Art. 186 
 
         Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge  24  aprile  2017  n.  50,
convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  come
modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  il
comma  1-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  "1-ter.   Limitatamente
all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella  misura  unica  del  50  per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in  ogni  caso  nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea  richiamati  al  comma  1,
entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce  tetto
di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 40 milioni  di  euro
per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali  quotidiani
e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non
partecipate  dallo  Stato.  Alla   copertura   del   relativo   onere
finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni
di euro sulla quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico.  Ai  fini  della  concessione  del  credito
d'imposta si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,  n.  90.  Per
l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il  1°
ed il 30 settembre del medesimo  anno,  con  le  modalita'  stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel
periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2020  restano  comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura  di
32,5 milioni di euro per l'anno 2020.". 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  32,5
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.