Art. 49 
 
Registrazione   di   sorgenti   di   tipo   riconosciuto   (direttiva
  2013/59/EURATOM, articolo 27; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
  230, articolo 26). 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare,  il  Ministero  dell'interno  e  il
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ISIN,
l'INAIL e l'ISS sono registrate le sorgenti di radiazioni  ionizzanti
di tipo riconosciuto che, tenendo conto della limitata entita'  delle
dosi previste o potenziali nonche' del ridotto rischio della pratica,
possono essere sottoposte  a  regime  di  esenzione  da  uno  o  piu'
obblighi di sorveglianza fisica, dalla  notifica  o  da  nulla  osta,
garantendo la protezione degli individui della popolazione. 
  2. I criteri e le modalita' per il conferimento di sorgente di tipo
riconosciuto sono stabiliti nell'Allegato XIII.