Art. 54 
 
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
                            idrogeologico 
 
  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116,  e'  aggiunto  in  fine  il   seguente   periodo:   "L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario,  procede  a  convocare  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri  in  sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni."; 
  2. Ai fini della predisposizione del Piano  di  interventi  per  la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a  valere  sulle  risorse  di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere  a  finanziamento
sono definiti, fino al  31  dicembre  2020,  per  liste  regionali  e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere  on  line,  sulla
base dei fabbisogni e delle  proposte  delle  regioni  interessate  e
delle province autonome, con il contributo e  la  partecipazione  dei
commissari  per  l'emergenza,  dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3  e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. 
  3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai  sensi  dell'articolo
67, comma 1, le modifiche della  perimetrazione  e/o  classificazione
delle aree a pericolosita' e  rischio  dei  piani  stralcio  relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino
di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,   derivanti   dalla
realizzazione di interventi  per  la  mitigazione  del  rischio,  dal
verificarsi  di  nuovi  eventi  di  dissesto   idrogeologico   o   da
approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono  approvate  con
proprio atto dall'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa  con  la
Regione territorialmente competente e previo parere della  Conferenza
Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono  parte
integrante degli aggiornamenti dei  Piani  di  cui  all'articolo  67,
comma 1. 
  4-ter. Gli aggiornamenti di  piano  di  cui  al  comma  4-bis  sono
effettuati nel rispetto delle procedure  di  partecipazione  previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di  bacino  vigenti  nel
territorio distrettuale e, comunque,  garantendo  adeguate  forme  di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.  Nelle  more
dell'espletamento delle procedure di  aggiornamento,  l'Autorita'  di
bacino distrettuale  puo'  adottare,  sulla  base  del  parere  della
Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono  immediatamente
vincolanti   e    restano    in    vigore    sino    all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".