Art. 189 
 
                      Bonus una tantum edicole 
 
  1. A titolo  di  sostegno  economico  per  gli  oneri  straordinari
sostenuti per dallo svolgimento  dell'attivita'  durante  l'emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per  la  rivendita  di  giornali  e
riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione,  e'
riconosciuto un contributo una tantum  fino  a  500  euro,  entro  il
limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa. 
  2. Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma  1,
nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del
Consiglio dei ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse
disponibili  rispetto  alle  richieste  ammesse,  si   procede   alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in  misura  proporzionale
al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1. 
  3. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i  termini  per
la presentazione della domanda di cui al comma 2. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione,  di  cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  che  e'
corrispondentemente incrementato di 7  milioni  di  euro  per  l'anno
2020.  All'incremento  del  predetto  fondo  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265.