Art. 43
Potenziamento della struttura del Commissario
unico per la bonifica delle discariche abusive
1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui
al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli
interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei
siti contaminati di competenza regionale, nonche' su richiesta del
Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli
interventi per i quali sono stati gia' previsti finanziamenti a
legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative
risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento che
saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;
c) al comma 3, le parole «dodici unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici unita'»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Commissario unico ((puo' avvalersi di subcommissari,
fino al numero massimo di tre,)) individuati tra i componenti della
struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di
specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun
subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a
30.000 euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui».
2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma « ((Fondi)) di riserva e speciali » della missione «
((Fondi)) da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.