Art. 50 
 
Nulla osta per le pratiche  con  sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti
  (direttiva  2013/59/EURATOM,   articoli   24,   28,   29;   decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28 e 29). 
 
  1. Sono soggette a nulla osta preventivo le  pratiche  giustificate
con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano: 
    a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive  tali
che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200
keV; 
    b) sorgenti di radiazioni  con  produzione  media  nel  tempo  di
neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo; 
    c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di
attivita'  per  unita'  di  massa  superiore   ai   valori   indicati
nell'Allegato XIV, se ricorre una delle seguenti condizioni: 
      1) l'attivita' totale presente nella installazione e' superiore
per un fattore 103 ai valori indicati nell'Allegato XIV; 
      2) l'attivita' totale pervenuta o  prodotta  nell'installazione
in ragione d'anno solare e' superiore per un  fattore  50  ai  valori
indicati nell'Allegato XIV. 
      3) 
  2. Sono inoltre  soggette  a  nulla  osta  preventivo  le  seguenti
pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano: 
    a) l'aggiunta intenzionale, direttamente o  mediante  attivazione
di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti  di
consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1; 
    b) l'impiego di acceleratori, di generatori di  radiazioni  o  di
materie radioattive per radiografia industriale, per  trattamento  di
prodotti  e  per  ricerca  indipendentemente  dal  verificarsi  delle
condizioni di cui al comma 1; 
    c) la somministrazione intenzionale  di  materie  radioattive,  a
fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria,  a  persone
e, per i riflessi  concernenti  la  radioprotezione  di  persone,  ad
animali; 
    d) l'impiego di acceleratori, di generatori di  radiazioni  o  di
materie radioattive per esposizione di  persone  a  fini  di  terapia
medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui  al
comma 1; 
    e) l'impiego di sorgenti sigillate ad alta attivita'  secondo  le
disposizioni di cui al Titolo VIII; 
    f)  la  somministrazione   di   sostanze   radioattive   a   fini
diagnostici, su mezzi mobili; 
    g) l'impiego di sorgenti di  radiazioni  mobili  da  parte  dello
stesso  soggetto  in  uno  o  piu'  siti,  luoghi  o  localita'   non
determinabili a priori e presso soggetti  differenti  da  quello  che
svolge la pratica, in relazione  alle  caratteristiche  di  sicurezza
delle sorgenti e alle  modalita'  di  impiego,  ai  sensi  di  quanto
previsto nei provvedimenti applicativi; 
    h) l'impiego con mezzi mobili di  apparati  a  raggi  x  a  scopo
medico -radiodiagnostico in uno o piu' siti, luoghi o  localita'  non
determinabili  a  priori,  con  energia  massima   delle   particelle
accelerate maggiore o uguale a 200 keV. 
  3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del tipo o della entita'
del rischio delle installazioni, comprende: 
    a) l'esame e l'approvazione del sito proposto per l'installazione
dal  punto  di  vista  della  radioprotezione,  tenendo  conto  delle
pertinenti  condizioni  demografiche,  meteoclimatiche,   geologiche,
idrologiche e ambientali, fatte salve le disposizioni in  materia  di
valutazione di impatto ambientale; 
    b)  ai  fini  dell'avvio  all'esercizio  dell'installazione,   il
collaudo dei sistemi  dedicati  a  garantire  un'adeguata  protezione
contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva  che  possa
interessare  le  aree  esterne  all'installazione  o   contaminazione
radioattiva    che    possa    estendersi    al    suolo    adiacente
all'installazione; 
    c) l'esame e l'approvazione  dei  programmi  per  lo  smaltimento
degli effluenti radioattivi; 
    d) le misure  tese  a  impedire  l'accesso  all'installazione  di
persone non autorizzate. 
  4. Le pratiche soggette a nulla osta preventivo  sono  classificate
in due categorie denominate, rispettivamente, A e B. 
  5. Chiunque intenda intraprendere una pratica soggetta a nulla osta
preventivo deve presentare apposita istanza che,  in  relazione  alla
natura  della  pratica  e  ai  rischi  radiologici  implicati,   deve
contenere gli elementi del processo di  giustificazione  e  tutte  le
altre  informazioni  pertinenti  per  la  radioprotezione   riportate
nell'allegato XIV. 
  6. Nell'allegato XIV sono indicati: 
    a) le condizioni per  la  classificazione  delle  pratiche  nelle
categorie «A» e «B» in relazione ai rischi per  la  popolazione  e  i
lavoratori connessi con tali attivita'; 
    b) i criteri di radioprotezione; 
    c) le procedure di rilascio, modifica e revoca del nulla osta. 
  7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 51 e  52,  puo'
prevedere particolari  condizioni  e  requisiti  di  esercizio  della
pratica per  conformare  l'attivita'  alle  esigenze  di  tutela  dei
lavoratori e della popolazione, e stabilisce specifiche  prescrizioni
con riferimento a: 
    a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e  vincoli  di  dose
applicabili   all'individuo   rappresentativo    della    popolazione
interessata dalla pratica in conformita' all'articolo. 5, commi  2  e
3, e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I; 
    b)  criteri,  condizioni  e   requisiti,   per   l'allontanamento
dall'installazione di materiali  o  di  rifiuti,  solidi,  liquidi  o
aeriformi, lo smaltimento nell'ambiente  o  il  loro  conferimento  a
qualsiasi titolo a terzi, ai sensi dell'articolo 54; 
    c) aspetti connessi alla costruzione, alle prove, all'esercizio e
all'eventuale disattivazione delle installazioni. 
  8. Le disposizioni  del  presente  Titolo  non  si  applicano  alle
pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo  IX  e  alle  attivita'
lavorative  comportanti  l'esposizione  alle  sorgenti  naturali   di
radiazioni di cui al Titolo IV. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
pratiche  di  cui  all'articolo  59  e  all'impiego   di   microscopi
elettronici. Fermo restando il regime di nulla osta per i  generatori
di radiazioni impiegati a scopo di terapia medica e per  le  sorgenti
di radiazioni di cui al comma 2 lettera g), sono inoltre esclusi  dal
campo di applicazione del presente articolo, e soggetti a  regime  di
notifica ai sensi dell'articolo 46, i generatori  di  radiazioni  con
energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorche'
impiegati insieme ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti. 
  10. Restano ferme le procedure di autorizzazione per  l'impiego  di
isotopi radioattivi disciplinate dall'articolo  13,  della  legge  31
dicembre 1962, n. 1860. 
 
          Note all'art. 50: 
              - Il testo dell'articolo 13, della  legge  31  dicembre
          1962,  n.  1860,  recante  impiego  pacifico   dell'energia
          nucleare, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio
          1963, n. 27, cosi' recita: 
              «Art. 13. 
              Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del
          D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185,  l'impiego  degli  isotopi
          radioattivi, quando la quantita' di radioattivita'  che  si
          intende  utilizzare  e'  pari  o  superiore  ai  valori  di
          quantita' totale di radioattivita' o di  peso  che  saranno
          determinati con decreto del Ministro per l'industria  e  il
          commercio, emanato con le forme  dell'art.  30,  D.P.R.  13
          febbraio 1964, n.  185,  e'  sottoposto  all'autorizzazione
          ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria  e  il
          commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro  e  la
          previdenza sociale per gli usi  industriali;  dallo  stesso
          Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con  i
          Ministri per il  lavoro  e  la  previdenza  sociale  e  per
          l'agricoltura e le foreste per  gli  usi  agricoli,  con  i
          Ministri per il lavoro e la previdenza  sociale  e  per  la
          pubblica istruzione per gli usi didattici e con i  Ministri
          per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'  per
          gli   usi   diagnostici,   terapeutici    e    sperimentali
          clinico-sanitari. 
              Sono   esenti    dall'autorizzazione    gli    istituti
          universitari e gli altri istituti  scientifici  di  diritto
          pubblico che impieghino  i  radioisotopi  esclusivamente  a
          scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro  per
          l'industria e per il commercio, di concerto con i  Ministri
          interessati, sono emanate le  norme  relative  al  rilascio
          dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.».