Art. 56 
 
            Diritti obbligatori per i controlli ufficiali 
 
  1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli  ufficiali
e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo  45,  il
rilascio delle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  37  e  49,  le
verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41,  42,  48  e  49
sono posti a carico dell'operatore  professionale,  dell'esportatore,
dell'importatore o  del  suo  rappresentante  in  dogana,  secondo  i
diritti obbligatori di cui all'allegato III. 
  2. Per i controlli ufficiali effettuati  sulle  merci  che  entrano
nell'Unione europea, i diritti obbligatori di cui  all'allegato  III,
sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri  o  i
punti di controllo di cui all'articolo  41,  comma  2,  dal  Servizio
fitosanitario competente. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, su parere del Comitato  fitosanitario  nazionale,  possono
essere modificati i diritti obbligatori di cui all'allegato III sulla
base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento
(UE) 2017/625, nonche'  stabiliti  ulteriori  diritti  obbligatori  a
copertura  delle  spese  supplementari  dei  controlli  del  Servizio
fitosanitario nazionale. 
  4. I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i
controlli ivi previsti, hanno validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno
solare. Il diritto obbligatorio per il  rilascio  dell'autorizzazione
all'uso del passaporto delle  piante  deve  essere  versato  all'atto
della richiesta. 
  5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al  comma
1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui
ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre  1997,
n. 472. 
  6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti  obbligatori
per i controlli ufficiali di cui  al  Capo  IX  sono  destinati  alle
attivita'  di  protezione  delle  piante  dei  Servizi   fitosanitari
regionali che effettuano il controllo. 
 
          Note all'art. 56: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
          (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998,  n.  5,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472
          (Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          gennaio 1998, n. 5, S.O.