Art. 60 Obblighi di trasmissione dati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 34) 1. Gli esercenti le attivita' disciplinate nell'articolo 59 e i soggetti che effettuano attivita' di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i tipi, le quantita' di radioattivita', le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonche' tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell'allegato XV.