Art. 188 
 
      Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali 
 
  1. Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di
periodici iscritte al registro degli operatori  di  comunicazione  e'
riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per  cento  della  spesa
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per
l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.  Per  il  riconoscimento
del  credito  d'imposta  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 4, commi 182,  183,  184,  185  e  186  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non e'  cumulabile  con  il  contributo  diretto  alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 2, della legge 26  ottobre  2016,  n.  198,  e  al  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per  le  predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per
l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.