Art. 54 
 
Allontanamento dal regime autorizzatorio (direttiva  2013/59/EURATOM,
  articoli 30, 65 e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo  1995,
  n. 230, articoli 30, 154 e allegato I). 
 
  1. I materiali solidi,  liquidi  o  aeriformi  contenenti  sostanze
radioattive  che  provengono  da  pratiche  soggette  a  notifica   o
autorizzazione, escono dal campo di applicazione del presente decreto
se rispettano i criteri, le modalita' e i livelli  di  non  rilevanza
radiologica stabiliti per l'allontanamento  nell'allegato  I,  se  e'
rilasciata    l'autorizzazione    al    loro    allontanamento,     e
l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le  condizioni  e
le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in  atmosfera  e  i
materiali che soddisfano la definizione di rifiuto, per  i  quali  e'
stata rilasciata l'autorizzazione  all'allontanamento  sono  gestiti,
smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel  rispetto  della
disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2.  E'  vietato  lo  smaltimento  nell'ambiente,  il  riciclo,   il
riutilizzo dei  materiali  solidi,  liquidi  o  aeriformi  contenenti
sostanze  radioattive  per  i   quali   non   e'   stata   rilasciata
l'autorizzazione di cui al comma 1. 
  3. L'autorizzazione all'allontanamento e' rilasciata dalle  Regioni
o delle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  i  materiali
radioattivi  provenienti  da  pratiche   soggette   a   notifica,   o
dall'autorita' titolare del procedimento autorizzativo della pratica. 
  4. L'autorizzazione all'allontanamento puo' essere  rilasciata  con
il medesimo procedimento che autorizza  la  pratica  nel  quale  sono
inserite apposite prescrizioni. 
  5.  L'istanza  di  autorizzazione  all'allontanamento  deve  essere
corredata: 
    a)  dalle   informazioni   e   dalla   documentazione   stabilite
nell'allegato IX per le pratiche soggette a notifica; 
    b)  dalle   informazioni   e   dalla   documentazione   stabilite
rispettivamente nell'allegato XIV per le pratiche  soggette  a  nulla
osta o a autorizzazione; 
  6. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'ISIN con  le
modalita' dallo stesso stabilite. 
  7. L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite  prescrizioni
relative alle condizioni per l'allontanamento o per il rilascio e  in
particolare stabilisce: 
    a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi  o  per  lo
scarico  degli  effluenti  radioattivi  liquidi   e   aeriformi   che
soddisfano quanto previsto dall'allegato I paragrafo 8; 
    b) le modalita' di verifica dei livelli di allontanamento  per  i
materiali solidi; 
    c) specifici vincoli  sull'attivita'  totale  allontanata  in  un
determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla  compresenza
di piu' fonti di allontanamento; 
    d) le modalita' per il  controllo  degli  effluenti  aeriformi  e
liquidi rilasciati nell'ambiente; 
    e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad  altre
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse  da  quelle  di
natura radiologica; 
    f) l'obbligo di accompagnare  ogni  allontanamento  con  apposita
documentazione idonea a  dimostrare  che  il  materiale  rispetta  le
condizioni  e  i  requisiti  per   l'allontanamento   stabiliti   nel
provvedimento autorizzativo, e in caso di scarico in corpo  ricettore
la disponibilita' della documentazione per gli organi di controllo. 
  8. L'esercente, che svolge la pratica, e' tenuto a registrarsi e  a
trasmettere prima  di  ogni  allontanamento  sul  sito  istituzionale
dell'ISIN, con le modalita'  da  questo  stabilite,  le  informazioni
sulla tipologia e quantita' di materiali o rifiuti solidi, liquidi  o
effluenti liquidi o aeriformi oggetto  dell'allontanamento  medesimo.
Tale disposizione non si applica ai  materiali  o  rifiuti  solidi  o
liquidi, agli effluenti liquidi o  aeriformi  derivanti  da  pratiche
mediche comportanti  la  somministrazione  di  radiofarmaci  a  scopo
diagnostico  o  terapeutico  per   le   quali   l'esercente   inoltra
all'autorita' che ha autorizzato l'allontanamento,  agli  organi  del
SSN e alle ARPA/APPA competenti per territorio nonche' all'ISIN ,  un
riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti  solidi  o  liquidi
allontanati  e,  a  corredo  della  relazione  prevista  al  punto  4
dell'allegato XIV,  un  riepilogo  relativo  agli  effluenti  liquidi
immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sotto forma di
escreti dei pazienti e, se del caso, agli effluenti gassosi. 
  9. E' vietata la  diluizione  o  la  miscelazione  intenzionale  di
materiali  contenenti  sostanze  radioattive   ai   fini   del   loro
allontanamento. 
  10. La miscelazione di materiali radioattivi e non  radioattivi  ai
fini del riciclo o del riutilizzo puo' essere  autorizzata  ai  sensi
del comma 3, in  circostanze  specifiche,  previo  parere  vincolante
dell'ISIN. 
 
          Note all'art. 54: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.