Art. 52 bis Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti 1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, coma 115, della citata legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 114. (Omissis). 115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro il 31 dicembre 2023 si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino. 116. -192. (Omissis).».