Art. 63 Identificazione dei lotti e delle partite 1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante ortive sono tenuti in partite separate. 2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.