Art. 52
Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti
oggetto di bonifica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
242-bis e' inserito il seguente:
"Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse
nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti
dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari
necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere
per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da
fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti
termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un
combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora
l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali
rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse,
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere
siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino
ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della
bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1
e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del Titolo
V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti
di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista,
nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonche'
per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le
restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di
interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte
dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del
presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le
procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di
controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1,
anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi
dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di
potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini
preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da
ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da
parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con
l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima
dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche
per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata
comunicazione con le forme e le modalita' di cui all'articolo 245,
comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli interventi
e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere
di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I
terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.