Art. 51 
 
Nulla osta per le pratiche di categoria A (direttiva 2013/59/EURATOM,
  articoli 24, 28 e 29;decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,
  articoli 27, 28). 
 
  1. Il nulla osta  per  svolgere  le  pratiche  di  categoria  A  e'
rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto  con  i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali  e  della  salute,
acquisito il parere dell'ISIN e sentite le  regioni  territorialmente
competenti. 
  2. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell'ubicazione delle
installazioni,  dell'idoneita'  dei  locali,   delle   strutture   di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle  attrezzature  e
della qualificazione del personale addetto,  dell'organizzazione  del
sistema di radioprotezione e dei  vincoli  di  dose  adottati,  delle
conseguenze  di   eventuali   incidenti,   e   delle   modalita'   di
allontanamento di materiali o smaltimento  nell'ambiente  di  rifiuti
radioattivi. 
  3. Copia del nulla osta e' inviata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico ai ministeri concertanti, al  presidente  della  regione  o
provincia autonoma interessata, al Sindaco, al Prefetto,  al  Comando
dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ISIN.