Art. 42 
 
                          Citta' di Taranto 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le  parole  «un  anno,  prorogabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'  definita   la
struttura di supporto per l'esercizio delle  funzioni  commissariali,
posta  alle  dirette  dipendenze  del  Commissario,  composta  da  un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello  non
dirigenziale, e una  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,   con   esclusione    del    personale    docente,    educativo,
((amministrativo)),   tecnico   e   ausiliario   delle    istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e
alla retribuzione del personale  non  dirigenziale,  quanto  previsto
dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.   Ferme
restando le  predette  modalita'  di  reperimento,  al  personale  di
livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione  in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari
di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'  un'indennita'  sostitutiva  della
retribuzione  di  risultato,  determinata   con   provvedimento   del
Commissario straordinario, di importo non superiore al 50  per  cento
della retribuzione di posizione. Detto per-  sonale  dirigenziale  e'
posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o  altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo
stato   giuridico   e   il   trattamento    economico    fondamentale
dell'amministrazione  di  appartenenza,  che  resta  a  carico  della
medesima, mentre il trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo
della struttura  commissariale.  La  struttura  cessa  alla  scadenza
dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, ((delle norme in materia ambientale, di cui al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.
42,)) nonche' dei vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea. In caso  di  dissensi,  dinieghi,  opposizioni  o
altro  atto  equivalente  provenienti  da  un  organo  di   un   ente
territoriale interessato che, secondo la  legislazione  vigente,  sia
idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e  non  sia
previsto un meccanismo di superamento del  dissenso,  il  Commissario
straordinario propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  le
opportune  iniziative.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108. Agli oneri relativi alle  spese  di  personale  della  struttura
commissariale di cui al presente comma  si  provvede  nel  limite  di
28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».