativa   allo    stoccaggio
          geologico del biossido di carbonio. 
              7-quater) impianti geotermici pilota di cui all'art. 1,
          comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.
          22,  e  successive  modificazioni,  nonche'  attivita'   di
          ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare. 
              7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione  delle
          seguenti sostanze minerali: 
                minerali utilizzabili per  l'estrazione  di  metalli,
          metalloidi e loro composti; 
                grafite,  combustibili  solidi,  rocce  asfaltiche  e
          bituminose; 
                sostanze radioattive. 
              8) Stoccaggio: 
                di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e
          prodotti petrolchimici con capacita' complessiva  superiore
          a 200.000 tonnellate; 
                superficiale  di  gas  naturali  con  una   capacita'
          complessiva superiore a 40.000 m3; 
                sotterraneo  artificiale  di  gas   combustibili   in
          serbatoi con una capacita' complessiva superiore  a  80.000
          m3; 
                di prodotti di gas di petrolio liquefatto  e  di  gas
          naturale liquefatto con capacita' complessiva  superiore  a
          20.000 m3; 
                di  prodotti  combustibili   solidi   con   capacita'
          complessiva superiore a 150.000 tonnellate. 
              9) Condutture di diametro  superiore  a  800  mm  e  di
          lunghezza superiore a  40  km  per  il  trasporto  di  gas,
          petrolio e prodotti chimici e per il trasporto  dei  flussi
          di biossido di carbonio  (CO2)  ai  fini  dello  stoccaggio
          geologico, comprese le relative stazioni di spinta. 
              10) Opere relative a: 
                tronchi ferroviari per il traffico a grande  distanza
          nonche' aeroporti con  piste  di  atterraggio  superiori  a
          1.500 metri di lunghezza; 
                autostrade e strade extraurbane principali; 
                strade  extraurbane  a  quattro  o  piu'   corsie   o
          adeguamento di strade extraurbane esistenti  a  due  corsie
          per renderle a quattro o piu'  corsie,  con  una  lunghezza
          ininterrotta di almeno 10 km; 
                parcheggi   interrati   che   interessano   superfici
          superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in  aree
          soggette  a  vincoli  paesaggistici  decretati   con   atti
          ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. 
              11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
          e porti per la navigazione interna accessibili  a  navi  di
          stazza superiore a  1.350  tonnellate,  nonche'  porti  con
          funzione turistica e da diporto quando lo specchio  d'acqua
          e' superiore a 10 ettari  o  le  aree  esterne  interessate
          superano i  5  ettari  oppure  i  moli  sono  di  lunghezza
          superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da  intendersi
          quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per  il
          carico  e  lo  scarico  dei  prodotti,  collegati  con   la
          terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
          navi traghetto), che  possono  accogliere  navi  di  stazza
          superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
          opere funzionalmente connesse. 
              12) Interventi per la difesa del mare: 
                terminali  per  il  carico   e   lo   scarico   degli
          idrocarburi e sostanze pericolose; 
                piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra  delle
          navi; 
                condotte   sottomarine   per   il   trasporto   degli
          idrocarburi; 
                sfruttamento minerario piattaforma continentale. 
              13)  Impianti  destinati  a  trattenere,   regolare   o
          accumulare le acque in modo durevole, di altezza  superiore
          a 15 m o che determinano un volume  d'invaso  superiore  ad
          1.000.000 m3,  nonche'  impianti  destinati  a  trattenere,
          regolare o accumulare le acque a fini  energetici  in  modo
          durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano  un
          volume d'invaso superiore  a  100.000  m3,  con  esclusione
          delle opere di confinamento fisico finalizzate  alla  messa
          in sicurezza dei siti inquinati. 
              14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio  dei
          residui nucleari. 
              15) Interporti finalizzati  al  trasporto  merci  e  in
          favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
          n. 240e successive  modifiche,  comunque  comprendenti  uno
          scalo  ferroviario  idoneo  a  formare  o  ricevere   treni
          completi  e  in  collegamento  con   porti,   aeroporti   e
          viabilita' di grande comunicazione. 
              16)  Opere  ed  interventi  relativi  a   trasferimenti
          d'acqua che prevedano  o  possano  prevedere  trasferimento
          d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
          di riferimento dei bacini  idrografici  istituiti  a  norma
          della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
              17)  Stoccaggio  di  gas   combustibile   in   serbatoi
          sotterranei  naturali  in  unita'  geologiche  profonde   e
          giacimenti esauriti di idrocarburi,  nonche'  siti  per  lo
          stoccaggio  geologico  del  biossido  di  carbonio  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera c), deldecreto legislativo  14
          settembre  2011,  n.  162,  di  recepimento  delladirettiva
          2009/31/CErelativa allo stoccaggio geologico  del  biossido
          di carbonio. 
              17-bis)  Impianti  per  la   cattura   di   flussi   di
          CO2provenienti  da  impianti  che  rientrano  nel  presente
          allegato e nell'allegato III al presente decreto o impianti
          di cattura nei quali il quantitativo complessivo  annuo  di
          CO2catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni  di  tonnellate,
          ai fini dello stoccaggio  geologico  a  norma  del  decreto
          legislativo  di  recepimento  delladirettiva   2009/31/CEin
          materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 
              18) Ogni modifica o estensione  dei  progetti  elencati
          nel presente allegato, ove la modifica  o  l'estensione  di
          per se' sono conformi agli eventuali limiti  stabiliti  nel
          presente allegato.». 
              «Allegato II-bis - Progetti sottoposti alla verifica di
          assoggettabilita' di competenza statale 
              1. Industria energetica ed estrattiva: 
                a) impianti termici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 50 MW; 
                b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture
          per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello  stoccaggio
          geologico superiori a 20 km; 
                  c)  impianti  per  la  cattura  di  flussi  di  CO2
          provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II
          e  III  al  presente  decreto  ai  fini  dello   stoccaggio
          geologico a norma  del  decreto  legislativo  14  settembre
          2011, n. 162, e successive modificazioni; 
                  d) elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di
          energia elettrica con tensione nominale superiore a 100  kV
          e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. 
              2. Progetti di infrastrutture: 
                a) interporti, piattaforme  intermodali  e  terminali
          intermodali; 
                b) porti e impianti portuali  marittimi,  fluviali  e
          lacuali, compresi i porti con  funzione  peschereccia,  vie
          navigabili; 
                c)  strade  extraurbane   secondarie   di   interesse
          nazionale; 
                d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
                e) aeroporti  (progetti  non  compresi  nell'Allegato
          II); 
                f) porti con funzione turistica e da diporto,  quando
          lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10  ettari,  le
          aree esterne interessate non superano i 5 ettari e  i  moli
          sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri; 
                g) coltivazione di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
          sulla terraferma e in mare, per  un  quantitativo  estratto
          fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000
          m3 al giorno per il gas naturale; 
                h)  modifiche  o  estensioni  di  progetti   di   cui
          all'allegato II, o al presente allegato  gia'  autorizzati,
          realizzati o in fase di realizzazione,  che  possono  avere
          notevoli  impatti  ambientali  significativi   e   negativi
          (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).». 
              - Per il testo vigente dell'art. 6, commi 6, 7 e 9, del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  recante
          Norme  in  materia  ambientale,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 50. 
              - Per il testo  vigente  dell'art.  25,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  recante
          Norme  in  materia  ambientale,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 50. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 146,  comma  4,
          del citato decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai  sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137: 
              «Art. 146 (Autorizzazione). - (Omissis). 
              4. La domanda di autorizzazione dell'intervento  indica
          lo stato attuale del  bene  interessato,  gli  elementi  di
          valore paesaggistico presenti, gli  impatti  sul  paesaggio
          delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione
          e di compensazione necessari. 
              (Omissis).».