Art. 55 bis
Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere
maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere
competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo
scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard
internazionali di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il
soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo'
procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di
interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto dei soli
specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia
strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la
riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella
originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, e'
rimessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche
distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di
ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore
fruibilita' dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al
periodo precedente e' adottato entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto
sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per
l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso della
sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari
all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia
completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e
culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia'
adottate.
1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo tiene
conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale
dell'impianto e' recessiva rispetto all'esigenza di garantire la
funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della
salute e della incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli
standard internazionali e della sostenibilita' economico-finanziaria
dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini
delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita'
paesaggistica dell'intervento».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 62. (Costruzione di impianti sportivi). - 1. Lo
studio di fattibilita' di cui all'art. 1, comma 304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi
dell'art. 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del
complessivo equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in
termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione
di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella
sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o
alla fruibilita' dell'impianto sportivo, con esclusione
della realizzazione di nuovi complessi di edilizia
residenziale. Tali immobili devono essere compresi
nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree
contigue all'intervento di costruzione o di
ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno,
ove abbia una capienza superiore a 5.000 posti, possono
essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali
alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della societa'
o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del
20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili,
nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al
patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilita'
puo' prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere,
la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e
sagoma diverse, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere d) e
f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi.
Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, per
il raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di
fattibilita' puo' contemplare la cessione del diritto di
superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la
cessione del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica
amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di
usufrutto non possono avere una durata superiore a quella
della concessione di cui all'art. 168, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per
piu' di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti
sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di
cui all'art. 1, comma 304, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di
affidamento previste dal codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente
eventuali istanze concorrenti individuando quella da
dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla
conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del
medesimo comma 304 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.
Il verbale conclusivo della conferenza di servizi
preliminare e' pubblicato nel sito internet istituzionale
del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.
1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di
rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi
destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello
professionistico, nonche' allo scopo di garantire
l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali
di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il soggetto
che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1
puo' procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13,
136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle
eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico
gia' adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi
strutturali, architettonici o visuali di cui sia
strettamente necessaria a fini testimoniali la
conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni
diverse da quella originaria. L'individuazione di tali
elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne
indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata
dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di
ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla
migliore fruibilita' dell'impianto medesimo. Il
provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato
entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del
proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo,
prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per
l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso
della sovrintendenza territorialmente competente e che
siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza
che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo
di tutela artistica, storica e culturale ricadente
sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti
delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente
gia' adottate.
1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma
1-bis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il
valore testimoniale dell'impianto e' recessiva rispetto
all'esigenza di garantire la funzionalita' dell'impianto
medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della
incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli
standard internazionali e della sostenibilita'
economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di
impatto ambientale e di compatibilita' paesaggistica
dell'intervento.
2. - 5-ter. (Omissis).».