Art. 52 bis
Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti
1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,
le parole: «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, coma 115, della
citata legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale
per il mercato e la concorrenza, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. - 114. (Omissis).
115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che
cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro il 31
dicembre 2023 si applicano le procedure semplificate di
dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le
stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici
accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al
loro ripristino.
116. -192. (Omissis).».