Art. 57 Fondo per la protezione delle piante 1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3. Le modalita' di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonche' le relative attivita' di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attivita' che sono sviluppate nel suo ambito e' data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 57: - Il testo dell'articolo 41-bis della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».