Art. 51 
 
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento  della
  sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali,  ferroviarie  e
  idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi
urgenti  finalizzati  al  potenziamento   o   all'adeguamento   della
sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie  e
idriche esistenti che ricadono nelle  categorie  progettuali  di  cui
agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i
decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  dandone
contestuale comunicazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che  nei  successivi  dieci  giorni  trasmette  le  proprie
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, gli elementi informativi  dell'intervento  e  quelli  del
sito, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 152  del  2006  finalizzati  a  stabilire,  in
ragione della  presunta  assenza  di  potenziali  impatti  ambientali
significativi e  negativi,  se  essi  devono  essere  assoggettati  a
verifica di assoggettabilita' a VIA,  a  VIA,  ovvero  non  rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del  medesimo  articolo  6  del
decreto legislativo n. 152 del 2006.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  entro  trenta  giorni  dalla
data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito
delle proprie valutazioni. 
  2. Per la realizzazione o la modifica di  infrastrutture  stradali,
autostradali, ferroviarie e  idriche  esistenti  che  ricadono  nelle
categorie progettuali di cui agli allegati II  e  II-bis  alla  parte
seconda  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   la   durata
dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5  dell'articolo  25
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere  inferiore  a
dieci  anni.  In  relazione  ai  medesimi   interventi,   la   durata
dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui  al  comma  4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e'
pari a dieci anni.