Art. 62 
 
           Condizioni generali per la commercializzazione 
 
  1. Fatte salve le norme nazionali e dell'Unione vigenti in  materia
fitosanitaria, le  piantine  di  piante  ortive  ed  i  materiali  di
moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, possono
essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se: 
    a) sono esenti dagli organismi nocivi riportati nell'allegato II,
parte 6; 
    b) sono accompagnati  da  un  documento  di  commercializzazione,
rilasciato  dal  fornitore,  che  riporta  le  informazioni  previste
nell'allegato IV; 
    c)  fanno  riferimento  alla  denominazione   di   una   varieta'
ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie  di  cui
all'allegato I  sezione  B,  oppure  ad  una  varieta'  ufficialmente
iscritta in almeno uno Stato  membro,  se  appartenente  a  generi  o
specie diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione B. 
  2. Se sul documento di commercializzazione,  di  cui  al  comma  1,
lettera b), figura una dichiarazione ufficiale, questa dovra'  essere
chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti. 
  3. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale  non
professionista, in alternativa al documento di commercializzazione  i
materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni: 
    a) denominazione dell'azienda fornitrice; 
    b) denominazione botanica; 
    c) varieta'. 
  4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di  piante  ortive  o
dai materiali di moltiplicazione  di  piante  ortive,  diversi  dalle
sementi, siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti
o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo  3
o in qualita' di mangime in  un  mangime  rientrante  nell'ambito  di
applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n.  1829/2003,  il
materiale di moltiplicazione e le piante da frutto  interessati  sono
immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da  tale
materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 
  5. In deroga al disposto di cui al comma 1, fatte salve le norme in
materia  fitosanitaria,  puo'  essere   autorizzata   dal   Ministero
l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali  di
moltiplicazione e di piantine di piante ortive destinati a: 
    a) prove o a scopi scientifici; 
    b) lavori di selezione; 
    c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 
  6.  Con  provvedimento  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da adottare entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento,  sono  definite
le modalita' di applicazione della deroga di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 62: 
              - Per i rifermenti del regolamento (CE)  n.  1829/2003,
          si veda nelle note all'art. 10.