Art. 55 bis 
 
 
         Semplificazioni per interventi su impianti sportivi 
 
  1. All'articolo  62  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di prevenire il  consumo  di  suolo  e  di  rendere
maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere
competizioni agonistiche di livello  professionistico,  nonche'  allo
scopo di garantire  l'adeguamento  di  tali  impianti  agli  standard
internazionali di  sicurezza,  salute  e  incolumita'  pubbliche,  il
soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo'
procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13,  136  e  140  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di
interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto  dei  soli
specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di  cui  sia
strettamente necessaria a fini testimoniali  la  conservazione  o  la
riproduzione  anche  in  forme  e  dimensioni   diverse   da   quella
originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora  presenti,  e'
rimessa al Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche
distaccata  dal  nuovo  impianto  sportivo,  mediante  interventi  di
ristrutturazione  o  sostituzione  edilizia   volti   alla   migliore
fruibilita'  dell'impianto  medesimo.  Il  provvedimento  di  cui  al
periodo precedente e' adottato entro il  termine  di  novanta  giorni
dalla richiesta del proprietario o del  concessionario  dell'impianto
sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta  giorni  per
l'acquisizione di documenti che non  siano  gia'  in  possesso  della
sovrintendenza territorialmente  competente  e  che  siano  necessari
all'istruttoria. Decorso tale termine senza che  il  Ministero  abbia
completato la verifica, il vincolo di  tutela  artistica,  storica  e
culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e  cessano  gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia'
adottate. 
  1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al  comma  1-bis,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  tiene
conto  che  l'esigenza   di   preservare   il   valore   testimoniale
dell'impianto e' recessiva  rispetto  all'esigenza  di  garantire  la
funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della  sicurezza,  della
salute e della incolumita' pubbliche, nonche'  dell'adeguamento  agli
standard internazionali e della sostenibilita'  economico-finanziaria
dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche  ai  fini
delle  valutazioni  di  impatto  ambientale   e   di   compatibilita'
paesaggistica dell'intervento». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 62  del  citato
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  recante  Disposizioni
          urgenti in materia finanziaria, iniziative a  favore  degli
          enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
          da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 62. (Costruzione di impianti sportivi). -  1.  Lo
          studio di  fattibilita'  di  cui  all'art.  1,  comma  304,
          lettera a), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  come
          modificata dal  presente  articolo,  predisposto  ai  sensi
          dell'art. 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50,  puo'  comprendere,  ai  fini  del  raggiungimento  del
          complessivo        equilibrio         economico-finanziario
          dell'iniziativa o della valorizzazione  del  territorio  in
          termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione
          di  immobili  con  destinazioni  d'uso  diverse  da  quella
          sportiva, complementari o  funzionali  al  finanziamento  o
          alla fruibilita'  dell'impianto  sportivo,  con  esclusione
          della  realizzazione  di  nuovi   complessi   di   edilizia
          residenziale.  Tali   immobili   devono   essere   compresi
          nell'ambito del territorio  urbanizzato  comunale  in  aree
          contigue    all'intervento    di    costruzione    o     di
          ristrutturazione dell'impianto sportivo,  al  cui  interno,
          ove abbia una capienza superiore  a  5.000  posti,  possono
          essere realizzati anche  alloggi  di  servizio  strumentali
          alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della  societa'
          o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite  del
          20 per cento della superficie utile. I  suddetti  immobili,
          nel caso di impianti sportivi pubblici, sono  acquisiti  al
          patrimonio pubblico comunale.  Lo  studio  di  fattibilita'
          puo' prevedere la demolizione dell'impianto da  dismettere,
          la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria  e
          sagoma diverse, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere d) e
          f),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  nonche'
          la sua riconversione o  riutilizzazione  a  fini  sportivi.
          Laddove si tratti di interventi da realizzare  su  aree  di
          proprieta' pubblica o su impianti pubblici  esistenti,  per
          il    raggiungimento     del     complessivo     equilibrio
          economico-finanziario   dell'iniziativa,   lo   studio   di
          fattibilita' puo' contemplare la cessione  del  diritto  di
          superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la
          cessione  del  diritto  di  superficie  o  del  diritto  di
          usufrutto di altri immobili di  proprieta'  della  pubblica
          amministrazione. Il diritto di superficie e il  diritto  di
          usufrutto non possono avere una durata superiore  a  quella
          della concessione di cui all'art. 168, comma 2, del  codice
          di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
          comunque non possono essere  ceduti,  rispettivamente,  per
          piu' di novanta e di trenta  anni.  Nel  caso  di  impianti
          sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare  di
          cui all'art. 1, comma  304,  lettera  a),  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147,  nel  rispetto  delle  procedure  di
          affidamento  previste  dal  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo  n.  50  del  2016,  esamina   comparativamente
          eventuali  istanze  concorrenti  individuando   quella   da
          dichiarare  di  interesse  pubblico  e  da  ammettere  alla
          conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b)  del
          medesimo comma 304 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.
          Il  verbale  conclusivo   della   conferenza   di   servizi
          preliminare e' pubblicato nel sito  internet  istituzionale
          del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione. 
              1-bis. Al fine di prevenire il consumo di  suolo  e  di
          rendere  maggiormente  efficienti  gli  impianti   sportivi
          destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello
          professionistico,   nonche'   allo   scopo   di   garantire
          l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali
          di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche,  il  soggetto
          che intenda realizzare gli interventi di  cui  al  comma  1
          puo' procedere anche in deroga agli articoli  10,  12,  13,
          136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  alle
          eventuali dichiarazioni di interesse culturale  o  pubblico
          gia' adottate, nel rispetto  dei  soli  specifici  elementi
          strutturali,  architettonici   o   visuali   di   cui   sia
          strettamente   necessaria   a    fini    testimoniali    la
          conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni
          diverse da  quella  originaria.  L'individuazione  di  tali
          elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne
          indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata
          dal  nuovo  impianto  sportivo,  mediante   interventi   di
          ristrutturazione  o  sostituzione   edilizia   volti   alla
          migliore    fruibilita'    dell'impianto    medesimo.    Il
          provvedimento di cui  al  periodo  precedente  e'  adottato
          entro il termine di  novanta  giorni  dalla  richiesta  del
          proprietario o del concessionario  dell'impianto  sportivo,
          prorogabile una sola volta di ulteriori trenta  giorni  per
          l'acquisizione di documenti che non siano gia' in  possesso
          della  sovrintendenza  territorialmente  competente  e  che
          siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza
          che il Ministero abbia completato la verifica,  il  vincolo
          di  tutela  artistica,  storica   e   culturale   ricadente
          sull'impianto sportivo viene meno  e  cessano  gli  effetti
          delle dichiarazioni di  interesse  culturale  eventualmente
          gia' adottate. 
              1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al  comma
          1-bis, il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e
          per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare  il
          valore testimoniale  dell'impianto  e'  recessiva  rispetto
          all'esigenza di garantire  la  funzionalita'  dell'impianto
          medesimo ai fini della  sicurezza,  della  salute  e  della
          incolumita'  pubbliche,   nonche'   dell'adeguamento   agli
          standard    internazionali    e    della     sostenibilita'
          economico-finanziaria dell'impianto. La  predetta  esigenza
          prevalente  rileva  anche  ai  fini  delle  valutazioni  di
          impatto  ambientale  e  di   compatibilita'   paesaggistica
          dell'intervento. 
              2. - 5-ter. (Omissis).».