Art. 54 
 
 
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
                            idrogeologico 
 
  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116,  e'  aggiunto  in  fine  il   seguente   periodo:   «L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario,  procede  a  convocare  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri  in  sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.»; 
  2. Ai fini della predisposizione del Piano  di  interventi  per  la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a  valere  sulle  risorse  di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere  a  finanziamento
sono definiti, fino al  31  dicembre  2020,  per  liste  regionali  e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere  on  line,  sulla
base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni e  delle  province
autonome interessate, con  il  contributo  e  la  partecipazione  dei
commissari  per  l'emergenza,  dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3  e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. 
  2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo le parole:  «sono  sottoposti»  sono  inserite  le
seguenti:  «alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla   valutazione
ambientale  strategica  (VAS),  di  cui  all'articolo   12,   qualora
definiscano  il  quadro  di  riferimento  per  la  realizzazione  dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda  del
presente decreto, oppure  possano  comportare  un  qualsiasi  impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli  classificati  come
siti di  importanza  comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica». 
  3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis.  Nelle  more  dell'adozione  dei  piani  e  dei  relativi
stralci, di cui agli articoli 65 e  67,  comma  1,  ovvero  dei  loro
aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o  classificazione
delle aree a pericolosita' e  rischio  dei  piani  stralcio  relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino
di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,   derivanti   dalla
realizzazione  di  interventi  collaudati  per  la  mitigazione   del
rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico  o
da approfondimenti puntuali del quadro  conoscitivo,  sono  approvate
con proprio atto dal Segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente  competente  e
previo parere della Conferenza Operativa.  Le  modifiche  di  cui  al
presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei
Piani di cui all'articolo 67, comma 1. 
    4-ter. Gli aggiornamenti di piano di  cui  al  comma  4-bis  sono
effettuati nel rispetto delle procedure  di  partecipazione  previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di  bacino  vigenti  nel
territorio distrettuale e, comunque,  garantendo  adeguate  forme  di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.  Nelle  more
dell'espletamento delle procedure  di  aggiornamento,  il  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale  puo'  adottare  sulla
base del parere della Conferenza Operativa,  misure  di  salvaguardia
che  sono  immediatamente  vincolanti  e  restano  in   vigore   sino
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano  di  cui  al   comma
4-bis.». 
  3-bis.  Per  le  occupazioni   d'urgenza   e   per   le   eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi di competenza dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto idrogeologico, una volta emesso il  decreto  di  occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si  provvede  alla
redazione dello stato di consistenza e del  verbale  d'immissione  in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di  due  rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  10,  comma  6,
          del citato decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,  recante
          Disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa  europea,  convertito
          con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   10   (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - (Omissis). 
              6. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  comma  5
          sostituisce tutti i visti, i pareri, le  autorizzazioni,  i
          nulla  osta  e   ogni   altro   provvedimento   abilitativo
          necessario  per  l'esecuzione   dell'intervento,   comporta
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  costituisce,  ove
          occorra,  variante   agli   strumenti   di   pianificazione
          urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
          di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
          dal codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da  rilasciarsi
          entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,  decorso
          inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente   provvede
          comunque alla conclusione del  procedimento,  limitatamente
          agli interventi individuati negli accordi di  programma  di
          cui al comma 1. Per le occupazioni  di  urgenza  e  per  le
          eventuali  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
          l'esecuzione delle opere e degli interventi, i  termini  di
          legge previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e
          successive  modificazioni,   sono   ridotti   alla   meta'.
          L'autorita'  procedente,  qualora  lo  ritenga  necessario,
          procede  a  convocare  la  conferenza  di  servizi  di  cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  termine
          massimo per il rilascio dei pareri in  sede  di  conferenza
          dei servizi e' di trenta giorni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della  legge
          16 gennaio 2003, n. 3, recante  Disposizioni  ordinamentali
          in materia di pubblica  amministrazione,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.: 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un «Codice unico di progetto», che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
              2-bis.  Gli  atti  amministrativi   anche   di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  che  dispongono  il  finanziamento   pubblico   o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
              2-ter.   Le   Amministrazioni    che    emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, associano negli atti stessi, il Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento  ella  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati . 
              2-quater.   I    soggetti    titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
              2-quinquies.  Entro  il  30  giugno   di   ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di  cui  all'art.
          14 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  dal  sistema
          della  fatturazione  elettronica,  di  cui  alla  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
              2-sexies.  All'attuazione  del  presente  articolo   le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n.  229,
          recante Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f)  e
          g), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  66  e  68
          del citato decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          recante Norme in materia ambientale, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  66  (Adozione  ed  approvazione  dei  piani   di
          bacino).  -  1.  I  piani  di  bacino,  prima  della   loro
          approvazione,   sono   sottoposti    alla    verifica    di
          assoggettabilita' alla  valutazione  ambientale  strategica
          (VAS), di cui all'art. 12, qualora definiscano il quadro di
          riferimento per  la  realizzazione  dei  progetti  elencati
          negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente
          decreto, oppure possano  comportare  un  qualsiasi  impatto
          ambientale sui  siti  designati  come  zone  di  protezione
          speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e  su
          quelli classificati come siti di importanza comunitaria per
          la protezione degli habitat naturali e della flora e  della
          fauna selvatica a valutazione ambientale  strategica  (VAS)
          in sede statale, secondo la procedura prevista dalla  parte
          seconda del presente decreto. 
              (Omissis).». 
              «Art. 68 (Procedura  per  l'adozione  dei  progetti  di
          piani stralcio). - 1. I progetti di piano stralcio  per  la
          tutela  dal  rischio  idrogeologico,  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione  ambientale
          strategica (VAS) e sono adottati con le  modalita'  di  cui
          all'art. 66. 
              2.  L'adozione  dei  piani   stralcio   per   l'assetto
          idrogeologico deve avvenire, sulla base degli  atti  e  dei
          pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi  dalla  data
          di adozione del relativo progetto di piano. 
              3.  Ai  fini  dell'adozione  ed  attuazione  dei  piani
          stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione  di
          distretto  e  pianificazione   territoriale,   le   regioni
          convocano  una  conferenza  programmatica,  articolata  per
          sezioni  provinciali,  o  per  altro  ambito   territoriale
          deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano  le
          province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e
          ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino. 
              4. La conferenza di cui al comma 3  esprime  un  parere
          sul progetto di  piano  con  particolare  riferimento  alla
          integrazione su scala provinciale e comunale dei  contenuti
          del   piano,   prevedendo   le   necessarie    prescrizioni
          idrogeologiche ed urbanistiche. 
              4-bis.  Nelle  more  dell'adozione  dei  piani  e   dei
          relativi stralci, di cui agli articoli 65 e  67,  comma  1,
          ovvero  dei  loro   aggiornamenti,   le   modifiche   della
          perimetrazione   e/o   classificazione   delle    aree    a
          pericolosita'  e  rischio  dei  piani   stralcio   relativi
          all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita'
          di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
          derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati  per
          la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi
          di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del
          quadro conoscitivo, sono approvate  con  proprio  atto  dal
          Segretario generale dell'Autorita' di bacino  distrettuale,
          d'intesa  con  la  Regione  territorialmente  competente  e
          previo parere della Conferenza Operativa. Le  modifiche  di
          cui al presente comma costituiscono parte integrante  degli
          aggiornamenti dei Piani di cui all'art. 67, comma 1. 
              4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis
          sono   effettuati   nel   rispetto   delle   procedure   di
          partecipazione previste dalle norme tecniche di  attuazione
          dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale  e,
          comunque, garantendo  adeguate  forme  di  consultazione  e
          osservazione  sulle  proposte  di  modifica.   Nelle   more
          dell'espletamento  delle  procedure   di   aggiornamento,il
          Segretario generale dell'Autorita' di  bacino  distrettuale
          puo' adottare,  sulla  base  del  parere  della  Conferenza
          Operativa, misure di salvaguardia che  sono  immediatamente
          vincolanti  e  restano  in  vigore  sino   all'approvazione
          dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.».