Art. 50 Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 24, 28, 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28 e 29). 1. Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano: a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV; b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo; c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di attivita' per unita' di massa superiore ai valori indicati nell'Allegato XIV, se ricorre una delle seguenti condizioni: 1) l'attivita' totale presente nella installazione e' superiore per un fattore 103 ai valori indicati nell'Allegato XIV; 2) l'attivita' totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare e' superiore per un fattore 50 ai valori indicati nell'Allegato XIV. 3) 2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano: a) l'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; b) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali; d) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; e) l'impiego di sorgenti sigillate ad alta attivita' secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII; f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili; g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi; h) l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo medico -radiodiagnostico in uno o piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori, con energia massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV. 3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del tipo o della entita' del rischio delle installazioni, comprende: a) l'esame e l'approvazione del sito proposto per l'installazione dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche, idrologiche e ambientali, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; b) ai fini dell'avvio all'esercizio dell'installazione, il collaudo dei sistemi dedicati a garantire un'adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa interessare le aree esterne all'installazione o contaminazione radioattiva che possa estendersi al suolo adiacente all'installazione; c) l'esame e l'approvazione dei programmi per lo smaltimento degli effluenti radioattivi; d) le misure tese a impedire l'accesso all'installazione di persone non autorizzate. 4. Le pratiche soggette a nulla osta preventivo sono classificate in due categorie denominate, rispettivamente, A e B. 5. Chiunque intenda intraprendere una pratica soggetta a nulla osta preventivo deve presentare apposita istanza che, in relazione alla natura della pratica e ai rischi radiologici implicati, deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e tutte le altre informazioni pertinenti per la radioprotezione riportate nell'allegato XIV. 6. Nell'allegato XIV sono indicati: a) le condizioni per la classificazione delle pratiche nelle categorie «A» e «B» in relazione ai rischi per la popolazione e i lavoratori connessi con tali attivita'; b) i criteri di radioprotezione; c) le procedure di rilascio, modifica e revoca del nulla osta. 7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 51 e 52, puo' prevedere particolari condizioni e requisiti di esercizio della pratica per conformare l'attivita' alle esigenze di tutela dei lavoratori e della popolazione, e stabilisce specifiche prescrizioni con riferimento a: a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli di dose applicabili all'individuo rappresentativo della popolazione interessata dalla pratica in conformita' all'articolo. 5, commi 2 e 3, e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I; b) criteri, condizioni e requisiti, per l'allontanamento dall'installazione di materiali o di rifiuti, solidi, liquidi o aeriformi, lo smaltimento nell'ambiente o il loro conferimento a qualsiasi titolo a terzi, ai sensi dell'articolo 54; c) aspetti connessi alla costruzione, alle prove, all'esercizio e all'eventuale disattivazione delle installazioni. 8. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al Titolo IV. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'articolo 59 e all'impiego di microscopi elettronici. Fermo restando il regime di nulla osta per i generatori di radiazioni impiegati a scopo di terapia medica e per le sorgenti di radiazioni di cui al comma 2 lettera g), sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del presente articolo, e soggetti a regime di notifica ai sensi dell'articolo 46, i generatori di radiazioni con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorche' impiegati insieme ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti. 10. Restano ferme le procedure di autorizzazione per l'impiego di isotopi radioattivi disciplinate dall'articolo 13, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Note all'art. 50: - Il testo dell'articolo 13, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27, cosi' recita: «Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantita' di radioattivita' che si intende utilizzare e' pari o superiore ai valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30, D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e' sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita' per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari. Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.».