Art. 55 
 
 
      Semplificazione in materia di zone economiche ambientali 
 
  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  i  presidenti  delle
regioni nel cui territorio ricade in  tutto  o  in  parte  il  parco,
nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso  di  comprovata  esperienza  in  campo  ambientale  nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta  giorni  dalla  ricezione
della proposta, i  presidenti  delle  regioni  interessate  esprimono
l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il  suddetto  termine
senza che sia raggiunta  l'intesa  con  i  presidenti  delle  regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare,  sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia, che si pronunciano  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,
provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i  nomi  compresi
nella terna» e dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
«L'avvio della procedura di nomina e' reso  noto  nel  sito  internet
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco  interessato,  sessanta
giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non puo' essere
nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto  tale  carica
per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente  di
Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilita'  e
incompatibilita' degli incarichi di  cui  al  decreto  legislativo  8
aprile 2013, n. 39.»; 
  1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e  direzione
delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della
parita' di genere»; 
      2) al comma 11, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo  mediante  le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.»; 
      1) dopo il comma 11,  e'  inserito  il  seguente:  «11-bis.  La
gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore
del parco, che esercita  le  funzioni  di  cui  all'articolo  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed  assicura  l'attuazione
dei  programmi  ed  il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  dal
Presidente e dal Consiglio  direttivo,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione  dei  connessi
atti anche a rilevanza esterna.»; 
      2) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis.  Per  la
realizzazione di piani,  programmi  e  progetti,  ferma  restando  la
possibilita' di ricorrere a  procedure  di  affidamento  di  evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi  della  societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In
caso di inosservanza dei termini di cui  al  periodo  precedente,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina  di
un  commissario  ad  acta,  proveniente  dai  ruoli   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede  entro  tre
mesi.»; 
      2) al comma 6,  dopo  le  parole  «e'  approvato  dal  Ministro
dell'ambiente» sono  aggiunte  le  seguenti  «su  proposta  dell'Ente
parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con  le  regioni  e  le
province autonome interessate» sono inserite  le  seguenti:  «che  si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa  si  intende
acquisita»; 
    c) all'articolo 12: 
      1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono
aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo e' soppresso. 
      2) al comma 4: 
        2.1. al primo periodo le parole «adottato e'  depositato  per
quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco  e'  depositato  per
sessanta giorni»; 
        2.2. al  secondo  periodo,  le  parole  «Entro  i  successivi
quaranta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Entro   tale
termine»; 
        2.3. al terzo periodo la parola  «centoventi»  e'  sostituita
dalla seguente: «sessanta», nonche' le parole «emana il provvedimento
d'approvazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «approva  il  piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso  in  sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente  dall'Ente  parco  nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito  e'  acquisito  il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo»; 
        2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente «Qualora il
piano  non  sia   definitivamente   approvato   entro   dodici   mesi
dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso  e'  approvato,  in  via
sostitutiva  e  previa  diffida  ad  adempiere,  entro  i  successivi
centoventi giorni con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  qualora  non  sia
vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi  dell'articolo  143
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il  piano  non  sia  stato
adeguato  ai   sensi   dell'articolo   156   del   medesimo   decreto
legislativo.». 
    d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art.13-bis (Interventi nelle zone di  promozione  economica  e
sociale). - 1. In presenza di piano del parco e  di  regolamento  del
parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite  dai
comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo  12,  comma  2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei  siti  Natura
2000, sono autorizzati direttamente  dagli  enti  locali  competenti,
salvo che l'intervento non  comporti  una  variante  degli  strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il  direttore  del  parco  annulla  il  provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»; 
    e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati  gia'  affidati  a  soggetti  terzi,  ad  eccezione  di  quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in  concessione  gratuita  all'Ente  parco  ai  fini   della   tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta,  se  da  esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se
richiesta dallo stesso Ente parco, fatta salva l'eventuale estensione
della durata della concessione ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13
settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla gestione dei  beni
demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente. 
      1-ter. La  concessione  di  cui  al  comma  1-bis  puo'  essere
rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego  da  parte
del soggetto competente. 
      1-quater. L'Ente parco puo' concedere i beni demaniali  di  cui
al  comma  1-bis,  dietro  il  pagamento  di  un  corrispettivo.   La
concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la
titolarita'  di  tali  beni,  che  rimangono  in  capo  al   soggetto
concedente.». 
  2. In  sede  di  prima  applicazione,  ai  soggetti  gia'  iscritti
all'albo di  idonei  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma  11,  ultimo  periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal  presente  articolo,
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  353,
le parole «dal Ministro» sono  sostituite  con  le  seguenti:  «dalla
direzione generale competente in materia del Ministero». 
  3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 12  dicembre  2019,  n.
141,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  nelle   aree   marine
protette,» e le parole: «alle micro, piccole e  medie  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle micro e piccole imprese»; 
  b) al comma 3, le parole: «avere sede legale e operativa nei comuni
aventi almeno il 45  per  cento  della  propria  superficie  compreso
all'interno di una ZEA» sono sostituite  dalle  seguenti:  «avere  la
sede operativa all'interno  di  una  ZEA  o  operare  all'interno  di
un'area marina protetta». 
  3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, le parole: «micro, piccole e  medie  imprese  con  sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il  45  per  cento  della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «micro  e  piccole  imprese  con   sede   operativa
all'interno di una ZEA». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 9, 11,  12
          e 15 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  recante  legge
          quadro  sulle  aree  protette,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita'
          di diritto  pubblico,  sede  legale  e  amministrativa  nel
          territorio del parco ed e' sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministro dell'ambiente. 
              2. Sono organi dell'Ente: 
                a) il Presidente; 
                b) il Consiglio direttivo; 
                c) la Giunta esecutiva; 
                d) il Collegio dei revisori dei conti; 
                e) la Comunita' del parco. 
              3. Il Presidente e' nominato con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui  territorio
          ricade in tutto o in parte il  parco,  nell'ambito  di  una
          terna proposta dal  Ministro  e  composta  da  soggetti  in
          possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle
          istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo  o  di
          gestione in strutture pubbliche  o  private.  Entro  trenta
          giorni dalla ricezione della proposta, i  presidenti  delle
          regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
          proposti.  Decorso  il  suddetto  termine  senza  che   sia
          raggiunta  l'intesa  con   i   presidenti   delle   regioni
          interessate, il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, sentite le Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, che  si  pronunciano  entro  trenta
          giorni  dalla   richiesta,   provvede   alla   nomina   del
          Presidente, scegliendo tra i  nomi  compresi  nella  terna.
          L'avvio della procedura di nomina e'  reso  noto  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare  nonche'  dell'ente  parco
          interessato,  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  del
          Presidente in carica. Non puo' essere  nominato  Presidente
          di Ente parco chi ha gia' ricoperto  tale  carica  per  due
          mandati, anche non consecutivi. Alla nomina  di  Presidente
          di Ente parco  si  applica  la  disciplina  in  materia  di
          inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di  cui
          al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il  Presidente
          ha la legale rappresentanza dell'Ente  parco,  ne  coordina
          l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate  dal
          Consiglio direttivo,  adotta  i  provvedimenti  urgenti  ed
          indifferibili che sottopone  alla  ratifica  del  Consiglio
          direttivo nella seduta successiva. 
              4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal  Presidente  e
          da  otto  componenti  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro  30  giorni  dalla  comunicazione  della   rispettiva
          designazione. Il Ministro procede alla  nomina  sentite  le
          Regioni interessate che si esprimono entro e non  oltre  30
          giorni dalla  data  della  richiesta.  Decorso  inutilmente
          detto termine il Ministro procede  egualmente  alla  nomina
          dei  soggetti  designati.  I   componenti   del   Consiglio
          Direttivo  sono  individuati  tra  esperti  particolarmente
          qualificati in materia di aree  protette  e  biodiversita',
          secondo le seguenti modalita': 
                a)  quattro,  su  designazione  della  Comunita'  del
          parco, con voto limitato; 
                b)  uno,  su  designazione  delle   associazioni   di
          protezione ambientale individuate  ai  sensi  dell'art.  13
          della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
                c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare; 
                d) uno, su designazione del Ministero delle politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
                e) uno, su designazione dell'Istituto  superiore  per
          la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e
          direzione  delle  aree  naturali   protette   deve   essere
          rispettato il criterio della parita' di genere; 
              5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
          giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.  Decorsi
          ulteriori trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
          quarantacinque giorni, il Presidente esercita  le  funzioni
          del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il
          Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non
          superiore comunque  a  centottanta  giorni.  Qualora  siano
          designati membri della Comunita' del parco  sindaci  di  un
          comune oppure presidenti di una comunita' montana,  di  una
          provincia o di una regione  presenti  nella  Comunita'  del
          parco, la cessazione  dalla  predetta  carica  a  qualsiasi
          titolo comporta la  decadenza  immediata  dall'incarico  di
          membro del consiglio direttivo e  il  conseguente  rinnovo,
          entro  quarantacinque  giorni   dalla   cessazione,   della
          designazione. La stessa  norma  si  applica  nei  confronti
          degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. 
              6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno  un
          vice  presidente  scelto  tra  i  membri  designati   dalla
          Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata da  tre
          componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita'  e
          con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 
              7. Il Consiglio direttivo e'  legittimamente  insediato
          quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 
              8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
          questioni generali ed in particolare sui bilanci, che  sono
          approvati dal Ministro dell'ambiente  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sui regolamenti e  sulla  proposta  di
          piano per il parco  di  cui  all'art.  12,  esprime  parere
          vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
          all'art. 14. 
              8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio
          direttivo, sentito il parere della Comunita' del  parco  ed
          e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica  la
          legittimita' e puo' richiederne il riesame  entro  sessanta
          giorni dal ricevimento.  L'Ente  parco  deve  controdedurre
          entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  alle   eventuali
          osservazioni di legittimita' del  Ministero  dell'ambiente,
          con deliberazione  del  consiglio  direttivo.  Il  Ministro
          dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
          successivi trenta giorni. 
              9.  Lo  statuto  dell'Ente  definisce  in   ogni   caso
          l'organizzazione interna, le  modalita'  di  partecipazione
          popolare, le forme di pubblicita' degli atti. 
              10. Il Collegio dei  revisori  dei  conti  esercita  il
          riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco  secondo  le
          norme  di  contabilita'  dello  Stato  e  sulla  base   dei
          regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati  dal
          Ministro  del  tesoro   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da  parte
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, in  qualita'  di  amministrazione  vigilante,  ai
          sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere
          di  adozione  o  di  modificazione   degli   statuti,   dei
          regolamenti e delle piante  organiche  sono  corredate  del
          parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei
          revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del
          tesoro  ed  e'  formato  da  tre  componenti   scelti   tra
          funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra
          iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei  conti.  Essi
          sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno  in
          qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla  regione  o,
          d'intesa, dalle regioni interessate. 
              11. Il direttore del parco e'  nominato,  con  decreto,
          dal Ministro dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa  di  tre
          candidati proposti dal  consiglio  direttivo  tra  soggetti
          iscritti ad un albo di idonei all'esercizio  dell'attivita'
          di  direttore  di  parco  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente,  al  quale  si  accede  mediante   procedura
          concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede  a
          stipulare con il direttore nominato un  apposito  contratto
          di diritto privato per una durata non  superiore  a  cinque
          anni.  L'iscrizione  nell'albo  dura  cinque  anni,   salvo
          rinnovo mediante le procedure di cui al primo  periodo  del
          presente comma. 
              11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali
          e'  affidata  al  direttore  del  parco,  che  esercita  le
          funzioni di cui all'art.  5,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei  programmi
          ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal  Presidente
          e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 17, comma  1,
          lettere da d) a e-bis), del citato decreto  legislativo  n.
          165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione  dei
          connessi atti anche a rilevanza esterna. 
              12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica  cinque
          anni. 
              12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli  altri
          componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei
          Collegi dei  revisori  dei  conti  degli  Enti  parco,  ivi
          compresi quelli di cui al  comma  1  dell'art.  35,  spetta
          un'indennita' di carica articolata  in  un  compenso  annuo
          fisso e in gettoni di presenza per la  partecipazione  alle
          riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta  esecutiva,
          nell'ammontare   fissato   con   decreto    del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 9  gennaio  2001,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio  2001,  e  con  la
          procedura indicata nella  circolare  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. 
              13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui
          alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
          nella tabella IV allegata alla medesima legge. 
              14.  La  pianta  organica  di  ogni   Ente   parco   e'
          commisurata alle risorse  finalizzate  alle  spese  per  il
          personale ad esso assegnate. Per le finalita' di  cui  alla
          presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
          e di  manodopera  con  contratti  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato ai sensi dei contratti collettivi  di  lavoro
          vigenti per il settore agricolo-forestale. 
              14-bis. Per la  realizzazione  di  piani,  programmi  e
          progetti, ferma restando la  possibilita'  di  ricorrere  a
          procedure di affidamento di  evidenza  pubblica,  gli  enti
          parco nazionali possono avvalersi  della  societa'  di  cui
          all'art. 1, comma 503, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica . 
              15.  Il  Consiglio  direttivo  puo'  nominare  appositi
          comitati  di  consulenza  o  avvalersi  di  consulenti  per
          problemi  specifici  nei  settori  di  attivita'  dell'Ente
          parco.». 
              «Art. 11 (Regolamento del parco). - 1.  Il  regolamento
          del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite
          entro il territorio del  parco  ed  e'  adottato  dall'Ente
          parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per
          il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre  sei  mesi
          dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei
          termini  di  cui  al  periodo   precedente,   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si
          sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con  la
          nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
          il quale provvede entro tre mesi. 
              2. Allo  scopo  di  garantire  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  cui  all'art.  1   e   il   rispetto   delle
          caratteristiche  naturali,   paesistiche,   antropologiche,
          storiche e culturali  locali  proprie  di  ogni  parco,  il
          regolamento del parco disciplina in particolare: 
                a) la tipologia e  le  modalita'  di  costruzione  di
          opere e manufatti; 
                b)  lo  svolgimento  delle   attivita'   artigianali,
          commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; 
                c) il soggiorno e la circolazione  del  pubblico  con
          qualsiasi mezzo di trasporto; 
                d) lo svolgimento di attivita'  sportive,  ricreative
          ed educative; 
                e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica
          e biosanitaria; 
                f) i limiti alle  emissioni  sonore,  luminose  o  di
          altro genere, nell'ambito della legislazione in materia; 
                g) lo  svolgimento  delle  attivita'  da  affidare  a
          interventi di occupazione giovanile, di  volontariato,  con
          particolare riferimento alle comunita' terapeutiche,  e  al
          servizio civile alternativo; 
                h)  l'accessibilita'   nel   territorio   del   parco
          attraverso  percorsi  e  strutture  idonee  per   disabili,
          portatori di handicap e anziani. 
              2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi'  gli
          usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali
          delle popolazioni  residenti  sul  territorio,  nonche'  le
          espressioni    culturali    proprie    e    caratteristiche
          dell'identita' delle  comunita'  locali  e  ne  prevede  la
          tutela  anche   mediante   disposizioni   che   autorizzino
          l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai
          costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le  norme
          in materia di divieto di attivita' venatoria  previste  dal
          presente articolo. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei  parchi  sono
          vietate le attivita' e le opere che  possono  compromettere
          la salvaguardia del paesaggio  e  degli  ambienti  naturali
          tutelati con particolare riguardo alla flora e  alla  fauna
          protette e  ai  rispettivi  habitat.  In  particolare  sono
          vietati: 
                a) la cattura,  l'uccisione,  il  danneggiamento,  il
          disturbo  delle  specie   animali;   la   raccolta   e   il
          danneggiamento delle specie vegetali, salvo  nei  territori
          in cui sono consentite le  attivita'  agro-silvo-pastorali,
          nonche'  l'introduzione  di  specie  estranee,  vegetali  o
          animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; 
                b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e  di
          discariche, nonche' l'asportazione di minerali; 
                c) la modificazione del regime delle acque; 
                d) lo svolgimento di attivita'  pubblicitarie  al  di
          fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; 
                e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi  mezzo  di
          distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; 
                f) l'introduzione, da  parte  di  privati,  di  armi,
          esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o  di  cattura,  se
          non autorizzati; 
                g) l'uso di fuochi all'aperto; 
                h) il sorvolo  di  velivoli  non  autorizzato,  salvo
          quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. 
              4. Il regolamento  del  parco  stabilisce  altresi'  le
          eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per  quanto
          riguarda la lettera a) del medesimo comma 3,  esso  prevede
          eventuali prelievi  faunistici  ed  eventuali  abbattimenti
          selettivi, necessari  per  ricomporre  squilibri  ecologici
          accertati dall'Ente parco. Prelievi e  abbattimenti  devono
          avvenire per iniziativa e sotto la diretta  responsabilita'
          e  sorveglianza  dell'Ente  parco  ed  essere  attuati  dal
          personale   dell'Ente   parco   o   da   persone   all'uopo
          espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. 
              5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle
          collettivita'  locali,  che  sono  esercitati  secondo   le
          consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di  caccia
          delle collettivita' locali o altri usi civici  di  prelievi
          faunistici sono liquidati dal competente commissario per la
          liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco. 
              6. Il regolamento del parco e' approvato  dal  Ministro
          dell'ambiente su proposta dell'Ente  parco,  previo  parere
          degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta
          giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le  regioni
          e le province autonome interessate che si  esprimono  entro
          novanta  giorni,  decorsi  i  quali  l'intesa  si   intende
          acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni
          dopo la sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana.  Entro  tale  termine  i  comuni  sono
          tenuti  ad  adeguare   alle   sue   previsioni   i   propri
          regolamenti. Decorso inutilmente  il  predetto  termine  le
          disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle
          del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.». 
              «Art. 12 (Piano per il  parco).  -  1.  La  tutela  dei
          valori naturali ed ambientali nonche'  storici,  culturali,
          antropologici  tradizionali  affidata  all'Ente  parco   e'
          perseguita attraverso lo strumento del piano per il  parco,
          di seguito denominato «piano», che  deve,  in  particolare,
          disciplinare i seguenti contenuti: 
                a)  organizzazione  generale  del  territorio  e  sua
          articolazione in  aree  o  parti  caratterizzate  da  forme
          differenziate di uso, godimento e tutela; 
                b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato  e
          norme di attuazione relative  con  riferimento  alle  varie
          aree o parti del piano; 
                c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con
          particolare  riguardo  ai  percorsi,  accessi  e  strutture
          riservati ai disabili, ai  portatori  di  handicap  e  agli
          anziani; 
                d) sistemi di attrezzature e servizi per la  gestione
          e la funzione sociale del parco, musei, centri  di  visite,
          uffici   informativi,   aree   di   campeggio,    attivita'
          agroturistiche; 
                e) indirizzi  e  criteri  per  gli  interventi  sulla
          flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere . 
              2. Il piano suddivide il territorio in base al  diverso
          grado di protezione, prevedendo: 
                a) riserve integrali nelle quali l'ambiente  naturale
          e' conservato nella sua integrita'; 
                b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato
          costruire nuove opere  edilizie,  ampliare  le  costruzioni
          esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
          Possono  essere  tuttavia   consentite   le   utilizzazioni
          produttive    tradizionali,    la    realizzazione    delle
          infrastrutture strettamente necessarie, nonche'  interventi
          di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente  parco.
          Sono altresi' ammesse opere  di  manutenzione  delle  opere
          esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del  primo  comma
          dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; 
                c) aree di protezione nelle quali, in armonia con  le
          finalita' istitutive ed in conformita' ai criteri  generali
          fissati dall'Ente parco, possono  continuare,  secondo  gli
          usi  tradizionali  ovvero  secondo  metodi  di  agricoltura
          biologica, le  attivita'  agro-silvo-pastorali  nonche'  di
          pesca e raccolta di prodotti naturali, ed  e'  incoraggiata
          anche la produzione artigianale di qualita'.  Sono  ammessi
          gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b)  e
          c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge  n.  457
          del 1978 , salvo l'osservanza delle norme  di  piano  sulle
          destinazioni d'uso; 
                d) aree di promozione  economica  e  sociale  facenti
          parte del medesimo ecosistema, piu' estesamente  modificate
          dai  processi  di   antropizzazione,   nelle   quali   sono
          consentite   attivita'   compatibili   con   le   finalita'
          istitutive del parco e finalizzate al  miglioramento  della
          vita  socio-culturale  delle  collettivita'  locali  e   al
          miglior godimento del parco da parte dei visitatori. 
              3. Il piano e' predisposto e adottato  dall'Ente  parco
          entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi,  in
          base ai criteri ed alle finalita' della presente legge.  La
          Comunita' del parco partecipa alla definizione dei  criteri
          riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati
          dal consiglio direttivo del parco  ed  esprime  il  proprio
          parere sul piano stesso. [...] 
              4. Il piano di cui al comma 3  adottato  dal  Consiglio
          direttivo dell'Ente parco e' depositato per sessanta giorni
          presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane e  delle
          regioni interessate; chiunque  puo'  prenderne  visione  ed
          estrarne copia. Entro tale termine chiunque puo' presentare
          osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco  esprime  il
          proprio parere entro trenta giorni. Entro  sessanta  giorni
          dal ricevimento di tale  parere  la  regione  si  pronuncia
          sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente  parco
          per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c)
          del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente  parco,  anche
          con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui
          alla lettera d) del medesimo  comma  2,  approva  il  piano
          tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso
          in sede di valutazione  ambientale  strategica  di  cui  al
          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   avviata
          contestualmente dall'Ente parco nella qualita' di autorita'
          procedente, e nel cui ambito e' acquisito il parere, per  i
          profili di competenza,  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo. Qualora il piano  non
          sia   definitivamente   approvato   entro    dodici    mesi
          dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso e'  approvato,
          in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere,  entro  i
          successivi  centoventi  giorni  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano
          paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143  del  codice
          dei beni culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia
          stato adeguato ai sensi dell'art. 156 del medesimo  decreto
          legislativo. 
              5. in caso di inosservanza dei termini di cui al  comma
          3,  si  sostituisce  all'amministrazione  inadempiente   il
          Ministro dell'ambiente, che provvede nei  medesimi  termini
          con un commissario ad acta. 
              6. Il piano  e'  modificato  con  la  stessa  procedura
          necessaria alla  sua  approvazione  ed  e'  aggiornato  con
          identica modalita' almeno ogni dieci anni. 
              7. Il piano ha effetto  di  dichiarazione  di  pubblico
          generale interesse e di urgenza e di  indifferibilita'  per
          gli interventi in  esso  previsti  e  sostituisce  ad  ogni
          livello  i  piani  paesistici,  i  piani   territoriali   o
          urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 
              8. Il piano  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale  della
          regione ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle
          amministrazioni e dei privati.». 
              «Art. 15 (Acquisti, espropriazioni ed indennizzi). - 1.
          L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al  comma  7,
          puo' prendere in locazione immobili compresi  nel  parco  o
          acquisirli, anche mediante espropriazione o  esercizio  del
          diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo  le  norme
          generali vigenti. 
              1-bis. I beni demaniali o  aventi  il  medesimo  regime
          giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del
          parco nazionale che, alla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, non  siano  stati  gia'  affidati  a
          soggetti terzi,  ad  eccezione  di  quelli  destinati  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere  dati  in
          concessione gratuita all'Ente parco ai  fini  della  tutela
          dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta,  se
          da esso richiesti, per un periodo di nove anni,  ovvero  di
          durata inferiore se  richiesta  dallo  stesso  Ente  parco,
          fatta  salva  l'eventuale  estensione  della  durata  della
          concessione ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
          settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla gestione
          dei  beni  demaniali   con   le   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere
          rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato  diniego
          da parte del soggetto competente. 
              1-quater. L'Ente parco puo' concedere i beni  demaniali
          di  cui  al  comma  1-bis,  dietro  il  pagamento   di   un
          corrispettivo. La concessione gratuita  di  beni  demaniali
          all'ente parco non modifica la titolarita'  di  tali  beni,
          che rimangono in capo al soggetto concedente. 
              2.  I  vincoli  derivanti  dal  piano  alle   attivita'
          agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base
          di principi equitativi. I vincoli, temporanei  o  parziali,
          relativi ad attivita' gia'  ritenute  compatibili,  possono
          dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano  conto  dei
          vantaggi e degli  svantaggi  derivanti  dall'attivita'  del
          parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  della  presente  legge  il  Ministro
          dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione  del
          presente comma. 
              3. L'Ente  parco  e'  tenuto  a  indennizzare  i  danni
          provocati dalla fauna selvatica del parco. 
              4. Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per
          la liquidazione e la corresponsione  degli  indennizzi,  da
          corrispondersi entro novanta  giorni  dal  verificarsi  del
          documento. 
              5.  L'Ente  parco  ha   diritto   di   prelazione   sul
          trasferimento  a  titolo  oneroso  della  proprieta'  e  di
          diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve
          e delle aree di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e  b),
          salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui  al
          primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n.  590
          , e successive modificazioni e integrazioni. 
              6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre
          mesi dalla  notifica  della  proposta  di  alienazione.  La
          proposta deve contenere la descrizione catastale dei  beni,
          la data della trasmissione del possesso, l'indicazione  del
          prezzo e delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante
          causa  non  provveda  a  tale  notificazione  o  il  prezzo
          notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco
          puo',  entro  un  anno  dalla  trascrizione  dell'atto   di
          compravendita,  esercitare  il  diritto  di  riscatto   nei
          confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente
          causa a qualsiasi titolo. 
              7. L'Ente  parco  provvede  ad  istituire  nel  proprio
          bilancio un apposito capitolo, con  dotazione  adeguata  al
          prevedibile fabbisogno, per il pagamento  di  indennizzi  e
          risarcimenti,  formulando  un   apposito   programma,   con
          opportune priorita'.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10,  comma  1,  della
          legge 21 novembre 2000, n.  353,  recante  Legge-quadro  in
          materia di  incendi  boschivi,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 2000, n.  280,come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni).  -  1.  Le
          zone boscate ed i pascoli i  cui  soprassuoli  siano  stati
          percorsi dal  fuoco  non  possono  avere  una  destinazione
          diversa da  quella  preesistente  all'incendio  per  almeno
          quindici anni. E' comunque  consentita  la  costruzione  di
          opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
          incolumita'  e  dell'ambiente.  In  tutti   gli   atti   di
          compravendita di aree e  immobili  situati  nelle  predette
          zone, stipulati entro quindici anni dagli  eventi  previsti
          dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
          vincolo  di  cui  al  primo  periodo,  pena   la   nullita'
          dell'atto. Nei comuni sprovvisti  di  piano  regolatore  e'
          vietata per dieci anni ogni edificazione  su  area  boscata
          percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni,  sui
          predetti soprassuoli, la realizzazione di  edifici  nonche'
          di strutture e infrastrutture finalizzate  ad  insediamenti
          civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi  in  cui
          detta realizzazione sia stata prevista in  data  precedente
          l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
          Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli,  le
          attivita' di  rimboschimento  e  di  ingegneria  ambientale
          sostenute  con   risorse   finanziarie   pubbliche,   salvo
          specifica autorizzazione concessa dalla direzione  generale
          competente in materia del Ministero dell'ambiente,  per  le
          aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
          negli altri casi, per documentate  situazioni  di  dissesto
          idrogeologico e nelle situazioni  in  cui  sia  urgente  un
          intervento per la tutela di particolari valori ambientali e
          paesaggistici.  Sono  altresi'  vietati  per  dieci   anni,
          limitatamente ai soprassuoli delle  zone  boscate  percorsi
          dal  fuoco,  il  pascolo  e  la  caccia.  I  contratti  che
          costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili
          situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati  entro
          due anni dal fatto  sono  trasmessi,  a  cura  dell'Agenzia
          delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione,  al
          prefetto  e  al  procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale competente. La disposizione  di  cui  al  periodo
          precedente si applica anche con riguardo  ai  contratti  di
          affitto e  di  locazione  relativi  alle  predette  aree  e
          immobili. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 227, del  decreto-legge
          del 19 maggio  2020,  n.  34,  recante  Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali). -
          1. Per far fronte ai danni diretti  e  indiretti  derivanti
          dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone
          economiche ambientali (ZEA) di cui all'art. 4-ter, commi  1
          e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  141,
          nonche'  nelle  aree  marine  protette   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e  del  mare,  e'  istituito  un  Fondo  con  la
          dotazione di 40 milioni di euro per  l'anno  2020  volto  a
          riconoscere  un  ulteriore  contributo  straordinario  alle
          micro e piccole imprese che svolgono  attivita'  economiche
          eco-compatibili,  ivi  incluse  le   attivita'   di   guida
          escursionistica  ambientale  aderenti   alle   associazioni
          professionali di cui all'art.  2  della  legge  14  gennaio
          2013, n. 4, e di guida del parco ai  sensi  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto  una  riduzione
          del fatturato  in  conseguenza  dell'emergenza  determinata
          dalla diffusione del Covid-19. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40  milioni
          di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi  dell'art.
          265. 
              3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino  ad
          esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma  1,  in
          proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel
          periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello
          stesso periodo del 2020, secondo le modalita' definite  con
          uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  fini  della
          corresponsione del contributo straordinario, le  imprese  e
          gli operatori di cui al comma  1  devono  risultare  attivi
          alla data del 31 dicembre 2019,  avere  la  sede  operativa
          all'interno di una ZEA o  operare  all'interno  di  un'area
          marina protetta, svolgere attivita' eco-compatibile secondo
          quanto definito dal suddetto  decreto  ed  essere  iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  o   alle   forme
          esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione
          separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335. Il contributo non  concorre  alla  formazione
          del reddito, ai sensi del Testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917 ed e'  riconosciuto  nel  rispetto
          delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo  e   del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   "de   minimis"   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  4-ter,  comma  2,  del
          decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111,  recante  Misure
          urgenti per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
          direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
          termine  di  cui  all'art.  48,  commi   11   e   13,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  4-ter  (Misure  per  contrastare  i  cambiamenti
          climatici e migliorare la  qualita'  dell'aria  nelle  aree
          protette nazionali e nei centri urbani). - (Omissis). 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito  dei
          progetti finanziati ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettere
          a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo  13  marzo
          2013,  n.  30,  una  quota  dei  proventi  delle  aste   di
          competenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare per gli anni 2020,  2021  e  2022  e'
          destinata a contributi in  favore  delle  micro  e  piccole
          imprese con sede legale operativa all'interno di  una  ZEA,
          che svolgono attivita' economiche eco-compatibili,  secondo
          modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1. 
              (Omissis).».