Art. 46 
 
Notifica di  pratica  (direttiva  2013/59/EURATOM  articoli  24,  25;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22). 
 
  1.  E'  soggetta  a  notifica  qualsiasi  pratica  giustificata,  a
esclusione delle pratiche soggette al  regime  di  esenzione  di  cui
all'articolo  47  e  delle   pratiche   soggette   a   procedura   di
autorizzazione, nulla osta e registrazione. 
  2. La notifica  deve  essere  effettuata  dall'interessato,  almeno
trenta giorni prima dell'inizio della pratica, al Comando dei  vigili
del  fuoco,  agli  organi  del  Servizio  sanitario  nazionale,  alle
ARPA/APPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonche', ove
di  loro  competenza,  all'Ispettorato   territoriale   del   lavoro,
all'Autorita' portuale e agli Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera e dei  Servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al
personale  navigante  USMAF-SASN.  Per  le  pratiche   condotte   con
attrezzature medico -radiologiche il termine per la  notifica  e'  di
almeno dieci giorni. 
  3.  La  notifica  deve  contenere  gli  elementi  del  processo  di
giustificazione e le altre informazioni di cui all'allegato IX. 
  4. Le ARPA/APPA trasmettono all'ISIN, su richiesta,  i  dati  e  le
informazioni sulle notifiche di pratiche ricevute. 
  5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2  e  3,  con  leggi
delle Regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per
quanto riguarda le  pratiche  di  cui  al  comma  1  comportanti  e/o
connesse a esposizioni mediche, possono definirsi: 
    a) le modalita' con cui la notifica deve essere effettuata, anche
utilizzando le procedure di autorizzazione delle strutture  sanitarie
definite in ottemperanza al decreto del Presidente  della  Repubblica
14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e  coordinamento
alle Regioni e alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da  parte  delle  strutture
pubbliche e private»; 
    b) le modalita' con cui garantire che le informazioni di  cui  al
comma 3 vengano inviate ai soggetti di cui al comma 2. 
  6. Nelle more dell'emanazione delle leggi di cui al comma  5,  agli
esercenti pratiche comportanti e/o connesse a esposizioni mediche  si
applicano le disposizioni previste dal comma 2. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo  e  coordinamento
          alle regioni e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, in materia di requisiti  strutturali,  tecnologici
          ed organizzativi minimi  per  l'esercizio  delle  attivita'
          sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  1997,  n.
          42, S.O.