Art. 54
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
idrogeologico
1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.";
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento
sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla
base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e
delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei
commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo
67, comma 1, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione
delle aree a pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da
approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con
proprio atto dall'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa con la
Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza
Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte
integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67,
comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono
effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel
territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorita' di
bacino distrettuale puo' adottare, sulla base del parere della
Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".