((Art. 43 ter 
 
Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
  8, in materia di credito d'imposta per investimenti  nelle  regioni
  colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A  decorrere  dal
1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito  d'imposta  di
cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle  condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020)  1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer- genza  del
COVID-19" ».))