Art. 46 
 
          Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, adottato su proposta  della  Commissione
nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,
del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
individuate, in relazione agli interventi  di  cui  all'articolo  44,
comma 1, nonche' a quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR e  del  PNC,  soglie  dimensionali  delle  opere  da
sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle
previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui
all'Allegato IV al presente decreto, il  dibattito  pubblico  ha  una
durata  massima  di  ((quarantacinque))  giorni  e  tutti  i  termini
((previsti dal  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri)) n. 76 del 2018, sono ridotti  della  meta'.  Nei  casi  di
obbligatorieta'  del  dibattito  pubblico,  la  stazione   appaltante
provvede ad avviare il  relativo  procedimento  contestualmente  alla
trasmissione del progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere
di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto
ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il  dibattito
pubblico e' sospeso con  avviso  pubblicato  sul  sito  istituzionale
della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo  del
presente comma riprende a decorrere dalla data di  pubblicazione  sul
medesimo ((sito internet istituzionale)) dell'avviso di  trasmissione
del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  integrato  o
modificato secondo le indicazioni  rese  dal  Comitato  speciale  del
Consiglio superiore di  lavori  pubblici.  Gli  esiti  del  dibattito
pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di
servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al  fine  di  assicurare  il
rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la
Commissione  nazionale  per  il  dibattito   pubblico   provvede   ad
istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di
comprovata  esperienza  e  competenza  nella  gestione  dei  processi
partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita'  di
programmazione e pianificazione in materia  urbanistica  o  di  opere
pubbliche, cui conferire l'incarico  di  coordinatore  del  dibattito
pubblico,  come  disciplinato  dal  decreto  adottato  in  attuazione
dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n.  50  del
2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante  dei
termini  di  svolgimento  del  ((dibattito  pubblico))  previsti  dal
presente comma, la Commissione nazionale per  il  dibattito  pubblico
esercita,  senza  indugio,  i  necessari   poteri   sostitutivi.   Ai
componenti  della  Commissione  nazionale  e'  riconosciuto,  per  il
periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi,
il rimborso delle spese  di  missione  nei  limiti  previsti  per  il
personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, con oneri non superiori a ((22.500 euro per l'anno  2021
e a 45.000 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 
  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'articolo  22,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art.  22  (Trasparenza   nella   partecipazione   di
          portatori di interessi e dibattito pubblico). - (Omissis). 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  medesimo  decreto,  sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabilite
          le    modalita'    di    monitoraggio     sull'applicazione
          dell'istituto  del  dibattito  pubblico.  A  tal  fine   e'
          istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
          commissione presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti, con  il  compito  di  raccogliere  e  pubblicare
          informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
          o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
          del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
          Per la partecipazione alle attivita' della commissione  non
          sono dovuti compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
          rimborsi di spese comunque denominati. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'allegato 1, del decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  10  maggio   2018,   n.   76
          (Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie  e
          soglie dimensionali  delle  opere  sottoposte  a  dibattito
          pubblico): 
                Allegato 1 (articolo 1, comma 1) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico