Art. 55
Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato. Non puo'
essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale
carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di
Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";
2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.";
3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La gestione
amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del
parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei
programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente
e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del
2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti
anche a rilevanza esterna.";
4) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Per la
realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la
possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.";
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un
commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre
mesi.";
2) al comma 6, dopo le parole "e' approvato dal Ministro
dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'Ente
parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le regioni e le
province autonome interessate" sono inserite le seguenti: "che si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende
acquisita";
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "predisposto" sono
aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole "adottato e' depositato per
quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per
sessanta giorni";
2.2. al secondo periodo, le parole "Entro i successivi quaranta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";
2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" e' sostituita dalla
seguente: "sessanta", nonche' le parole "emana il provvedimento
d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "approva il piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo";
2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano
non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da
parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa
diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano
paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi
dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
"Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e
sociale)
1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco
approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni
nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura
2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti,
salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se
richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla
gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione
vigente".
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata
allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del
soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco puo' concedere tali beni in uso a terzi
dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di
beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali
beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.".
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti
all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo,
decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
le parole "dal Ministro" sono sostituite con le seguenti: "dalla
direzione generale competente in materia del Ministero".