Art. 57 
 
Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e  di
  combustibile nucleare esaurito (decreto legislativo 17 marzo  1995,
  n. 230, articolo 32). 
 
  1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile  nucleare
esaurito provenienti da Stati membri dell'Unione  europea  o  a  essi
destinate,  le  importazioni  e  le  esportazioni  di  rifiuti  e  di
combustibile nucleare esaurito da e verso  altri  Stati,  nonche'  il
loro  transito   sul   territorio   italiano   sono   preventivamente
autorizzati. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da: 
    a) l'autorita'  preposta  al  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
all'articolo 52 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, sentiti
i competenti organismi tecnici e le Regioni o le Province autonome di
Trento e Bolzano territorialmente competenti, ove queste  ultime  non
siano autorita' competenti al  rilascio  dell'autorizzazione  stessa,
nei  casi  di  spedizioni,  di  importazioni  o  di  esportazioni  da
effettuare nell'ambito  delle  attivita'  soggette  ai  provvedimenti
autorizzativi di cui agli stessi articoli 52 o 54  o  nell'ambito  di
attivita' esenti da detti provvedimenti. Le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali  osservazioni  entro
il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede; 
    b) il Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentiti  l'ISIN,  i
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della  salute  e  la
Regione o le Province autonome di Trento e Bolzano di destinazione  o
provenienza,  nei  casi  di  spedizioni,   di   importazioni   o   di
esportazioni da  effettuare  nell'ambito  degli  altri  provvedimenti
autorizzativi di  cui  al  presente  decreto,  nonche'  nel  caso  di
transito nel territorio italiano. Le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro il termine
di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede. 
  3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea  e
nei casi di importazione o di esportazione da o  verso  altri  Stati,
l'autorizzazione  e'  soggetta  all'approvazione   da   parte   delle
autorita' competenti degli Stati membri destinatari della  spedizione
o interessati dal transito sul  loro  territorio.  L'approvazione  e'
richiesta dall'autorita' di cui al comma 2,  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione,  e  si  intende  concessa  in  caso  di  mancata
risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo
che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino  a  un
mese, di tale termine. 
  4. Nell'Allegato XVI sono stabiliti i  criteri,  le  modalita',  le
disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione  nonche'
particolari  esenzioni  dagli  obblighi  e  particolari  divieti  per
l'importazione e l'esportazione di rifiuti e di combustibile nucleare
esaurito, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione. 
  5. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui
al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione  al
Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da: 
    a) operazioni di trattamento su  rifiuti  radioattivi  introdotti
nel territorio italiano  destinati  a  tali  operazioni  o  su  altri
materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi; 
    b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito
introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni. 
  6.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma  1  non  possono  essere
rifiutate: 
    a) per il ritorno al Paese  di  origine  di  rifiuti  radioattivi
equivalenti a  quelli  che  siano  stati  in  precedenza  spediti  od
esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della  normativa
applicabile; 
    b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti  radioattivi  e
degli altri materiali  prodotti  dal  ritrattamento  di  combustibile
esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso,  nel  rispetto
della normativa applicabile; 
    c) per il ritorno dei  rifiuti  radioattivi  e  del  combustibile
esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione,  nel  caso  in
cui questa non possa essere ultimata nei casi di cui al comma  4,  se
la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche  e
nel rispetto della normativa applicabile.