((Art. 44 bis Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di societa' pubbliche 1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di societa' pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti: «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della societa' di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della societa' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attivita' liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla societa', ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della societa' di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa societa', con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla societa' di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla societa' Fintecna Spa o a diversa societa' da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La societa' trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresi' nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla societa' Fintecna Spa o a diversa societa' da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della societa' trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtu' di specifiche disposizioni legislative. La societa' trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla societa' Fintecna Spa o alla diversa societa' da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la societa' trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla citta' metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della societa' di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 e' abrogato»; b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati. 2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della societa' Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della societa', alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))