Art. 55 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle
disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale  e
dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui
al presente articolo. 
  2. A chiunque non rispetta i divieti di introduzione,  spostamento,
detenzione, moltiplicazione o rilascio  nel  territorio  italiano  di
organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di
cui agli articoli 5, paragrafo 1, 32, paragrafo 2, 37,  paragrafo  1,
40, paragrafo 1, 42, paragrafo 2 e 53 del regolamento (UE)  2016/2031
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
5.000,00 euro a 30.000,00 euro. 
  3. A chiunque introduce o sposta nel  territorio  italiano  piante,
prodotti vegetali o altri  oggetti  senza  che  siano  rispettate  le
prescrizioni  particolari  o  le  prescrizioni  equivalenti  di   cui
all'articolo 41, paragrafo 1 e di cui all'articolo 54,  paragrafo  1,
del  regolamento  (UE)  2016/2031  o  le  prescrizioni  previste  per
veicoli,  macchinari  e  materiale  da  imballaggio  utilizzati   per
l'introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale  di  piante,
prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui  all'articolo
59, paragrafi 1 e  2  del  regolamento  (UE)  2016/2031  o  introduce
materiale  da  imballaggio  di  legno  nel  territorio  nazionale  in
violazione delle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1,  del
regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 
  4. A chiunque introduce nel territorio italiano ai fini di transito
o di trasbordo in direzione  di  un  paese  terzo,  piante,  prodotti
vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle prescrizioni di  cui
all'articolo 47, paragrafo 1 e 57, del regolamento (UE) 2016/2031, si
applica la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da
3.000,00 euro a 18.000,00 euro. 
  5.  All'operatore  professionale  che  introduce   nel   territorio
nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti  da  paesi  terzi
senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo
1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a
30.000,00 euro. 
  6. A chiunque introduce nel territorio italiano vegetali,  prodotti
vegetali e altri oggetti, soggetti a controllo  fitosanitario,  senza
la documentazione prescritta, o con  documentazione  non  conforme  a
quanto stabilito dall'articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1  del
regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. 
  7. A chiunque modifica la destinazione d'uso di una pianta,  di  un
prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non  rispettare
quella riportata sulla documentazione che accompagna  originariamente
tale merce, si applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
  8. All'importatore od al suo rappresentante in dogana che omette di
attuare la notifica preventiva al posto di controllo  frontaliero  di
arrivo di partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui
all'articolo  56,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2017/625  e
all'articolo 1,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2019/1013  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  9. A chiunque non ottempera agli obblighi di cui  all'articolo  28,
comma 1 del presente decreto o non notifica al Servizio fitosanitario
nazionale  qualsiasi  dato  a  propria  disposizione  riguardante  un
pericolo imminente ai sensi dell'articolo 9,  paragrafi  1  e  2  del
regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  10.  Ai  servizi  postali  e  agli  operatori   professionali   che
effettuano vendite a distanza e non mettono a disposizione dei propri
clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e
gli altri oggetti in applicazione dell'articolo  45,  paragrafo  1  e
dell'articolo  55  del  regolamento  (UE)  2016/2031  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00  ad
euro 3.000,00. 
  11. A chiunque in  qualita'  di  responsabile  di  una  partita  di
piante, prodotti vegetali e altri oggetti in ingresso non  adotta  le
misure previste agli articoli 66, paragrafi 3 de 4 e 69, paragrafi  1
e  2  del  regolamento  (UE)  2017/625   si   applica   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  5.000,00  euro  a
30.000,00 euro. 
  12. A chiunque non applica le misure  e  le  prescrizioni  previste
dagli articoli 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 15, paragrafi 1 e  3,
30, paragrafo 1, 31, paragrafo 1, 49, paragrafi 1 e 2 e 52, paragrafo
2,  del  regolamento  (UE)   2016/2031   si   applica   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  3.000,00  euro  a
18.000,00 euro. 
  13. Il proprietario, il conduttore  o  il  detentore,  a  qualsiasi
titolo, di  terreni  sui  quali  insistono  piante  con  presenza  di
organismi  nocivi  da  quarantena,  che  ometta  l'esecuzione   delle
prescrizioni di estirpazione di  piante  con  presenza  di  organismi
nocivi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
516,00  a  euro  5.000,00;  il   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per territorio puo' disporre l'esecuzione  coattiva  degli
estirpi ponendo a  carico  del  trasgressore  le  relative  spese.  A
chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la
sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio. 
  14. Chiunque non osserva il divieto di messa a  dimora  di  piante,
disposto dai Servizi fitosanitari regionali  ai  sensi  dell'articolo
32,  comma  2,  anche  qualora  le  stesse  siano  asintomatiche,  ha
l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione  e  distruzione  entro
quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.
In caso di inosservanza dell'obbligo  di  cui  al  primo  periodo  si
applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  200,00  euro  a
1.200,00 euro; il Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio dispone altresi' l'estirpazione  delle  piante  ponendo  a
carico dei trasgressori  le  relative  spese.  A  chiunque  impedisce
l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al
secondo periodo aumentata del doppio. 
  15. A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi
fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti  ministeriali
e dalle ordinanze emanate in applicazione del  presente  decreto,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  16. All'operatore professionale che esercita le  attivita'  di  cui
all'articolo 65, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2016/2031  in
assenza della specifica  registrazione  ai  sensi  dell'articolo  34,
comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata  ai  sensi
dell'articolo 36,  comma  2,  del  presente  decreto  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.000,00
ad euro 6.000,00. 
  17. All'operatore professionale  e  all'operatore  autorizzato  che
viola l'obbligo di registrazione  e  conservazione  dei  dati  e  non
garantisce i sistemi di tracciabilita' previsti dall'articolo 69  del
regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. A  chiunque
sposta piante, prodotti vegetali  o  altri  oggetti,  nel  territorio
italiano e dell'Unione ovvero le introduce o  sposta  all'interno  di
zone protette, senza il passaporto delle piante di  cui  all'articolo
78  del  regolamento  (UE)   2016/2031   si   applica   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  2.500,00  euro  a
15.000,00 euro. 
  18. A chiunque emette un passaporto delle piante senza la  prevista
autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, del presente  decreto
o con autorizzazione sospesa o  ritirata,  di  cui  all'articolo  39,
comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. 
  19. A chiunque in possesso  dell'autorizzazione  all'emissione  del
passaporto delle  piante  non  ottempera  alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 37, comma 2 del presente decreto e alle  prescrizioni  e
agli obblighi di cui agli articoli 83,  paragrafi  1  e  2,  85,  86,
paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90,  paragrafi
1  e  2  del  regolamento  (UE)  2016/2031  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00
euro. 
  20. A chiunque sostituisce un  passaporto  delle  piante  ai  sensi
dell'articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le  prescrizioni
di cui al medesimo articolo 93,  paragrafi  3  e  5,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 
  21.  A  chiunque  viene  a   conoscenza   dell'inosservanza   delle
prescrizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 o 94
del regolamento (UE) 2016/2031 per un'unita' di  vendita  di  piante,
prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio  controllo  e  non
annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non  lo  rimuove
dall'unita' di  vendita,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 95 del medesimo  regolamento,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.000,00  ad  euro
6.000,00. 
  22. A chiunque commercializza o ripara imballaggi di legno, legno o
altri oggetti contrassegnati con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o appone
tale marchio senza la specifica autorizzazione  di  cui  all'articolo
98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)  2016/2031  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a
9.000,00  euro.  La   stessa   sanzione   si   applica   a   chiunque
commercializza imballaggi di legno, legno  o  altri  oggetti  con  un
marchio o altro attestato ufficiale contraffatti. 
  23. A chiunque introduce,  detiene  o  pone  in  commercio  piante,
prodotti  vegetali  o  altre  oggetti,  per  i  quali   i   controlli
fitosanitari hanno avuto esito  non  favorevole,  e  non  applica  le
misure di cui all'articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento  (UE)
2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. 
  24.  A  chiunque,  dopo  che  sono  stati  sottoposti  a  controlli
ufficiali o alle ispezioni eseguite  conformemente  al  Capo  IX  del
presente decreto, sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altri
oggetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. 
  25. A chiunque non consente l'accesso nel centro aziendale o  altri
luoghi pertinenti i controlli da parte dei  soggetti  incaricati  del
Servizio fitosanitario  nazionale  ai  fini  delle  ispezioni  e  dei
controlli di  cui  agli  articoli  87,  92  e  98,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) 2016/2031 all'articolo 10, paragrafo 1,  lettera  c)
del regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 1, 4, paragrafo  1  e  6
del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne  ostacola  l'attivita'  o  non
rispetti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5  o
6  del  regolamento   (UE)   2017/625,   si   applica   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  2.500,00  euro  a
15.000,00 euro. 
  26. A chiunque elimina o manomette contrassegni o  sigilli  apposti
dai responsabili fitosanitari, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. 
  27. Nei casi i cui le violazioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 11,
17, 19, 23, 24 e 26 siano  reiterate  nel  triennio  successivo  alla
prima violazione, il  Servizio  fitosanitario  regionale  dispone  la
sospensione per tre  mesi  dell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 1. 
  28. Ai passeggeri in  ingresso  nel  territorio  nazionale  che,  a
seguito dei controlli ufficiali  di  cui  all'articolo  45  comma  7,
omettano la dichiarazione o  rendano  una  dichiarazione  mendace  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  100
a 600 euro. 
  29. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto
si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
successive modificazioni. 
  30. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province  autonome
sono competenti ad irrogare le sanzioni. I  proventi  delle  sanzioni
irrogate ai sensi del presente  decreto  sono  imputati  nei  bilanci
degli enti  regionali  o  provinciali  nel  cui  ambito  territoriale
operano i  Servizi  fitosanitari  regionali  che  hanno  irrogato  le
sanzioni e sono destinati alle attivita' di protezione  delle  piante
dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo. 
 
          Note all'art. 55: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1013,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  2019/66,  si
          veda nelle note alle premesse.