Art. 62 Condizioni generali per la commercializzazione 1. Fatte salve le norme nazionali e dell'Unione vigenti in materia fitosanitaria, le piantine di piante ortive ed i materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se: a) sono esenti dagli organismi nocivi riportati nell'allegato II, parte 6; b) sono accompagnati da un documento di commercializzazione, rilasciato dal fornitore, che riporta le informazioni previste nell'allegato IV; c) fanno riferimento alla denominazione di una varieta' ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato I sezione B, oppure ad una varieta' ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione B. 2. Se sul documento di commercializzazione, di cui al comma 1, lettera b), figura una dichiarazione ufficiale, questa dovra' essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti. 3. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni: a) denominazione dell'azienda fornitrice; b) denominazione botanica; c) varieta'. 4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di piante ortive o dai materiali di moltiplicazione di piante ortive, diversi dalle sementi, siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 5. In deroga al disposto di cui al comma 1, fatte salve le norme in materia fitosanitaria, puo' essere autorizzata dal Ministero l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piantine di piante ortive destinati a: a) prove o a scopi scientifici; b) lavori di selezione; c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 6. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalita' di applicazione della deroga di cui al comma 5.
Note all'art. 62: - Per i rifermenti del regolamento (CE) n. 1829/2003, si veda nelle note all'art. 10.