Art. 44 
 
           Disposizioni ((concernenti la societa' Alitalia 
                 in amministrazione straordinaria)) 
 
   1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  11-quater,  comma   9,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  puo'  essere  utilizzato,  nei
limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il  rimborso  degli
indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non  utilizzati  nonche'
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione  straordinaria,
anche  non  connessi  con  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.
L'indennizzo e' erogato nell'ipotesi in  cui  non  sia  garantito  al
contraente un analogo servizio di trasporto  ed  e'  quantificato  in
misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il
Ministero  dello  sviluppo  economico   provvede   al   trasferimento
all'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.A.   e   all'Alitalia
Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla
base  di  specifica  richiesta  dei   Commissari   straordinari   che
quantifica l'ammontare complessivo dei  titoli,  voucher  o  analoghi
titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.