Art. 55 
 
      Semplificazione in materia di zone economiche ambientali 
 
  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
  1) al comma 3, dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
"L'avvio della procedura di nomina e' reso  noto  nel  sito  internet
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato.  Non  puo'
essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia'  ricoperto  tale
carica per  due  mandati,  anche  non  consecutivi.  Alla  nomina  di
Presidente di Ente parco si  applica  la  disciplina  in  materia  di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39."; 
  2) al  comma  11,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo  mediante  le
procedure di cui al primo periodo del presente comma."; 
  3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La  gestione
amministrativa dei parchi nazionali  e'  affidata  al  direttore  del
parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  ed  assicura  l'attuazione  dei
programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal  Presidente
e dal Consiglio  direttivo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
lettere da d) a e-bis), del citato decreto  legislativo  n.  165  del
2001; al direttore del parco  spetta  l'adozione  dei  connessi  atti
anche a rilevanza esterna."; 
  4) dopo il comma 14, e'  inserito  il  seguente:  "14-bis.  Per  la
realizzazione di piani,  programmi  e  progetti,  ferma  restando  la
possibilita' di ricorrere a  procedure  di  affidamento  di  evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi  della  societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica."; 
    b) all'articolo 11: 
  1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  caso
di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione  inadempiente,  anche  con  la   nomina   di   un
commissario  ad   acta,   proveniente   dai   ruoli   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede  entro  tre
mesi."; 
  2)  al  comma  6,  dopo  le  parole  "e'  approvato  dal   Ministro
dell'ambiente" sono  aggiunte  le  seguenti  "su  proposta  dell'Ente
parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con  le  regioni  e  le
province autonome interessate" sono inserite  le  seguenti:  "che  si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa  si  intende
acquisita"; 
    c) all'articolo 12: 
  1) al comma 3, primo periodo, dopo  la  parola  "predisposto"  sono
aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso. 
  2) al comma 4: 
  2.1. al  primo  periodo  le  parole  "adottato  e'  depositato  per
quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al  comma  3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco  e'  depositato  per
sessanta giorni"; 
  2.2. al secondo periodo, le parole  "Entro  i  successivi  quaranta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine"; 
  2.3. al terzo periodo la parola "centoventi"  e'  sostituita  dalla
seguente: "sessanta",  nonche'  le  parole  "emana  il  provvedimento
d'approvazione" sono sostituite dalle  seguenti:  "approva  il  piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso  in  sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente  dall'Ente  parco  nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito  e'  acquisito  il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo"; 
  2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano
non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione  da
parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa
diffida ad  adempiere,  entro  i  successivi  centoventi  giorni  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  e  per  il  turismo  qualora  non  sia  vigente  il  piano
paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo  143  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai  sensi
dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.". 
    d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  "Art.13-bis  (Interventi  nelle  zone  di  promozione  economica  e
sociale) 
  1. In presenza di piano  del  parco  e  di  regolamento  del  parco
approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni
nei  rispettivi  strumenti  urbanistici,  gli  interventi  di  natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo  12,  comma  2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei  siti  Natura
2000, sono autorizzati direttamente  dagli  enti  locali  competenti,
salvo che l'intervento non  comporti  una  variante  degli  strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il  direttore  del  parco  annulla  il  provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento."; 
    e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. I beni demaniali o aventi  il  medesimo  regime  giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati  gia'  affidati  a  soggetti  terzi,  ad  eccezione  di  quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in  concessione  gratuita  all'Ente  parco  ai  fini   della   tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta,  se  da  esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se
richiesta dello  stesso  ente  parco.  "L'ente  parco  provvede  alla
gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione
vigente". 
  1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo'  essere  rinnovata
allo scadere  del  termine,  salvo  motivato  diniego  da  parte  del
soggetto competente. 
  1-quater. L'Ente parco puo' concedere tali  beni  in  uso  a  terzi
dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione  gratuita  di
beni demaniali all'ente parco non modifica  la  titolarita'  di  tali
beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.". 
  2. In  sede  di  prima  applicazione,  ai  soggetti  gia'  iscritti
all'albo di  idonei  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma  11,  ultimo  periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal  presente  articolo,
decorre a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  353,
le parole "dal Ministro" sono  sostituite  con  le  seguenti:  "dalla
direzione generale competente in materia del Ministero".