Art. 51 Nulla osta per le pratiche di categoria A (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 24, 28 e 29;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28). 1. Il nulla osta per svolgere le pratiche di categoria A e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, acquisito il parere dell'ISIN e sentite le regioni territorialmente competenti. 2. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell'ubicazione delle installazioni, dell'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, dell'organizzazione del sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle conseguenze di eventuali incidenti, e delle modalita' di allontanamento di materiali o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi. 3. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dello sviluppo economico ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al Sindaco, al Prefetto, al Comando dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ISIN.