Art. 53 Cessazione di pratica (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 24 e 27) 1. Il soggetto che intende porre fine all'esercizio di una pratica soggetta a notifica deve effettuare, almeno trenta giorni prima del previsto termine dell'attivita', la notifica alle medesime amministrazioni alle quali era stata inviata per l'inizio della pratica. La notifica di cessazione deve contenere le informazioni di cui all'allegato IX. 2. Il soggetto che intende cessare l'esercizio di una pratica soggetta a nulla osta deve presentare un'istanza di disattivazione alla medesima autorita' che ha rilasciato il nulla osta, secondo le modalita' e i contenuti stabiliti nell'allegato XIV.