((Art. 43 bis 
 
Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di
  somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato 
 
  1. L'importo di 35  milioni  di  euro,  versato  dalla  Camera  dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4  novembre  2021
sul  capitolo  2368,  articolo   8,   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio  2021,  al  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree  terremotate,  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  per  essere  trasferito  alla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione dei territori interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal  24  agosto  2016,  nominato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. 
  2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a  destinare
le risorse di cui al comma 1 del  presente  articolo  e  quelle  gia'
versate  nella  contabilita'  speciale  ai  sensi   del   comma   412
dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178,   al
finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il  recupero
del tessuto socioeconomico delle aree colpite dagli  eventi  sismici,
da coordinare con gli interventi finanziati con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi di cui al presente comma, una  quota  non  superiore  a  5
milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata
agli oneri  strettamente  connessi  all'attuazione  degli  interventi
medesimi.))