Art. 54
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
idrogeologico
1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.»;
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento
sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla
base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni e delle province
autonome interessate, con il contributo e la partecipazione dei
commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti» sono inserite le
seguenti: «alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione
ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora
definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come
siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica».
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi
stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro
aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione
delle aree a pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla
realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del
rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o
da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate
con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorita' di bacino
distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e
previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al
presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei
Piani di cui all'articolo 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono
effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel
territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale puo' adottare sulla
base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia
che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino
all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma
4-bis.».
3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il
dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10, comma 6,
del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - (Omissis).
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
L'autorita' procedente, qualora lo ritenga necessario,
procede a convocare la conferenza di servizi di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine
massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza
dei servizi e' di trenta giorni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento ella Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati .
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229,
recante Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 66 e 68
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante Norme in materia ambientale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66 (Adozione ed approvazione dei piani di
bacino). - 1. I piani di bacino, prima della loro
approvazione, sono sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica
(VAS), di cui all'art. 12, qualora definiscano il quadro di
riferimento per la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per
la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica a valutazione ambientale strategica (VAS)
in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte
seconda del presente decreto.
(Omissis).».
«Art. 68 (Procedura per l'adozione dei progetti di
piani stralcio). - 1. I progetti di piano stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1
dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale
strategica (VAS) e sono adottati con le modalita' di cui
all'art. 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto
idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei
pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data
di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani
stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di
distretto e pianificazione territoriale, le regioni
convocano una conferenza programmatica, articolata per
sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le
province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e
ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere
sul progetto di piano con particolare riferimento alla
integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti
del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni
idrogeologiche ed urbanistiche.
4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei
relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1,
ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita'
di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per
la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi
di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del
quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale,
d'intesa con la Regione territorialmente competente e
previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di
cui al presente comma costituiscono parte integrante degli
aggiornamenti dei Piani di cui all'art. 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis
sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione
dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e,
comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e
osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento,il
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale
puo' adottare, sulla base del parere della Conferenza
Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.».