Art. 49 Registrazione di sorgenti di tipo riconosciuto (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 27; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 26). 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ISIN, l'INAIL e l'ISS sono registrate le sorgenti di radiazioni ionizzanti di tipo riconosciuto che, tenendo conto della limitata entita' delle dosi previste o potenziali nonche' del ridotto rischio della pratica, possono essere sottoposte a regime di esenzione da uno o piu' obblighi di sorveglianza fisica, dalla notifica o da nulla osta, garantendo la protezione degli individui della popolazione. 2. I criteri e le modalita' per il conferimento di sorgente di tipo riconosciuto sono stabiliti nell'Allegato XIII.