Art. 41 
 
                    Comprensorio Bagnoli-Coroglio 
 
  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis.   Ferma   restando   l'applicazione   del   comma    9
((relativamente))  alle  modalita'  di  approvazione  del  programma,
qualora nella fasi di  istruttoria  riferite  all'elaborazione  della
proposta di programma, ovvero di attuazione  dello  stesso,  emergano
dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente  provenienti
da un organo di un ente  territoriale  interessato  che,  secondo  la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
il procedimento e non sia previsto un meccanismo di  superamento  del
dissenso, ((il Commissario straordinario propone)) al Presidente  del
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108.»; 
    c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
      «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11,  il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,  e'  individuato
nel Sindaco pro tempore di  Napoli.  Il  Commissario  e'  nominato  a
titolo  gratuito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Con  il  predetto  decreto  e',
inoltre, definita la struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni   commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze   del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale  pari  a
dieci unita' di livello non dirigenziale  e  due  unita'  di  livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente, educativo, ((amministrativo, tecnico  e  ausiliario))  delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle  modalita'  di
reperimento e  alla  retribuzione  del  personale  non  dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto  per-
sonale, e' reso indisponibile, per tutta la durata  del  collocamento
fuori  ruolo,  un  numero   di   posti   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento,  al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti ai titolari  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione.  Detto  personale  dirigenziale   e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico  e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il
trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura
commissariale. ((Il  Commissario,  per  lo  svolgimento  del  proprio
mandato, puo' altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non  piu'  di  due
subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni proprie,  scelti
tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza
funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La  remunerazione
dei   sub-commissari   e'   stabilita   nell'atto   di   conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per  ciascun  sub-commissario,
di 75.000 euro  lordi  onnicomprensivi.))  La  struttura  cessa  alla
scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il  soggetto
attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga  ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto  e
per la realizzazione degli interventi di cui  al  presente  comma  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, nella  quale  confluiscono  le  risorse
pubbliche all'uopo destinate.  Agli  oneri  relativi  alle  spese  di
personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro  per
l'anno 2021 e di ((544.213 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il  Commissario
puo' avvalersi, per  le  attivita'  strumentali  all'esercizio  delle
proprie  funzioni,  delle  strutture  e  degli   uffici   tecnici   e
amministrativi   del   comune   di   Napoli,    dei    provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche',  mediante  convenzione,
di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica.  Il   Commissario   puo'   altresi'
avvalersi,  in  relazione  a  specifici  interventi  che   richiedano
particolari competenze, e nei limiti in  cui  cio'  sia  strettamente
necessario per il  piu'  celere  conseguimento  degli  obiettivi  del
programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari  di  ser-
vizi pubblici e societa' a  partecipazione  pubblica  o  a  controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la  stipula
di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri,  adottato  su  proposta  del  Commissario  si
provvede alla conseguente  riduzione  dei  compensi  riconosciuti  al
Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli  interventi  che
sono stati trasferiti.»; 
    d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle  infrastrutture
e  dei  trasporti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   ((«,   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili)) e della cultura» e, al
secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite
le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati  e
gli altri soggetti rappresentativi di interessi  diffusi,  a  livello
nazionale o locale, il cui scopo  associativo  sia  connesso  con  le
tematiche trattate»; 
    e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«Considerata la complessita' della  pianificazione  e  la  necessita'
che,  ai  fini  della  VAS,  siano  previamente  definiti  i  profili
localizzativi e le azioni che, in ragione  della  loro  pluralita'  e
contestualita', sono suscettibili di generare  effetti  cumulativi  e
sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della  VAS  con
la  VIA.  In  tal  caso  la  valutazione  integrata   e'   effettuata
dall'Autorita' competente per la VAS  e  si  conclude  con  un  unico
provvedimento.»; 
    f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1.  Il
Soggetto attuatore redige e trasmette al  Commissario,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo  alle  attivita'
di  realizzazione  di  infrastrutture  e  di   rigenerazione   urbana
dell'area  interessata  dagli  inter-  venti,  nonche'  delle   altre
attivita'  di  cui  al  comma  3,  che  e'  approvato   con   proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli
interventi da  realizzare  sono  identificati  dal  Codice  Unico  di
Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi  e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata  trasmissione  del  cronoprogramma
nonche' di  mancato  rispetto  dello  stesso,  dispone,  con  proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento. 
    13-bis.2. In caso di  mancato  rispetto  da  parte  del  soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione  di  atti  e   provvedimenti   necessari   all'avvio   degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma, nonche' qualora  ((sia  messo  a
rischio  il  conseguimento))  degli  obiettivi  intermedi  e   finali
previsti dallo stesso, il  Commissario  straordinario,  informata  la
cabina di regia di cui al comma 13,  assegna  al  soggetto  attuatore
interessato un termine per provvedere non superiore a trenta  giorni.
In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario,  sentita
la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente,  l'organo  o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore,  al
quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti
o provvedimenti necessari, ovvero di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi,  anche  avvalendosi  delle  societa'  in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  o  di   altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti  compensi.  In  caso  di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e  la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»; 
    g)  dopo  il   comma   13-quater   e'   aggiunto   il   seguente:
«13-quinquies. Gli interventi relativi  alle  aree  del  comprensorio
BagnoliCoroglio, in ragione della  loro  particolare  complessita'  e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione  e  accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto,  del  medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021. ». 
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, il  soggetto  attuatore  di  cui
all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, consegna al nuovo Commissario il quadro  degli  interventi  gia'
realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con  indicazione
del  Codice  Unico  di  Progetto,  dei  relativi  costi  e  fonti  di
finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle
criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.