((Art. 43 ter Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer- genza del COVID-19" ».))