Art. 52 bis 
 
 
Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione
                           dei carburanti 
 
  1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124,
le parole: «tre anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  coma  115,  della
          citata legge 4 agosto 2017, n. 124, recante  legge  annuale
          per il mercato e  la  concorrenza,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 114. (Omissis). 
              115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti  che
          cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro il  31
          dicembre 2023 si applicano  le  procedure  semplificate  di
          dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le
          stesse  aree  esistano  o  vengano  sottoscritti  specifici
          accordi o atti della pubblica amministrazione in merito  al
          loro ripristino. 
              116. -192. (Omissis).».