Art. 45 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del  Consiglio
                    Superiore dei lavori pubblici 
 
  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso
il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  l'espressione  dei
pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli
interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato
speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e composto da: 
    a) sei dirigenti  di  livello  generale  in  servizio  presso  le
amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei  quali  uno  appartenente
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  uno  appartenente  al
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  uno
appartenente  al   Ministero   della   transizione   ecologica,   uno
appartenente  al  Ministero  della  cultura,  uno   appartenente   al
Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti
tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 
    c) tre rappresentanti designati dagli  Ordini  professionali,  di
cui uno designato  dall'Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno
designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato
dall'Ordine professionale dei geologi; 
    d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di  chiara  ed
acclarata competenza; 
    e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 
  2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in  qualita'
di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e
tecnici anche non appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni,  senza
diritto di voto. Per la partecipazione alle  attivita'  del  Comitato
non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre
anni e possono essere confermati per un secondo triennio  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non
possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato  speciale  e'
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  fermo  il
limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso
l'amministrazione di  appartenenza  e  comunque  non  superiore  alla
((somma))) di 35.000 euro annui  comprensiva  degli  oneri  a  carico
dell'Amministrazione. 
  4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del  Comitato
speciale e' istituita,  presso  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021
e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di
supporto di durata temporanea  fino  al  31  dicembre  2026,  cui  e'
preposto un dirigente di livello generale,  in  aggiunta  all'attuale
dotazione  organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, e composta da  un  dirigente  di  livello  non
generale e da dieci unita' di personale di livello non  dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  ad  esclusione  del  personale  docente,   educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando,  distacco  o   altra   analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto
puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e  nel  limite
complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1
milione per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  di  societa'
controllate  da  Amministrazioni  dello  Stato  specializzate   nella
progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati  in  euro
((1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per)) ciascuno  degli
anni dal 2022 fino  al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il regolamento (CE)  del  10  febbraio  2021,  n.
          2021/240 UE  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  che  istituisce  uno   strumento   di   sostegno
          tecnico), si veda nei  riferimenti  normativi  all'articolo
          43. 
              - Per il regolamento (CE)  del  12  febbraio  2021,  n.
          2021/241 UE  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
          resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          43. 
              - Per l'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 6-bis. 
              - Si riporta l'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 24 (Trattamento economico (Art. 24 del D.Lgs n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13  del  D.Lgs
          n. 546 del 1993e poi dall'art. 16 del D.Lgs n. 80 del 1998e
          successivamente modificato prima dall'art. 9 del  D.Lgs  n.
          387 del 1998e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n.  448
          del 1998). - 1. La retribuzione del personale con qualifica
          di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le
          aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento  economico
          accessorio sia correlato  alle  funzioni  attribuite,  alle
          connesse responsabilita'  e  ai  risultati  conseguiti.  La
          graduazione delle funzioni e responsabilita'  ai  fini  del
          trattamento accessorio e' definita, ai sensi  dell'articolo
          4, con decreto ministeriale per  le  amministrazioni  dello
          Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di  governo
          per  le  altre  amministrazioni  o  enti,  ferma   restando
          comunque  l'osservanza  dei  criteri  e  dei  limiti  delle
          compatibilita'  finanziarie  fissate  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                (Omissis). 
                2.  Per  gli  incarichi  di  uffici  dirigenziali  di
          livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi  3  e  4,
          con  contratto  individuale  e'  stabilito  il  trattamento
          economico fondamentale, assumendo come parametri di base  i
          valori  economici   massimi   contemplati   dai   contratti
          collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
          istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
          livello di responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di
          funzione  ed   ai   risultati   conseguiti   nell'attivita'
          amministrativa e di gestione, ed i  relativi  importi.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabiliti i criteri per  l'individuazione  dei  trattamenti
          accessori massimi, secondo principi di  contenimento  della
          spesa e di uniformita' e perequazione. 
                3. Il trattamento economico determinato ai sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo   23-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3del   medesimo   decreto   legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998)). - (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui  aldecreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 14,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
                «Art.  17(Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).».