Art. 48 
 
Registro  delle  sorgenti   di   radiazioni   ionizzanti   (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli 85 e 86; legge 31 dicembre  1962,  n.  1860
articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  articolo  22,
                            comma 3 e 4). 
 
  1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti  soggette  a
notifica o a specifico provvedimento  autorizzativo  ai  sensi  della
legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto,  sono
tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere
allo  stesso  le  informazioni  sul  tipo,  le  caratteristiche   dei
generatori di radiazioni e la quantita'  delle  materie  radioattive,
entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della  detenzione
o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse. 
  2. Le modalita' di registrazione e le informazioni  da  trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII. 
  3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare  gli
organi con funzioni ispettive,  hanno  accesso  al  Registro  per  le
rispettive finalita' istituzionali. 
  4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con accordo da concludersi in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le  modalita'  di
registrazione e le informazioni da trasmettere al sito  istituzionale
dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e  alle  materie
radioattive impiegate ai fini di esposizione medica  nelle  strutture
sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta  attivita'
di cui al Titolo VIII. 
  5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4,  le
strutture  sanitarie  che  gestiscono  pratiche  con  generatori   di
radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro  aggiornato  in
cui sono  annotati  ubicazione,  trasferimento  e  smaltimento  delle
sorgenti non  sigillate  e  delle  sorgenti  sigillate  non  ad  alta
attivita', che mettono a disposizione dell'autorita' competente. 
  6. Decorso il termine previsto  dal  comma  4  per  la  conclusione
dell'accordo e fino alla sua conclusione,  si  applicano  anche  alle
strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Per i riferimenti normativi alla  legge  31  dicembre
          1962, n. 1860, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  recante  definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
          n. 202, cosi' recita: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune . 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».