Art. 45 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del  Consiglio
                    Superiore dei lavori pubblici 
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso
il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  l'espressione  dei
pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato
speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e composto da: 
    a) sei dirigenti  di  livello  generale  in  servizio  presso  le
amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei  quali  uno  appartenente
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  uno  appartenente  al
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  uno
appartenente  al   Ministero   della   transizione   ecologica,   uno
appartenente  al  Ministero  della  cultura,  uno   appartenente   al
Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 
    c) tre rappresentanti designati dagli  Ordini  professionali,  di
cui uno designato  dall'Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno
designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato
dall'Ordine professionale dei geologi; 
    d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di  chiara  ed
acclarata competenza; 
    e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 
  2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in  qualita'
di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
tecnici anche non appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni,  senza
diritto di voto. Per la partecipazione alle  attivita'  del  Comitato
non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre
anni e possono essere confermati per un secondo triennio  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non
possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato  speciale  e'
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  fermo  il
limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
l'amministrazione di  appartenenza  e  comunque  non  superiore  alla
((somma))) di 35.000 euro annui  comprensiva  degli  oneri  a  carico
dell'Amministrazione. 
  4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del  Comitato
speciale e' istituita,  presso  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021
e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di
supporto di durata temporanea  fino  al  31  dicembre  2026,  cui  e'
preposto un dirigente di livello generale,  in  aggiunta  all'attuale
dotazione  organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, e composta da  un  dirigente  di  livello  non
generale e da dieci unita' di personale di livello non  dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  ad  esclusione  del  personale  docente,   educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando,  distacco  o   altra   analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto
puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e  nel  limite
complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1
milione per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  di  societa'
controllate  da  Amministrazioni  dello  Stato  specializzate   nella
progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati  in  euro
((1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per)) ciascuno  degli
anni dal 2022 fino  al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.