Art. 43 
 
            Potenziamento della struttura del Commissario 
           unico per la bonifica delle discariche abusive 
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «ivi  inclusi  i  membri  della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite  le  seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente  individuati  dal  Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui
al comma 1 sono  estese  su  richiesta  delle  singole  regioni  agli
interventi di bonifica o messa in sicurezza delle  discariche  e  dei
siti contaminati di competenza regionale, nonche'  su  richiesta  del
Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti  contaminati  di  interesse  nazionale,  limitatamente  ai  soli
interventi per i quali  sono  stati  gia'  previsti  finanziamenti  a
legislazione vigente con  contestuale  trasferimento  delle  relative
risorse da parte degli enti richiedenti.  Sulla  base  di  intese  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento  che
saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»; 
    c) al comma 3, le parole «dodici unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici unita'»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Il Commissario unico ((puo' avvalersi di subcommissari,
fino al numero massimo di tre,)) individuati tra i  componenti  della
struttura di supporto di cui al comma 3, che operano  sulla  base  di
specifiche  deleghe  definite  dal  Commissario  unico.   A   ciascun
subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva  pari  a
30.000 euro annui. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari  a  324.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « ((Fondi)) di  riserva  e  speciali  »  della  missione  «
((Fondi)) da ripartire » dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.