Art. 53
Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da
ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da
parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che
si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data
di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti
l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui
agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non
sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione
ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle
attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento,
ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della
provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni
dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali
il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.
4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il
responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto
interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito
eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito
specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle
tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione
dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,
l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto
operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al
comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi
della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del
progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui
all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali,
anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente
individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli
obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso e' necessario effettuare un'analisi di
rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un
rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le
specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al
comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero
intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli
obiettivi di bonifica».
2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione del
sito» sono inserite le seguenti: «, inteso nelle diverse matrici
ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi
sedimenti,»;
b) al comma 4, le parole: «puo' avvalersi anche dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale per
l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA)».
2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «ai sensi dell'articolo 250» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5» e dopo
le parole: «L'onere reale viene iscritto» sono inserite le seguenti:
«nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del
territorio».
2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che la
transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 del
codice di procedura civile,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «in sede amministrativa».
3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al secondo periodo, dopo le parole «Dette somme sono finalizzate» e'
inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.».
3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di
discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito
dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di
interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati,
autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la
volturazione dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 252, 253 e
256-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito,
alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree
e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal
rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato
dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle
diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici
superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni,
le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministero delle attivita' produttive.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e
dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri
soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
relative alla rete di distribuzione carburanti.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto
responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e'
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari
prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In
caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune,
alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale
competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura
di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il
livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo
soggetto provvede al ripristino della zona contaminata,
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
di protezione ambientale competenti entro novanta giorni
dalla data di inizio delle attivita' di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme
restando le attivita' di verifica e di controllo da parte
della provincia competente da concludere nel termine di
novanta giorni dalla data di acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
verifica si considera definitivamente concluso.
4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'art.
242, il responsabile della potenziale contaminazione o
altro soggetto interessato al riutilizzo e alla
valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito
nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di
rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota,
in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti
nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta
giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 e contestualmente indica le condizioni per
l'approvazione del progetto operativo di cui all'art. 242,
comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi
di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente
presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del
comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di
espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il
progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica
di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, il procedimento e'
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del
presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale,
i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessari
all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai
sensi dell'art. 27-bis.
4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la
bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
falda, e' possibile procedere alla certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'art. 248 limitatamente alle
predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione
alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando
l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su
tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso
e' necessario effettuare un'analisi di rischio atta a
dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non
comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici
ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le
garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'art. 242 sono
comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate
solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N. E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' autorizzare in via
provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano
motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compatibilita'
ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la
realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo
il progetto valutato positivamente, con eventuali
prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di
cui all'art. 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area.
9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale
ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla
presenza di discariche ed impianti di trattamento dei
rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano
(Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si provvede alla
perimetrazione della predetta area;
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei
siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su istanza
congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni
dal ricevimento dell'istanza la volturazione
dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6.».
«Art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali). - 1. Gli
interventi di cui al presente titolo costituiscono onere
reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 250 e 252,
comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri
immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio
a seguito della approvazione del progetto di bonifica e
deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica.
(Omissis).».
«Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il
risarcimento del danno ambientale e il ripristino
ambientale dei siti di interesse nazionale). - 1. Salvo che
la transazione avvenga in sede giudiziaria a norma
dell'art. 185 del codice di procedura civile, nel rispetto
dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro
comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente
parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno
ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai
sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, nonche' ai sensi del titolo V della parte quarta e
della parte sesta del presente decreto, ovvero ha
intrapreso la relativa azione giudiziaria, puo' formulare
una proposta transattiva in sede amministrativa.
(omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 800,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. -
800. Il fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 20.227.042
euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme
sono finalizzate anche alla realizzazione degli interventi
ambientali individuati dal Comitato interministeriale di
cui all'art. 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' al finanziamento di un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di
bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i
quali non sia stato avviato il procedimento di
individuazione del responsabile della contaminazione ai
sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo,
nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i
criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo
periodo. All'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di messa
in sicurezza e bonifica » sono inserite le seguenti: « dei
siti contaminati » e le parole: « dei siti di interesse
nazionale » sono soppresse.».