Art. 58 
 
Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile  esaurito  e
  di  rifiuti  radioattivi  ai  fini   dello   smaltimento   (decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 32-bis). 
 
  1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione  di
rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei  rifiuti  stessi
in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale.  I  rifiuti
radioattivi  possono  essere  spediti  al  di  fuori  del  territorio
nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo  Stato
italiano e lo Stato di  destinazione  sia  vigente  un  accordo,  per
utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo  Stato,
che tenga conto  dei  criteri  stabiliti  dalla  Commissione  europea
conformemente  all'articolo  16,   paragrafo   2,   della   direttiva
2006/117/Euratom. 
  2. Prima di una spedizione a un paese  terzo,  il  Ministero  dello
sviluppo   economico,   sentita   l'autorita'   di   regolamentazione
competente,  informa  la  Commissione  europea  circa  il   contenuto
dell'accordo di cui al comma 1 e si accerta che: 
    a) il  Paese  di  destinazione  abbia  concluso  un  accordo  con
l'Unione europea in materia di gestione del combustibile  esaurito  e
dei rifiuti radioattivi o e' parte della convenzione congiunta  sulla
sicurezza della gestione del  combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti
radioattivi («convenzione congiunta»); 
    b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione
e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi  di
un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla
direttiva 2011/70/Euratom; 
    c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di
smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato,  sia  gia'  in
esercizio prima della  spedizione  e  sia  gestito  conformemente  ai
requisiti previsti  nei  programmi  di  gestione  e  smaltimento  dei
rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: 
    a) al rimpatrio di sorgenti sigillate  dismesse  al  fornitore  o
fabbricante; 
    b) alla spedizione  del  combustibile  esaurito  di  reattori  di
ricerca a un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca  sono
forniti o fabbricati,  tenendo  conto  degli  accordi  internazionali
applicabili. 
 
          Note all'art. 58: 
              - La direttiva 2006/117/EURATOM del  Consiglio  del  20
          novembre 2006 relativa alla  sorveglianza  e  al  controllo
          delle spedizioni di rifiuti radioattivi e  di  combustibile
          nucleare esaurito e' pubblicata nella G.U.U.E.  5  dicembre
          2006, L 337/21. 
              - La direttiva 2011/70/EURATOM  del  Consiglio  del  19
          luglio 2011, che istituisce un quadro  comunitario  per  la
          gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare
          esaurito e dei rifiuti  radioattivi,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. del 2 agosto 2011, L 199/48.