Art. 50
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto
ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta
il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,
il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da
consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva
2011/92/UE;";
2) alla lettera i) le parole "gli elaborati progettuali" sono
sostituite dalle seguenti: "i progetti";
3) alla lettera o-quater), dopo le parole "che definisce" sono
inserite le seguenti: "le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli
impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'";
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole "nell'ambito del
Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di
sviluppo aeroportuale" e dopo le parole "comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o dal Piano
di sviluppo aeroportuale"; al secondo periodo, dopo le parole
"Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: ",
il Piano di sviluppo aeroportuale";
2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: "L'esito
della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente
sul proprio sito internet istituzionale.";
3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione territoriale" sono
inserite le seguenti: ", urbanistica" e dopo le parole "della
destinazione dei suoli conseguenti" sono inserite le seguenti:
"all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'";
c) all'articolo 7-bis:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
individua, con uno piu' decreti, successivamente aggiornati, ove
necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le
opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,
paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento
all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da
sottoporre a verifica di assoggettabilita' o a VIA in sede statale ai
sensi del comma 2. ";
2) al comma 3, primo periodo, le parole "Sono sottoposti a VIA"
sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano
origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti
autorita'.";
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Limitatamente
agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna
della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia
regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n.
234.";
d) all'articolo 8:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza
statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, e'
istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e formata da un numero massimo di venti unita', in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di
laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei
predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al
comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis,
comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in
carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai
commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita'
di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo
provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche
la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi
1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del
presente decreto.";
2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte le
seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";
3) al comma 5, dopo le parole "Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e della
Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole "ciascun membro della
Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione tecnica
PNIEC";
e) all'articolo 9:
1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di
informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni
da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello
Stato membro in cui il progetto e' proposto."
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante
il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario e'
indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.".
f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica
di assoggettabilita' a VIA)
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio
preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'
a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del
presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare
ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e
l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo'
richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al
proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i
chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si
intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di
procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove
ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del
comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio
preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la
pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente, trascorso il
termine di cui al comma 2, secondo le modalita' tecniche di accesso
al sito internet istituzionale dell'autorita' competente
tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente,
l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito internet.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e
dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa
documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie
osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio
preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto
delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali,
verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali
significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali,
relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per
una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso,
l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la
quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente
comunicazione e', altresi', pubblicata sul sito internet
istituzionale.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla
base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e,
ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni
ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero
altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba
essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV
alla parte seconda del presente decreto la verifica di
assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA,
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito
internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora
la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,
provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta
giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i
risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.";
g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta'
di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente
al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle
informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio
di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in
formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla
base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita'
competente trasmette al proponente il proprio parere.";
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole "gli elaborati
progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)";
2) al comma 2, le parole "La documentazione di cui al comma 1",
sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni dalla relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo la parola
"comunica" e' inserita la seguente: "contestualmente";
3) al comma 3 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quarantacinque giorni";
i) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera a), le parole "gli elaborati progettuali"
sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";
2) al comma 3, primo periodo, le parole "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente,
secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente
alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria
attivita' istruttoria.";
l) all'articolo 24:
1) al comma 3, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici giorni";
2) al comma 4, primo periodo, le parole "entro i trenta giorni
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni
successivi", le parole "ulteriori trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "ulteriori venti giorni" e le parole "centottanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le
modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico," sono sostituite dalle seguenti: "procede alla
pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet
istituzionale e";
3.2. dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima.";
3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Tutta la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle
consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le
osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui
agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al
pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.";
m) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di progetti
di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo
e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i termini di cui al
periodo precedente senza che la Commissione competente di cui
all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di
trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la
conseguente adozione.", nonche' al quarto periodo le parole "sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e le parole
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e
al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonche' qualora
sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di VIA";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i progetti
di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato
entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di
inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il
termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento
entro i successivi trenta giorni.";
3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo
progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri
ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;";
n) all'articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola "quindici" e' sostituita
dalla seguente: "dieci";
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro cinque giorni
dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di
richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio
informatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura
del proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito
internet istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente
indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della
suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri
titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Entro i successivi
quindici giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente
eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio
non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora
entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da
quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso
di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine
di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in
modalita' simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il
proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i
progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza
partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo
delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il
provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione
espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.";
o) all'articolo 27-bis:
1) al comma 2, le parole "Entro quindici giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro dieci giorni";
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole "sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: ", che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e
conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni, non
rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un
limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio";
q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole "di
petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3" sono
sostituite dalle seguenti: "di petrolio, prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva
superiore a 200.000 tonnellate";
r) all'articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito delle fasi previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede" sono
inserite le seguenti: "quanto prima e comunque contestualmente alla
informativa resa al pubblico interessato" e, dopo le parole
"concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono aggiunte
le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della decisione che
puo' essere adottata";
2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. In caso
di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti
significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano che
entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle
osservazioni ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato
membro.".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del
2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori
ambientali gia' costituiti sono rinnovati nel rispetto delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano
alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline
ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con
l'autorita' competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto
della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e
autorizzazioni ambientali.