Art. 60 
 
Obblighi di trasmissione dati (decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
                          230, articolo 34) 
 
  1. Gli esercenti le attivita' disciplinate  nell'articolo  59  e  i
soggetti che effettuano attivita' di gestione di rifiuti  radioattivi
devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN  e  trasmettere  i
tipi,  le  quantita'  di  radioattivita',   le   concentrazioni,   le
caratteristiche  fisico-chimiche  dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'
tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da
cui provengono, entro sette  giorni  lavorativi  dalla  produzione  o
dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le  indicazioni
contenute nell'allegato XV.