Art. 57 
 
                Fondo per la protezione delle piante 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' istituito il Fondo per la protezione  delle
piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno  2021,  destinato  al  finanziamento  delle  attivita'   di
protezione delle piante  di  cui  all'articolo  3.  Le  modalita'  di
utilizzo  del  fondo,  i  criteri  di  riparto  e  le  modalita'   di
trasferimento  delle  risorse  da  destinare   a   ciascun   Servizio
fitosanitario regionale, nonche' le relative attivita'  di  verifica,
sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  su  parere  del   Comitato   fitosanitario
nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari  a  3,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3.  Ai  costi  derivanti  dalla  partecipazione  dell'Italia   alla
Organizzazione europea e  mediterranea  di  protezione  delle  piante
(EPPO) e alle relative attivita' che sono sviluppate nel  suo  ambito
e' data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000  euro  per
l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro  a  partire  dal
2022, a valere sul fondo di cui al comma 1. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 57: 
              - Il testo dell'articolo 41-bis della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  - 1.  Al  fine   di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».