Art. 59 
 
Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti  di
  gestione di rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995,
  n. 230, articolo 33). 
 
  1. La realizzazione e l'esercizio di depositi temporanei di rifiuti
radioattivi prodotti  da  terzi  o  di  impianti  di  gestione  o  di
smaltimento  di  rifiuti  radioattivi  sono  soggetti  a  nulla  osta
preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con  i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute,
acquisito il parere  tecnico  dell'ISIN,  sentite  la  regione  o  la
provincia autonoma territorialmente competente. 
  2. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, ai fini del rilascio del nulla  osta  e'  effettuata  una
verifica della idoneita' del sito proposto dal punto di  vista  della
radioprotezione,  tenendo  conto   delle   condizioni   demografiche,
meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali. 
  3. I requisiti, le modalita' e le condizioni  del  procedimento  di
rilascio del nulla osta, con particolare riferimento  ai  livelli  di
radioattivita' o di concentrazione e ai tipi di rifiuti, nonche' alla
possibilita' di articolare  in  fasi  distinte,  compresa  quella  di
disattivazione, il rilascio del nulla osta e di stabilire particolari
prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio,  sono
stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di installazione,  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
della salute, dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentito l'ISIN.