Art. 55
Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle
regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,
nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione
della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono
l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine
senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi
nella terna» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato, sessanta
giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non puo' essere
nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale carica
per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di
Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.»;
1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione
delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della
parita' di genere»;
2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.»;
1) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: «11-bis. La
gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore
del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione
dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal
Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.
165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi
atti anche a rilevanza esterna.»;
2) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. Per la
realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la
possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di
un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre
mesi.»;
2) al comma 6, dopo le parole «e' approvato dal Ministro
dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti «su proposta dell'Ente
parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con le regioni e le
province autonome interessate» sono inserite le seguenti: «che si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende
acquisita»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono
aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo e' soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole «adottato e' depositato per
quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per
sessanta giorni»;
2.2. al secondo periodo, le parole «Entro i successivi
quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tale
termine»;
2.3. al terzo periodo la parola «centoventi» e' sostituita
dalla seguente: «sessanta», nonche' le parole «emana il provvedimento
d'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «approva il piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo»;
2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente «Qualora il
piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi
dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via
sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi
centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo qualora non sia
vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato
adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto
legislativo.».
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e
sociale). - 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del
parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai
comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura
2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti,
salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se
richiesta dallo stesso Ente parco, fatta salva l'eventuale estensione
della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla gestione dei beni
demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere
rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte
del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco puo' concedere i beni demaniali di cui
al comma 1-bis, dietro il pagamento di un corrispettivo. La
concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la
titolarita' di tali beni, che rimangono in capo al soggetto
concedente.».
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti
all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo,
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
le parole «dal Ministro» sono sostituite con le seguenti: «dalla
direzione generale competente in materia del Ministero».
3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141,» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle aree marine
protette,» e le parole: «alle micro, piccole e medie imprese» sono
sostituite dalle seguenti: «alle micro e piccole imprese»;
b) al comma 3, le parole: «avere sede legale e operativa nei comuni
aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso
all'interno di una ZEA» sono sostituite dalle seguenti: «avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di
un'area marina protetta».
3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, le parole: «micro, piccole e medie imprese con sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA» sono sostituite
dalle seguenti: «micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 9, 11, 12
e 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge
quadro sulle aree protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita'
di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel
territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio
ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una
terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in
possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di
gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta
giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle
regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia
raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del
Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nonche' dell'ente parco
interessato, sessanta giorni prima della scadenza del
Presidente in carica. Non puo' essere nominato Presidente
di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale carica per due
mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente
di Ente parco si applica la disciplina in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina
l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal
Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed
indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio
direttivo nella seduta successiva.
4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e
da otto componenti nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva
designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le
Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30
giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente
detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina
dei soggetti designati. I componenti del Consiglio
Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente
qualificati in materia di aree protette e biodiversita',
secondo le seguenti modalita':
a) quattro, su designazione della Comunita' del
parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e
direzione delle aree naturali protette deve essere
rispettato il criterio della parita' di genere;
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi
ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di
quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni
del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il
Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non
superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano
designati membri della Comunita' del parco sindaci di un
comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunita' del
parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi
titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di
membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo,
entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della
designazione. La stessa norma si applica nei confronti
degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un
vice presidente scelto tra i membri designati dalla
Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre
componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e
con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato
quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono
approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di
piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere
vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
all'art. 14.
8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio
direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed
e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la
legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta
giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre
entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali
osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente,
con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro
dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
successivi trenta giorni.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso
l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione
popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le
norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei
regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai
sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere
di adozione o di modificazione degli statuti, dei
regolamenti e delle piante organiche sono corredate del
parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei
revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del
tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi
sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in
qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o,
d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto
di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo
rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del
presente comma.
11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali
e' affidata al direttore del parco, che esercita le
funzioni di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi
ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente
e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.
165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei
connessi atti anche a rilevanza esterna.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni.
12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri
componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei
Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi
compresi quelli di cui al comma 1 dell'art. 35, spetta
un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo
fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle
riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la
procedura indicata nella circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e'
commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il
personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
e di manodopera con contratti a tempo determinato ed
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro
vigenti per il settore agricolo-forestale.
14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e
progetti, ferma restando la possibilita' di ricorrere a
procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti
parco nazionali possono avvalersi della societa' di cui
all'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica .
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi
comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per
problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente
parco.».
«Art. 11 (Regolamento del parco). - 1. Il regolamento
del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite
entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente
parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per
il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre sei mesi
dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei
termini di cui al periodo precedente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la
nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
il quale provvede entro tre mesi.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle
finalita' di cui all'art. 1 e il rispetto delle
caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il
regolamento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalita' di costruzione di
opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attivita' artigianali,
commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con
qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative
ed educative;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica
e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di
altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a
interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al
servizio civile alternativo;
h) l'accessibilita' nel territorio del parco
attraverso percorsi e strutture idonee per disabili,
portatori di handicap e anziani.
2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali
delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le
espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la
tutela anche mediante disposizioni che autorizzino
l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme
in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal
presente articolo.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono
vietate le attivita' e le opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il
disturbo delle specie animali; la raccolta e il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori
in cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali,
nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o
animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di
discariche, nonche' l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di
fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di
distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi,
esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se
non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo
quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' le
eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto
riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede
eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita'
e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal
personale dell'Ente parco o da persone all'uopo
espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettivita' locali, che sono esercitati secondo le
consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia
delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi
faunistici sono liquidati dal competente commissario per la
liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro
dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere
degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta
giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni
e le province autonome interessate che si esprimono entro
novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende
acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono
tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le
disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle
del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.».
«Art. 12 (Piano per il parco). - 1. La tutela dei
valori naturali ed ambientali nonche' storici, culturali,
antropologici tradizionali affidata all'Ente parco e'
perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco,
di seguito denominato «piano», che deve, in particolare,
disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua
articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e
norme di attuazione relative con riferimento alle varie
aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con
particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture
riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli
anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione
e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite,
uffici informativi, aree di campeggio, attivita'
agroturistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla
flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere .
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso
grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale
e' conservato nella sua integrita';
b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato
costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni
esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni
produttive tradizionali, la realizzazione delle
infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi
di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco.
Sono altresi' ammesse opere di manutenzione delle opere
esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le
finalita' istitutive ed in conformita' ai criteri generali
fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli
usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica, le attivita' agro-silvo-pastorali nonche' di
pesca e raccolta di prodotti naturali, ed e' incoraggiata
anche la produzione artigianale di qualita'. Sono ammessi
gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e
c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457
del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle
destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti
parte del medesimo ecosistema, piu' estesamente modificate
dai processi di antropizzazione, nelle quali sono
consentite attivita' compatibili con le finalita'
istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della
vita socio-culturale delle collettivita' locali e al
miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano e' predisposto e adottato dall'Ente parco
entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in
base ai criteri ed alle finalita' della presente legge. La
Comunita' del parco partecipa alla definizione dei criteri
riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati
dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio
parere sul piano stesso. [...]
4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio
direttivo dell'Ente parco e' depositato per sessanta giorni
presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane e delle
regioni interessate; chiunque puo' prenderne visione ed
estrarne copia. Entro tale termine chiunque puo' presentare
osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il
proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni
dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia
sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco
per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche
con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui
alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso
in sede di valutazione ambientale strategica di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata
contestualmente dall'Ente parco nella qualita' di autorita'
procedente, e nel cui ambito e' acquisito il parere, per i
profili di competenza, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Qualora il piano non
sia definitivamente approvato entro dodici mesi
dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso e' approvato,
in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i
successivi centoventi giorni con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano
paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia
stato adeguato ai sensi dell'art. 156 del medesimo decreto
legislativo.
5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma
3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il
Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini
con un commissario ad acta.
6. Il piano e' modificato con la stessa procedura
necessaria alla sua approvazione ed e' aggiornato con
identica modalita' almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico
generale interesse e di urgenza e di indifferibilita' per
gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni
livello i piani paesistici, i piani territoriali o
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle
amministrazioni e dei privati.».
«Art. 15 (Acquisti, espropriazioni ed indennizzi). - 1.
L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7,
puo' prendere in locazione immobili compresi nel parco o
acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del
diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme
generali vigenti.
1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime
giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del
parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, non siano stati gia' affidati a
soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla
difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in
concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se
da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di
durata inferiore se richiesta dallo stesso Ente parco,
fatta salva l'eventuale estensione della durata della
concessione ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla gestione
dei beni demaniali con le risorse disponibili a
legislazione vigente.
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere
rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego
da parte del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco puo' concedere i beni demaniali
di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento di un
corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali
all'ente parco non modifica la titolarita' di tali beni,
che rimangono in capo al soggetto concedente.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attivita'
agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base
di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali,
relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono
dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei
vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' del
parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del
presente comma.
3. L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni
provocati dalla fauna selvatica del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per
la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da
corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del
documento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul
trasferimento a titolo oneroso della proprieta' e di
diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve
e delle aree di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b),
salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al
primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590
, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre
mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La
proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni,
la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del
prezzo e delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante
causa non provveda a tale notificazione o il prezzo
notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco
puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di
compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei
confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente
causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio
bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al
prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e
risarcimenti, formulando un apposito programma, con
opportune priorita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 353, recante Legge-quadro in
materia di incendi boschivi, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280,come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni). - 1. Le
zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente all'incendio per almeno
quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti
dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita'
dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e'
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata
percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche'
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui
detta realizzazione sia stata prevista in data precedente
l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale
competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le
aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e
paesaggistici. Sono altresi' vietati per dieci anni,
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi
dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che
costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili
situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro
due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia
delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al
prefetto e al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche con riguardo ai contratti di
affitto e di locazione relativi alle predette aree e
immobili.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 227, del decreto-legge
del 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali). -
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'art. 4-ter, commi 1
e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
nonche' nelle aree marine protette nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un Fondo con la
dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a
riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle
micro e piccole imprese che svolgono attivita' economiche
eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di guida
escursionistica ambientale aderenti alle associazioni
professionali di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione
del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata
dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art.
265.
3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad
esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in
proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel
periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello
stesso periodo del 2020, secondo le modalita' definite con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della
corresponsione del contributo straordinario, le imprese e
gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi
alla data del 31 dicembre 2019, avere la sede operativa
all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area
marina protetta, svolgere attivita' eco-compatibile secondo
quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme
esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione
del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-ter, comma 2, del
decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111, recante Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Misure per contrastare i cambiamenti
climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree
protette nazionali e nei centri urbani). - (Omissis).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei
progetti finanziati ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettere
a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata a contributi in favore delle micro e piccole
imprese con sede legale operativa all'interno di una ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo
modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1.
(Omissis).».