Art. 53 
 
 
   Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale 
 
  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Nei casi di cui al  comma  4,  il  soggetto  responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia  nei  termini  da
parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  che
si pronuncia entro e  non  oltre  i  quindici  giorni  successivi  su
segnalazione  del  proponente   o   dell'autorita'   competente.   Il
proponente,  trenta   giorni   prima   dell'avvio   delle   attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, alla regione,  al  comune,  alla  provincia  e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la  data
di inizio delle operazioni. Qualora  l'indagine  preliminare  accerti
l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di  contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica  la  procedura  di  cui
agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC  non
sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con  apposita  autocertificazione,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia  di  protezione
ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle
attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento,
ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della
provincia competente da concludere  nel  termine  di  novanta  giorni
dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi  i  quali
il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso. 
    4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo  242,  il
responsabile  della  potenziale  contaminazione  o   altro   soggetto
interessato al  riutilizzo  e  alla  valorizzazione  dell'area,  puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare  gli  esiti  del  processo  di  caratterizzazione  del  sito
eseguito nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'allegato  2  del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di  rischio  sito
specifica  e  dell'applicazione  a  scala  pilota,  in  campo,  delle
tecnologie di bonifica  ritenute  idonee.  Qualora  gli  esiti  della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino  che  la  concentrazione
dei  contaminanti  presenti  nel  sito  e'  superiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al  primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta  giorni,
l'analisi di rischio  con  il  procedimento  di  cui  al  comma  4  e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del  progetto
operativo  di  cui  all'articolo  242,  comma  7.  Sulla  base  delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  puo'  motivatamente  chiedere  la  revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta  il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui  al
comma 6. Il potere  di  espropriare  e'  attribuito  al  comune  sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di  impatto  ambientale
ai sensi della normativa vigente, il  procedimento  e'  sospeso  fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente  ai  sensi
della parte seconda del presente decreto.  Qualora  il  progetto  sia
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza
regionale, i titoli abilitativi per la  realizzazione  e  l'esercizio
degli impianti e  delle  attrezzature  necessari  all'attuazione  del
progetto operativo sono ricompresi nel  provvedimento  autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis. 
    4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la  bonifica  del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario  effettuare  un'analisi  di
rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un
rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali  secondo  le
specifiche destinazioni d'uso. Le  garanzie  finanziarie  di  cui  al
comma  7  dell'articolo  242  sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica». 
  2. Le disposizioni di cui al comma  4-ter,  dell'articolo  252  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da  presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data. 
  2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini  della  perimetrazione  del
sito» sono inserite le seguenti:  «,  inteso  nelle  diverse  matrici
ambientali  compresi  i  corpi  idrici  superficiali  e  i   relativi
sedimenti,»; 
  b) al comma 4,  le  parole:  «puo'  avvalersi  anche  dell'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (APAT),  delle
Agenzie regionali  per  la  protezione  dell'ambiente  delle  regioni
interessate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «si   avvale   per
l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente (SNPA)». 
  2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, le parole: «ai sensi dell'articolo 250» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5»  e  dopo
le parole: «L'onere reale viene iscritto» sono inserite le  seguenti:
«nei  registri  immobiliari  tenuti  dagli  uffici  dell'Agenzia  del
territorio». 
  2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che  la
transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185  del
codice di procedura civile,» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «in sede amministrativa». 
  3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al secondo periodo, dopo le parole «Dette somme sono finalizzate»  e'
inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono
definiti i criteri e le modalita'  di  trasferimento  alle  autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.». 
  3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale  ai  sensi
della  normativa  vigente  l'area  interessata  dalla   presenza   di
discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel  sito
dell'Area vasta di Giugliano (Napoli).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
provvede alla perimetrazione della predetta area. 
    9-ter. In caso di compravendita  di  aree  ubicate  nei  siti  di
interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  su  istanza  congiunta  degli  interessati,
autorizza  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  la
volturazione dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 252, 253 e
          256-bis del citato decreto legislativo  n.  152  del  2006,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti di
          interesse  nazionale,  ai   fini   della   bonifica,   sono
          individuabili in relazione alle caratteristiche  del  sito,
          alle quantita' e pericolosita' degli  inquinanti  presenti,
          al  rilievo  dell'impatto  sull'ambiente   circostante   in
          termini di  rischio  sanitario  ed  ecologico,  nonche'  di
          pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 
              2. All'individuazione dei siti di  interesse  nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  le  regioni
          interessate,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) gli interventi di bonifica devono riguardare  aree
          e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
          ambientale; 
                b) la  bonifica  deve  riguardare  aree  e  territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
                c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva  dal
          rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
          deve risultare particolarmente  elevato  in  ragione  della
          densita'  della  popolazione  o  dell'estensione  dell'area
          interessata; 
                d)     l'impatto     socio     economico      causato
          dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; 
                e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
          beni  di  interesse  storico  e  culturale   di   rilevanza
          nazionale; 
                f) gli interventi da attuare devono  riguardare  siti
          compresi nel territorio di piu' regioni; 
                f-bis) l'insistenza, attualmente  o  in  passato,  di
          attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
          acciaierie. 
              2-bis. Sono in ogni  caso  individuati  quali  siti  di
          interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  i   siti
          interessati  da  attivita'  produttive  ed  estrattive   di
          amianto. 
              3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso  nelle
          diverse  matrici  ambientali  compresi   i   corpi   idrici
          superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni,
          le  province,  le  regioni  e  gli   altri   enti   locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. 
              4. La procedura di bonifica di  cui  all'art.  242  dei
          siti di interesse nazionale e' attribuita  alla  competenza
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, sentito il Ministero delle attivita'  produttive.
          Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare si avvale per l'istruttoria  tecnica  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  (SNPA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  nonche'   di   altri
          soggetti  qualificati  pubblici  o  privati  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
          relative alla rete di distribuzione carburanti. 
              4-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  soggetto
          responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
          accerta lo stato  di  potenziale  contaminazione  del  sito
          mediante  un  Piano  di  indagini  preliminari.  Il  Piano,
          comprensivo della lista  degli  analiti  da  ricercare,  e'
          concordato   con   l'Agenzia   di   protezione   ambientale
          territorialmente competente che si pronuncia  entro  e  non
          oltre il termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
          proponente,    eventualmente     stabilendo     particolari
          prescrizioni in relazione alla specificita'  del  sito.  In
          caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
          di protezione ambientale  territorialmente  competente,  il
          Piano di indagini preliminari e' concordato con  l'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
          pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
          segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
          proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle  attivita'
          d'indagine, trasmette al Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, alla regione, al  comune,
          alla  provincia  e  all'agenzia  di  protezione  ambientale
          competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
          Qualora   l'indagine   preliminare    accerti    l'avvenuto
          superamento delle concentrazioni soglia  di  contaminazione
          (CSC) anche per un solo parametro, si applica la  procedura
          di cui agli articoli 242 e  245.  Ove  si  accerti  che  il
          livello delle CSC  non  sia  stato  superato,  il  medesimo
          soggetto provvede al  ripristino  della  zona  contaminata,
          dandone  notizia,  con  apposita   autocertificazione,   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
          di protezione ambientale competenti  entro  novanta  giorni
          dalla  data  di  inizio  delle   attivita'   di   indagine.
          L'autocertificazione  conclude   il   procedimento,   ferme
          restando le attivita' di verifica e di controllo  da  parte
          della provincia competente da  concludere  nel  termine  di
          novanta    giorni    dalla     data     di     acquisizione
          dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
          verifica si considera definitivamente concluso. 
              4-ter. In alternativa alla procedura  di  cui  all'art.
          242, il  responsabile  della  potenziale  contaminazione  o
          altro   soggetto   interessato   al   riutilizzo   e   alla
          valorizzazione  dell'area,  puo'  presentare  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  gli
          esiti del processo di caratterizzazione del  sito  eseguito
          nel rispetto delle procedure  di  cui  all'allegato  2  del
          presente Titolo,  allegando  i  risultati  dell'analisi  di
          rischio sito specifica e dell'applicazione a scala  pilota,
          in campo, delle tecnologie  di  bonifica  ritenute  idonee.
          Qualora gli esiti della procedura dell'analisi  di  rischio
          dimostrino che la concentrazione dei contaminanti  presenti
          nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di
          rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, valutata  la  documentazione  di
          cui al primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta
          giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui  al
          comma  4  e  contestualmente  indica  le   condizioni   per
          l'approvazione del progetto operativo di cui all'art.  242,
          comma  7.  Sulla  base  delle  risultanze  istruttorie,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare puo' motivatamente chiedere la revisione  dell'analisi
          di rischio previa esecuzione di  indagini  integrative  ove
          necessarie. Nei successivi sessanta  giorni  il  proponente
          presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare lo approva  ai  sensi  del
          comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il  potere  di
          espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il
          progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica
          di assoggettabilita' o a valutazione di impatto  ambientale
          ai  sensi  della  normativa  vigente,  il  procedimento  e'
          sospeso    fino    all'acquisizione     della     pronuncia
          dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda  del
          presente decreto. Qualora  il  progetto  sia  sottoposto  a
          valutazione di impatto ambientale di competenza  regionale,
          i titoli abilitativi per  la  realizzazione  e  l'esercizio
          degli   impianti    e    delle    attrezzature    necessari
          all'attuazione del progetto operativo sono  ricompresi  nel
          provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato  ai
          sensi dell'art. 27-bis. 
              4-quater. Qualora  gli  obiettivi  individuati  per  la
          bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
          raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
          falda,  e'  possibile  procedere  alla  certificazione   di
          avvenuta bonifica di cui all'art.  248  limitatamente  alle
          predette matrici ambientali, anche a stralcio in  relazione
          alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando
          l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su
          tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso
          e' necessario  effettuare  un'analisi  di  rischio  atta  a
          dimostrare che  le  contaminazioni  ancora  presenti  nelle
          acque sotterranee fino alla  loro  completa  rimozione  non
          comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici
          ambientali secondo le  specifiche  destinazioni  d'uso.  Le
          garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'art.  242  sono
          comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate
          solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.  E.A.  nonche'  di  altri  soggetti   qualificati
          pubblici o privati. 
              6.  L'autorizzazione  del  progetto  e   dei   relativi
          interventi   sostituisce   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
              7. Se il progetto prevede  la  realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
              8. In attesa del perfezionamento del  provvedimento  di
          autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  completata
          l'istruttoria tecnica, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare puo'  autorizzare  in  via
          provvisoria, su richiesta dell'interessato,  ove  ricorrano
          motivi  d'urgenza  e  fatta  salva   l'acquisizione   della
          pronuncia   positiva   del   giudizio   di   compatibilita'
          ambientale,  ove  prevista,  l'avvio  dei  lavori  per   la
          realizzazione dei relativi interventi di bonifica,  secondo
          il   progetto   valutato   positivamente,   con   eventuali
          prescrizioni, dalla conferenza  di  servizi  convocata  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli  effetti  di
          cui all'art. 242, comma 7. 
              9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai  sensi
          della normativa vigente l'area interessata  dalla  bonifica
          della  ex  discarica  delle   Strillaie   (Grosseto).   Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  si  provvedera'  alla
          perimetrazione della predetta area. 
              9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale
          ai sensi della normativa vigente l'area  interessata  dalla
          presenza di  discariche  ed  impianti  di  trattamento  dei
          rifiuti, compresa nel sito  dell'Area  vasta  di  Giugliano
          (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare si  provvede  alla
          perimetrazione della predetta area; 
              9-ter. In caso di compravendita  di  aree  ubicate  nei
          siti di interesse nazionale, il Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su   istanza
          congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni
          dal    ricevimento     dell'istanza     la     volturazione
          dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6.». 
              «Art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali). - 1.  Gli
          interventi di cui al presente  titolo  costituiscono  onere
          reale sui siti  contaminati  qualora  effettuati  d'ufficio
          dall'autorita' competente ai sensi  dell'art.  250  e  252,
          comma  5.  L'onere  reale  viene  iscritto   nei   registri
          immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio
          a seguito della approvazione del  progetto  di  bonifica  e
          deve  essere  indicato  nel  certificato  di   destinazione
          urbanistica. 
              (Omissis).». 
              «Art.  306-bis  (Determinazione  delle  misure  per  il
          risarcimento  del  danno   ambientale   e   il   ripristino
          ambientale dei siti di interesse nazionale). - 1. Salvo che
          la  transazione  avvenga  in  sede  giudiziaria   a   norma
          dell'art. 185 del codice di procedura civile, nel  rispetto
          dei criteri di cui al comma 2 e  tenuto  conto  del  quadro
          comune da rispettare di cui all'allegato  3  alla  presente
          parte sesta, il soggetto nei  cui  confronti  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
          avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno
          ambientale di siti  inquinati  di  interesse  nazionale  ai
          sensi dell'art. 18 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
          dell'art. 17 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.
          22, nonche' ai sensi del titolo  V  della  parte  quarta  e
          della  parte  sesta  del  presente   decreto,   ovvero   ha
          intrapreso la relativa azione giudiziaria,  puo'  formulare
          una proposta transattiva in sede amministrativa. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1,  comma  800,
          della citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 
              800. Il fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge
          28 dicembre 2015, n. 208,  e'  incrementato  di  20.227.042
          euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette  somme
          sono finalizzate anche alla realizzazione degli  interventi
          ambientali individuati dal  Comitato  interministeriale  di
          cui all'art. 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n. 6, nonche' al finanziamento di un programma nazionale di
          bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti  oggetto  di
          bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti  per  i
          quali  non   sia   stato   avviato   il   procedimento   di
          individuazione del  responsabile  della  contaminazione  ai
          sensi  dell'art.  244  del  medesimo  decreto  legislativo,
          nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di  messa  in
          sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i
          criteri e le  modalita'  di  trasferimento  alle  autorita'
          competenti delle risorse loro destinate  di  cui  al  primo
          periodo. All'art. 1, comma 476,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di messa
          in sicurezza e bonifica » sono inserite le seguenti: «  dei
          siti contaminati » e le parole: «  dei  siti  di  interesse
          nazionale » sono soppresse.».