Art. 56 Diritti obbligatori per i controlli ufficiali 1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato III. 2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all'articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all'allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, nonche' stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale. 4. I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante deve essere versato all'atto della richiesta. 5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472. 6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attivita' di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.
Note all'art. 56: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O. - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.