Art. 56 
 
Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti  radioattivi  (legge  31
  dicembre 1962, n. 1860 articolo 5;  decreto  legislativo  17  marzo
  1995, n. 230, articolo 31). 
 
  1. L'attivita' di raccolta e trasporto in conto proprio o in  conto
terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo  di
conferirli a installazioni di trattamento o  di  deposito  oppure  di
smaltirli ai sensi dell'articolo 54,  e'  autorizzata  dal  Ministero
dello sviluppo economico, sentito l'ISIN. 
  2. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  e'  rilasciata  previa
istruttoria   tecnica   e   verifica   dei   requisiti    soggettivi,
dell'idoneita' finanziaria, delle garanzie  prestate,  dell'idoneita'
tecnica  dei  singoli  mezzi  utilizzati  dal  richiedente,  e   puo'
stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto
alle regolamentazioni tecniche internazionali di  settore  anche  con
riferimento alla quantita', tipologia e caratteristiche dei materiali
radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le  modalita'  per
il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato XV;  con
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  l'ISIN,
possono essere  stabilite  modalita'  procedurali  nel  rispetto  dei
criteri di cui all'allegato XV. 
  3. Il detentore di rifiuti radioattivi che  li  conferisce  per  il
trasporto a un vettore e' responsabile: 
    a)  della  corretta  classificazione  dei   rifiuti   radioattivi
conferiti al vettore; 
    b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati  ai  rifiuti  radioattivi
trasportati e del rispetto del limite in quantita' di  radioattivita'
dei rifiuti radioattivi che l'imballaggio puo' contenere; 
    c) del rispetto del limite della contaminazione sulla  superficie
esterna del collo; 
    d) della corretta  marcatura  ed  etichettatura  dell'imballaggio
utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi; 
    e) delle certificazioni richieste per il trasporto; 
    f) del corretto confezionamento del collo. 
  4. Il vettore e' responsabile: 
    a) della  verifica  della  corretta  marcatura  ed  etichettatura
dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi; 
    b) del rispetto  delle  distanze  di  sicurezza  dall'imballaggio
durante le operazioni di  trasporto  e  immagazzinamento  durante  il
transito; 
    c)  della  verifica  delle  certificazioni   richieste   per   il
trasporto. 
  5. Fatte salve le disposizioni  previste  da  norme  internazionali
recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche  tipologie  di
spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il  detentore,  il
vettore e il destinatario devono registrarsi e  trasmettere  al  sito
istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai  rifiuti  oggetto
della raccolta e del trasporto. 
  6. Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le
informazioni relative ai rifiuti prima dell'inizio della  spedizione.
Sono fatte salve le disposizioni  previste  da  norme  internazionali
recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche  tipologie  di
spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione. 
  7. Entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla  conclusione  del
trasporto,  il  vettore  deve  trasmettere  al   sito   istituzionale
dell'ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico  da
parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi. 
  8. Le modalita' di registrazione e le informazioni  da  trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XV.